CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 41799/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 5/3/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 5 marzo 2025 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 18 gennaio 2016 (erroneamente indicata nella sentenza di appello 18 giugno 2016) dal Tribunale della medesima città, ha: - dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione al reato di lesioni volontarie per essere lo stesso estinto per prescrizione; - confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione al reato di concorso in rapina aggravata (artt. 81, 110, 112 n. 4, 628, commi 1 e 3, cod. pen.) e, con riguardo al solo [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) commessi in Roma il 30 ottobre 2015; - rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli imputati. In sintesi, si contesta agli imputati, in concorso tra loro e con un minorenne, di essersi impossessati, con violenza consistita nello strattonarla afferrandola per i capelli e facendola cadere a terra, di un telefono cellulare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Al [OSCURATO:PERSONA], come detto, è contestato anche il reato di violenza sessuale per avere costretto [OSCURATO:PERSONA] a subire atti sessuali consistenti in una manata sui glutei posta in essere con un’azione repentina. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo: 2.1. per [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 628, comma 3, cod. pen. in ordine alla sussistenza del concorso del ricorrente nel reato di rapina aggravata. Evidenzia al riguardo il difensore del ricorrente che non vi sarebbe prova del contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione del reato predatorio, considerato che sarebbe stato il minorenne l’unico ad avere avuto diretto contatto con la persona offesa e ad essersi impossessato del telefono cellulare e, comunque, che non vi è adeguata motivazione sul punto da parte della Corte di appello. 2.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 609-bis cod. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale e alla offensività della condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA]. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che l’azione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] non integrerebbe gli estremi dell’atto sessuale penalmente rilevante difettando sia l’elemento soggettivo che l’effettiva offensività della condotta non caratterizzata da una finalità erotica. I giudici del merito non avrebbero quindi motivato adeguatamente sul punto. 2.1.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 n. 4, 132, 133, 609-bis cod. pen. e 129 e 531 cod. proc. pen. per mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e per erronea determinazione della pena. Si duole la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. alla luce del modesto valore del telefono sottratto alla persona offesa e del fatto che la violenza esercitata nei confronti della persona offesa non ha provocato alla stessa lesioni fisiche significative. A ciò si aggiunge – prosegue la difesa del ricorrente – la statuizione di un trattamento sanzionatorio asseritamente sproporzionato avendo la Corte di appello irrogato una sanzione prossima al massimo edittale cumulando materialmente le pene per i due reati in contestazione senza alcuna riduzione per le circostanze attenuanti, né per l’eventuale bilanciamento tra le circostanze, il tutto sempre senza adottare una adeguata motivazione sul punto. 2.2. per [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 175 cod. pen. Evidenzia la difesa del ricorrente di avere richiesto con l’atto di appello il riconoscimento al proprio assistito del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale alla luce della ritenuta modestia della vicenda in contestazione e che la Corte di appello non si è pronunciata al riguardo. 2.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. Si duole al riguardo la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento al proprio assistito della circostanza attenuante sopra indicata alla luce del fatto che il telefono cellulare sottratto alla persona offesa era di modesto valore e che la persona offesa non ha patito particolari conseguenze tanto è vero che al [OSCURATO:PERSONA] è stato irrogato un trattamento sanzionatorio prossimo ai minimi edittali con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate come prevalenti rispetto all’aggravante contestata. A ciò si aggiunge che non sarebbe corretto il richiamo operato dai Giudici del merito alla presenza di una contestazione anche del reato di lesioni volontarie in quanto le stesse hanno comportato l’accertamento di una prognosi di soli due giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Sia il Tribunale che la Corte di appello, con decisioni conformi sul punto, hanno adeguatamente evidenziato, con motivazione congrua e di certo non manifestamente illogica, come dalla ricostruzione dei fatti emerge un pieno concorso di tutti gli imputati, quindi anche del [OSCURATO:PERSONA], nell’azione predatoria ai danni della persona offesa: è, infatti, emerso che i tre giovani, approfittando anche dell’ora notturna si ponevano all’inseguimento di tre ragazze e, una volta raggiuntele, avevano accerchiato quella che aveva in mano il bene di sicuro valore ed a nulla rileva, poi, che uno solo dei soggetti agenti abbia colpito la persona offesa facendola cadere a terra ed appropriandosi del telefono, apparendo di tutta evidenza che i tre soggetti agenti (i due attuali imputati ed il minorenne), alla luce delle condotte tenute prima e durante i fatti, hanno agito in sinergia. 2. Anche il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Non è, innanzitutto, negato neppure dalla difesa del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere la condotta descritta nell’imputazione consistita in una repentina manata sui glutei della persona offesa. L’affermazione della penale responsabilità dell’imputato al riguardo non richiedeva quindi una particolare motivazione da parte dei giudici di merito sulla tipologia dell’azione non altrimenti giustificata neppure dall’imputato e, quindi, inevitabilmente da ricondurre ad un intento caratterizzato da finalità erotica ed in palese violazione della libertà sessuale della persona offesa. Costituisce, infatti, indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui «in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria» (Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, P.G. in proc. C., Rv. 263738; Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, P., Rv. 262470; v. anche con particolare riguardo al palpeggiamento dei glutei Sez. 3, n. 3648 del 03/10/2017, dep. 2018, T., Rv. 272449 - 01): non v’è chi non veda che dare una volontaria manata sui glutei di una persona offesa sconosciuta è condotta che rende evidente a chiunque, la natura oggettivamente e soggettivamente sessuale dell’atto. Il bene giuridico protetto dall'art. 609-bis, cod. pen., è, infatti, la libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno od in forma repentina tale da non consentire alla persona offesa di esercitare qualsiasi forma di opposizione. In tal senso questa Corte ha, infatti, chiarito che «L'elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi» (ex multis: Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932 – 01). 3. Quanto ai motivi di ricorso formulati dalle difese degli imputati riguardanti il mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. deve rilevarsi, sul punto, l’inammissibilità del ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e la manifesta infondatezza del ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, infatti, all’imputato [OSCURATO:PERSONA], dalla lettura dell’atto di appello (pag. 2) emerge solo l’indicazione testuale della circostanza attenuante de qua ma nessuna argomentazione risulta al riguardo sviluppata. Ciò determina l’inammissibilità per genericità dell’appello sul punto e porta, di conseguenza, a ritenere inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il relativo motivo di ricorso innanzi a questa Corte di legittimità. Quanto, poi, all’analogo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] rileva il Collegio che la Corte di appello risulta avere adottato per negare il riconoscimento di detta circostanza attenuante una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sottolineando che nel caso in esame deve valutarsi non solo il valore patrimoniale del bene sottratto alla persona offesa (di per sé non certo esiguo) ma anche il complessivo danno patrimonialmente valutabile cagionato alla stessa dalla condotta incriminata, connotata anche da lesioni personali. Quanto affermato dalla Corte di appello risponde al principio formulato da questa Corte di legittimità secondo il quale «La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", quando essi siano direttamente ricollegabili al reato» (ex multis: Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, dep. 2019, Biscotti, Rv. 275485 - 01). 4. Manifestante infondato è altresì il terzo motivo di ricorso nel quale la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] si duole del trattamento sanzionatorio. Innanzitutto, deve rilevarsi che non risponde a realtà il rilevo difensivo secondo il quale la determinazione del trattamento sanzionatorio si sarebbe attestata sui massimi ediittali. Risulta, infatti, esattamente il contrario evincendosi l’irrogazione di una sanzione prossima ai minimi edittali sia per quanto riguarda la determinazione della pena base, sia per quanto riguarda l’aumento per la continuazione, correttamente determinata alla luce della esclusione del trattamento sanzionatorio relativo al reato di lesioni volontarie dichiarato estinto per prescrizione. Per il resto appare sufficiente rilevare che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 5. Il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è invece fondato. Risulta che la richiesta del riconoscimento del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. era stata espressamente formulata con l’atto di appello e che la Corte territoriale non si è pronunciata al riguardo. In proposito deve essere evidenziato che il Tribunale, trattando del beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva testualmente affermato: «Ricorrono le condizioni oggettive e soggettive per disporre la sospensione della pena, trattandosi di giovane incensurato in favore del quale il Collegio esprime prognosi favorevole quanto alla futura recidiva». Ritine il Collegio che tale valutazione può involgere anche il beneficio della non menzione e, di conseguenza, che ben può essere applicato il principio secondo il quale «Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio» (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028 – 01). Per tali ragioni si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento del beneficio della non menzione che viene applicato. 6. Per le ulteriori ragioni sopra esposte il ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Deve altresì essere dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] con la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento del beneficio della non menzione, che applica; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.