Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 07846/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, cod.strada, perché estinto per prescrizione, confermando la confisca del veicolo.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputata, che ha dedotto la violazione di legge per essere state confermate sia la confisca del veicolo sia la revoca della patente, sottolineando che con l'appello era stata contestata la sussistenza dell'aggravante della provocazione di un sinistro e chiesta la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, sicché l'impugnazione non riguardava solo il profilo del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto proposto tardivamente in data 7 ottobre 2021 e, cioè, oltre il termine di 15 giorni dalla relativa comunicazione, avvenuta in data 16 settembre 2021, applicabile ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2, lett. a, cod.proc.pen.

In proposito va ricordato che il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento (così Sez. 6, n. 36374 del 04/04/2014, Aurigemma, Rv. 260615 - 01 relativamente a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dalla Corte d'appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti). 2.Ad ogni modo si è chiarito che è legittima la decisione del giudice di appello, il quale, pur dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermi la statuizione relativa alla confisca del veicolo prevista dal codice della strada, allorquando l'impugnazione non abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale ed il fatto-reato sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6740 del 03/02/2015, Mazzoleni, Rv. 262250 - 01, relativamente ad una fattispecie nella quale l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado limitandosi a chiedere la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, senza contestare alcunché in ordine all'accertamento del reato ascrittogli). 3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rlr e DEPOS!TATC3iNCkr-Z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, cod.strada, perché estinto per prescrizione, confermando la confisca del veicolo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputata, che ha dedotto la violazione di legge per essere state confermate sia la confisca del veicolo sia la revoca della patente, sottolineando che con l'appello era stata contestata la sussistenza dell'aggravante della provocazione di un sinistro e chiesta la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, sicché l'impugnazione non riguardava solo il profilo del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto proposto tardivamente in data 7 ottobre 2021 e, cioè, oltre il termine di 15 giorni dalla relativa comunicazione, avvenuta in data 16 settembre 2021, applicabile ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2, lett. a, cod.proc.pen. In proposito va ricordato che il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento (così Sez. 6, n. 36374 del 04/04/2014, Aurigemma, Rv. 260615 - 01 relativamente a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dalla Corte d'appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti). 2.Ad ogni modo si è chiarito che è legittima la decisione del giudice di appello, il quale, pur dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermi la statuizione relativa alla confisca del veicolo prevista dal codice della strada, allorquando l'impugnazione non abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale ed il fatto-reato sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6740 del 03/02/2015, Mazzoleni, Rv. 262250 - 01, relativamente ad una fattispecie nella quale l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado limitandosi a chiedere la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, senza contestare alcunché in ordine all'accertamento del reato ascrittogli). 3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rlr e DEPOS!TATC3iNCkr-Z
Sentenza Cassazione n. 07846/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris