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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:480
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000CJ0370_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-370/00, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig.

D.J.

O'Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato e/o comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235, pag. 25), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49 (GU L 335, pag. 45), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.

LA CORTE (Prima Sezione), composta dai sigg.

M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 luglio 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato e/o non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235, pag. 25), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49 (GU L 335, pag. 45), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive. 2 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, della direttiva 96/49 e dell'art. 2, n. 1, della direttiva 96/87, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive anteriormente al 1° gennaio 1997 e informarne immediatamente la Commissione. 3 Rilevando che le direttive 96/49 e 96/87 non erano state trasposte nel diritto irlandese entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per indempimento.

Dopo aver intimato all'[OSCURATO:PERSONA] di presentare le proprie osservazioni, la Commissione, in data 27 gennaio e 1° febbraio 2000, ha emesso due pareri motivati in cui invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla loro notifica. 4 Non avendo ricevuto alcuna informazione secondo cui la trasposizione delle dette direttive sarebbe stata portata a termine, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto. 5 Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell'art. 10 CE e dell'art. 249 CE, terzo comma, la Commissione afferma che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alle direttive 96/49 e 96/87. 6 L'[OSCURATO:PERSONA], che non contesta l'inadempimento, fa presente che la trasposizione di tali direttive è in corso. 7 Dal momento che la trasposizione delle direttive 96/49 e 96/87 non è avvenuta entro il termine prescritto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione. 8 Pertanto, occorre dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 96/49 e 96/87, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'[OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive. 2) L'[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CJ0370_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-370/00, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato e/o comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235, pag. 25), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49 (GU L 335, pag. 45), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive. LA CORTE (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 luglio 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato e/o non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235, pag. 25), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49 (GU L 335, pag. 45), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive. 2 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, della direttiva 96/49 e dell'art. 2, n. 1, della direttiva 96/87, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive anteriormente al 1° gennaio 1997 e informarne immediatamente la Commissione. 3 Rilevando che le direttive 96/49 e 96/87 non erano state trasposte nel diritto irlandese entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per indempimento. Dopo aver intimato all'[OSCURATO:PERSONA] di presentare le proprie osservazioni, la Commissione, in data 27 gennaio e 1° febbraio 2000, ha emesso due pareri motivati in cui invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla loro notifica. 4 Non avendo ricevuto alcuna informazione secondo cui la trasposizione delle dette direttive sarebbe stata portata a termine, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto. 5 Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell'art. 10 CE e dell'art. 249 CE, terzo comma, la Commissione afferma che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alle direttive 96/49 e 96/87. 6 L'[OSCURATO:PERSONA], che non contesta l'inadempimento, fa presente che la trasposizione di tali direttive è in corso. 7 Dal momento che la trasposizione delle direttive 96/49 e 96/87 non è avvenuta entro il termine prescritto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione. 8 Pertanto, occorre dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 96/49 e 96/87, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive. Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'[OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive. 2) L'[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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