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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 19176/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminata la memoria del ricorrente in cui ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e chiesto la rinnessione degli atti al Presidente della Corte; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti, il primo, da mere doglianze in punto di fatto, e il secondo, da argomentazioni di carattere confutativo, e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 1 a 3 in cui, quanto al diniego della causa di non punibilità, si è esclusa, con motivazione non manifestamente illogica, la minima offensività del fatto); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025 ré stenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminata la memoria del ricorrente in cui ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e chiesto la rinnessione degli atti al Presidente della Corte; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti, il primo, da mere doglianze in punto di fatto, e il secondo, da argomentazioni di carattere confutativo, e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 1 a 3 in cui, quanto al diniego della causa di non punibilità, si è esclusa, con motivazione non manifestamente illogica, la minima offensività del fatto); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 ré stenso
Sentenza Cassazione n. 19176/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris