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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 08421/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 3 agosto 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. del Tribunale di Venezia aveva rigettato la istanza d revoca o di modifica della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del predetto gravemente indiziato in relazione al reato di cui all' art. 416-bis cod. pen.

Il Tribunale riteneva inammissibile l'appello in quanto la difesa non si era confrontata con le argomentazioni poste a fondamento dell'istanza di rigetto e non risultavano allegati elementi nuovi rispetto a quelli ritenuti privi di rilievo in numerosi altri provvedimenti di rigetto.2.

Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello adottato una motivazione per relationem non esaminando le specifiche censure riguardanti la nullità delle intercettazioni in quanto eseguite in violazione del disposto di cui agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p. nonché la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in punto di adeguatezza della misura custodiale in carcere in luogo di altre misure meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva questa Corte che correttamente l'appello cautelare del Pattarello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare è stato ritenuto inammissibile per genericità, in assenza di specifica indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione.

In materia di misure cautelari personali, per poter ritenere ammissibile l'appello, occorre che siano stati anche enunciati i motivi del gravame che, avendo la funzione di determinare l'oggetto del giudizio di impugnazione, devono avere il requisito della specificità sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti; infatti, l'obbligo della specificità riguarda non solo le singole censure, ma anche gli elementi che le sostengono, al fine di rendere possibile il sindacato del giudice attraverso l'individuazione dei capi e dei punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte (Sez.

V, 27 giugno 1997, n. 3277, Larnbiase).

Sulla base di tali principi deve escludersi che possa soddisfare alla suddetta condizione di specificità, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., il generico rinvio a profili prettamente generali senza indicazione alcuna del contenuto delle doglianze con riferimento al provvedimento impugnato non essendo idonea, come ritenuto dai giudici del merito, ad individuare le questioni devolute al tribunale al fine di determinare l'oggetto dell'appello.

L'appello previsto dall'art. 310 c.p.p., a differenza del riesame, ha, invero, conservato la fisionomia tradizionale del mezzo di gravame, per cui i motivi devono essere indicati contestualmente a pena di inammissibilità, in quanto hanno la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del tribunale del riesame ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura, come, del resto, è dimostrato anche dal mancato richiamo, nel suddetto art. 310 c.p.p., del comma 9 dell'art. 309 c.p.p.

Nel caso in esame emergendo con immediata evidenza l'aspecificità estrinseca dei motivi di impugnazione enunciati senza idonea argomentazione critica alla decisione impugnata per come rilevato dai giudici territoriali, il Tribunale del riesame di Venezia ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare per carenza di specificità dei motivi.3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma-1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 20 Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 3 agosto 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. del Tribunale di Venezia aveva rigettato la istanza d revoca o di modifica della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del predetto gravemente indiziato in relazione al reato di cui all' art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale riteneva inammissibile l'appello in quanto la difesa non si era confrontata con le argomentazioni poste a fondamento dell'istanza di rigetto e non risultavano allegati elementi nuovi rispetto a quelli ritenuti privi di rilievo in numerosi altri provvedimenti di rigetto.2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello adottato una motivazione per relationem non esaminando le specifiche censure riguardanti la nullità delle intercettazioni in quanto eseguite in violazione del disposto di cui agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p. nonché la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in punto di adeguatezza della misura custodiale in carcere in luogo di altre misure meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva questa Corte che correttamente l'appello cautelare del Pattarello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare è stato ritenuto inammissibile per genericità, in assenza di specifica indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione. In materia di misure cautelari personali, per poter ritenere ammissibile l'appello, occorre che siano stati anche enunciati i motivi del gravame che, avendo la funzione di determinare l'oggetto del giudizio di impugnazione, devono avere il requisito della specificità sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti; infatti, l'obbligo della specificità riguarda non solo le singole censure, ma anche gli elementi che le sostengono, al fine di rendere possibile il sindacato del giudice attraverso l'individuazione dei capi e dei punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte (Sez. V, 27 giugno 1997, n. 3277, Larnbiase). Sulla base di tali principi deve escludersi che possa soddisfare alla suddetta condizione di specificità, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., il generico rinvio a profili prettamente generali senza indicazione alcuna del contenuto delle doglianze con riferimento al provvedimento impugnato non essendo idonea, come ritenuto dai giudici del merito, ad individuare le questioni devolute al tribunale al fine di determinare l'oggetto dell'appello. L'appello previsto dall'art. 310 c.p.p., a differenza del riesame, ha, invero, conservato la fisionomia tradizionale del mezzo di gravame, per cui i motivi devono essere indicati contestualmente a pena di inammissibilità, in quanto hanno la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del tribunale del riesame ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura, come, del resto, è dimostrato anche dal mancato richiamo, nel suddetto art. 310 c.p.p., del comma 9 dell'art. 309 c.p.p. Nel caso in esame emergendo con immediata evidenza l'aspecificità estrinseca dei motivi di impugnazione enunciati senza idonea argomentazione critica alla decisione impugnata per come rilevato dai giudici territoriali, il Tribunale del riesame di Venezia ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare per carenza di specificità dei motivi.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma-1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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