Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:C:2001:480
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CJ0370_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-370/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato e/o comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235, pag. 25), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49 (GU L 335, pag. 45), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 luglio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato e/o non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235, pag. 25), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49 (GU L 335, pag. 45), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.
2 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, della direttiva 96/49 e dell'art. 2, n. 1, della direttiva 96/87, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive anteriormente al 1° gennaio 1997 e informarne immediatamente la Commissione.
3 Rilevando che le direttive 96/49 e 96/87 non erano state trasposte nel diritto irlandese entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per indempimento. Dopo aver intimato all'[OSCURATO:PERSONA] di presentare le proprie osservazioni, la Commissione, in data 27 gennaio e 1° febbraio 2000, ha emesso due pareri motivati in cui invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla loro notifica.
4 Non avendo ricevuto alcuna informazione secondo cui la trasposizione delle dette direttive sarebbe stata portata a termine, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
5 Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell'art. 10 CE e dell'art. 249 CE, terzo comma, la Commissione afferma che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alle direttive 96/49 e 96/87.
6 L'[OSCURATO:PERSONA], che non contesta l'inadempimento, fa presente che la trasposizione di tali direttive è in corso.
7 Dal momento che la trasposizione delle direttive 96/49 e 96/87 non è avvenuta entro il termine prescritto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
8 Pertanto, occorre dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 96/49 e 96/87, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'[OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.
2) L'[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.