CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39199/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 10/12/2019 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato del capo 2) estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 dicembre 2019 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 26 marzo 2018 del Tribunale di Cuneo, ha assolto gli imputati dal reato di cui agli art. 110 e 477-482 cod. pen. - falsificazione dei formulari con riferimento al produttore dei rifiuti - perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il residuo reato di violazione degli art. 110 e 484 cod. pen. 2. Il Procuratore generale ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento all'assoluzione dal reato punito dagli art. 110, 477-482 cod. pen. Sostiene che al trasporto di rifiuti pericolosi commesso successivamente al 16 agosto 2011 si applica l'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, nella sua versione originaria e non in quella novellata nel 2010. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Originariamente, il reato di trasporto di rifiuti pericolosi, senza formulario o con indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti, era previsto dall'art. 52, comma 3, d.Igs. 5 febbraio 1997, n. 22, che prevedeva l'applicazione della pena di cui all'art. 483 cod. pen. L'abrogazione del d. Igs. n. 22 del 1997 ad opera del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 non ha inciso sul reato, poiché l'art. 258, comma 4; così ha sostanzialmente ricalcato la norma preesistente, ribadendo l'applicazione della pena dell'art. 483 cod. pen. al fatto del trasporto illecito di rifiuti pericolosi. La norma è rimasta inalterata nella sua formulazione fino al 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del d. Igs. 3 dicembre 2010, n. 205, il quale, con l'art. 35, comma 1, lett. c), ha disposto la sostituzione dell'art. 258, comma 4 nei seguenti termini: "Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesattisono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 cod. pen., a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto". Tale formulazione si era resa necessaria in previsione dell'operatività del "SISTRI", cioè del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 189, comma 3-bis, d. Igs. n. 152 del 2006 (norma introdotta dal d. Igs. n. 4 del 2008), finalizzato alla trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e alla realizzazione, in formato elettronico, del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il 17 dicembre 2009 e successivamente modificato, integrato, rinviando i termini per la piena operatività del sistema.La diversa portata normativa dell'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 ha comportato l'abrogazione del reato collegato all'assenza dei formulari o alle false informazioni in essi riportate, per cui la giurisprudenza ha riconosciuto l'esistenza del reato solo per il caso di falsi nella certificazione (Si veda Cass., Sez. 3, n. 43613 del 18/09/2015, Curasì, Rv. 265263 e n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268918-01). Questo è l'orientamento seguito anche dalla Corte di appello di Torino, che non ha dubitato della riqualificazione del fatto, proposta dall'Accusa, ai sensi dell'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, e ha deciso l'assoluzione proprio perché sulla base della suddetta norma era punibile solo la falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti e non la falsificazione dei formulari che non erano atti pubblici. Sennonché, come diffusamente spiegato dalla sentenza Sez. F, n. 36275 del 25/08/2016, Gorzanelli, Rv. 268097, all'esito di una puntuale ricostruzione dell'evoluzione normativa e con ampi riferimenti giurisprudenziali ai precedenti, il legislatore, considerato che il SISTRI tardava a diventare operativo e che il d.lgs. 205 del 2010 aveva di fatto abrogato un reato importante per il controllo della tracciabilità dei rifiuti, con l'art. 4, comma 2, d. Igs. 7 luglio 2011, n. 121 ha modificato l'art. 39 del d.lgs. n. 205 del 2010, disponendo, tra l'altro, l'inserimento dei commi 2-bis e 2-ter, relativi all'efficacia temporale dell'art. 258 del d. Igs. n. 152 del 2006. In particolare, il comma 2-bis ha stabilito che, fino alla piena operatività del SISTRI, valevano le sanzioni previste dall'art. 258 del d. Igs. n. 152 del 2006, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d. Igs. n. 205 del 2010. Con la citata sentenza la Corte di cassazione ha ritenuto innovativo e non meramente interpretativo il d.lgs. n. 121 del 2011, con la conseguenza che per i fatti ricadenti nel periodo tra il 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del d. Igs. n. 205 del 2010, e il 16 agosto 2011, data che segna l'inizio della vigenza dell'intervento riparatore effettuato con il d. Igs. n. 121 del 2011, ha escluso per i formulari la sanzione penale dell'art. 483 cod. pen. come richiamata quoad poenam dall'art. 258 d.lgs. n. 152 del 2006, mentre l'ha ammessa per i fatti successivi al 16 agosto 2011. Orbene, siccome il fatto contestato agli imputati si è consumato tra il 10 gennaio 2012 e il 31 gennaio 2013, si applica l'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, nella sua originaria formulazione che contempla la pena dell'art. 483 cod. pen. per la condotta di falsificazione dei formulari relativi a rifiuti pericolosi contestata agli imputati. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per errata motivazione su un punto decisivo del giudizio, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione 3 fri/tki (maturata in data 31 luglio 2020 per l'ultima condotta). Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) perché estinto per prescrizione Così dec