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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24776/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'istituto della remissione del debito per le spese del processo e di mantenimento in carcere nei confronti dei soggetti detenuti è disciplinato dall'art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, in proposito, che l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche ed abbia tenuto, in istituto, regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero abbia manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nella eventuali attività lavorative o culturali; che la giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, precisato che, a tal fine, «non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, dovendosi accertare che, durante la detenzione inframuraria, egli abbia mantenuto una condotta regolare la cui valutazione positiva può essere esclusa anche a seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato» (Sez. 1, n. 28257 del 26/03/2021, Lucariello, Rv. 281753; Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, dep. 2016, Formisano, Rv. 265721; Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Branca, Rv. 243781); che, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la regolarità della condotta serbata da Colagiorgio dopo la commissione del reato accertato con le sentenze emesse all'esito dei processi con riferimento ai quali sono maturati i debiti oggetto dell'istanza di rimessione debba essere esclusa in ragione del contegno da lui tenuto il 18 novembre 2011 in spregio alle prescrizioni connesse alla sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, la cui incidenza, ai fini considerati, non è esclusa dalla positiva evoluzione della sua personalità attestata dal Magistrato di sorveglianza di Lecce con l'ordinanza dell'8 marzo 2018, con la quale, venuta meno la pericolosità sociale, è stata revocata la misura di sicurezza applicata nei suoi confronti; che, sotto altro aspetto, il Magistrato di sorveglianza ha stimato che Colagiorgio non versi in disagiate condizioni economiche — in quanto proprietario di un cospicuo compendio patrimoniale, comprendente tre fabbricati e due appezzamenti di terreni, titolare di ditta individuale produttiva di reddito, intestatario di diversi rapporti postali e di due veicoli — ed ha aggiunto che egli, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, dispone di risorse senz'altro sufficienti a consentirgli di adempiere, accedendo alla prevista dilazione, al debito maturato;che, al cospetto di un apparato argomentativo scevro da tangibili fratture razionali o profili di contraddittorietà, il ricorrente si pone, con entrambi i motivi, in una prospettiva di mera confutazione, volta, per un verso, a sminuire la rilevanza dell'episodio del 18 novembre 2011 ed esaltare, per contro, le risultanze della relazione UEPE valorizzata dal Magistrato di sorveglianza all'atto di revocare la misura di sicurezza e, per l'altro, a segnalare che il pagamento rateale del debito lo esporrebbe ad un versamento mensile di 553 euro, che gli sottrarrebbe le risorse necessarie al suo sostentamento; che le considerazioni sottese al ricorso appaiono inidonee ad evidenziare, nel provvedimento impugnato, specifici profili di manifesta illogicità e tendono, piuttosto, ad accreditare una diversa valutazione del comportamento tenuto da Colagiorgio e contraddire, senza smentirlo, il giudizio prognostico effettuato dal Magistrato di sorveglianza, sulla scorta di pregnanti ed incontrovertibili elementi di fatto, circa la possibilità di adempiere al debito di cui è chiesta la remissione destinando a tale scopo le consistenti risorse, patrimoniali e reddituali, del condannato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'istituto della remissione del debito per le spese del processo e di mantenimento in carcere nei confronti dei soggetti detenuti è disciplinato dall'art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, in proposito, che l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche ed abbia tenuto, in istituto, regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero abbia manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nella eventuali attività lavorative o culturali; che la giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, precisato che, a tal fine, «non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, dovendosi accertare che, durante la detenzione inframuraria, egli abbia mantenuto una condotta regolare la cui valutazione positiva può essere esclusa anche a seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato» (Sez. 1, n. 28257 del 26/03/2021, Lucariello, Rv. 281753; Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, dep. 2016, Formisano, Rv. 265721; Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Branca, Rv. 243781); che, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la regolarità della condotta serbata da Colagiorgio dopo la commissione del reato accertato con le sentenze emesse all'esito dei processi con riferimento ai quali sono maturati i debiti oggetto dell'istanza di rimessione debba essere esclusa in ragione del contegno da lui tenuto il 18 novembre 2011 in spregio alle prescrizioni connesse alla sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, la cui incidenza, ai fini considerati, non è esclusa dalla positiva evoluzione della sua personalità attestata dal Magistrato di sorveglianza di Lecce con l'ordinanza dell'8 marzo 2018, con la quale, venuta meno la pericolosità sociale, è stata revocata la misura di sicurezza applicata nei suoi confronti; che, sotto altro aspetto, il Magistrato di sorveglianza ha stimato che Colagiorgio non versi in disagiate condizioni economiche — in quanto proprietario di un cospicuo compendio patrimoniale, comprendente tre fabbricati e due appezzamenti di terreni, titolare di ditta individuale produttiva di reddito, intestatario di diversi rapporti postali e di due veicoli — ed ha aggiunto che egli, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, dispone di risorse senz'altro sufficienti a consentirgli di adempiere, accedendo alla prevista dilazione, al debito maturato;che, al cospetto di un apparato argomentativo scevro da tangibili fratture razionali o profili di contraddittorietà, il ricorrente si pone, con entrambi i motivi, in una prospettiva di mera confutazione, volta, per un verso, a sminuire la rilevanza dell'episodio del 18 novembre 2011 ed esaltare, per contro, le risultanze della relazione UEPE valorizzata dal Magistrato di sorveglianza all'atto di revocare la misura di sicurezza e, per l'altro, a segnalare che il pagamento rateale del debito lo esporrebbe ad un versamento mensile di 553 euro, che gli sottrarrebbe le risorse necessarie al suo sostentamento; che le considerazioni sottese al ricorso appaiono inidonee ad evidenziare, nel provvedimento impugnato, specifici profili di manifesta illogicità e tendono, piuttosto, ad accreditare una diversa valutazione del comportamento tenuto da Colagiorgio e contraddire, senza smentirlo, il giudizio prognostico effettuato dal Magistrato di sorveglianza, sulla scorta di pregnanti ed incontrovertibili elementi di fatto, circa la possibilità di adempiere al debito di cui è chiesta la remissione destinando a tale scopo le consistenti risorse, patrimoniali e reddituali, del condannato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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