CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: -6 6W 2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 febbraio 1982; MAUCERI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 ottobre 1991; I Itan j GALLITTO Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 luglio 1956; avverso la sentenza n. 634/2022 della Corte di appello di Catania del 1 marzo 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza che, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, era stata emessa dal Gup del Tribunale di Siracusa in data 17 marzo 2021 ai danni, per quanto ora interessa, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio loro inflitto - avendo, infatti, confermato l'affermazione della penale responsabilità dei medesimi in relazione ai reati per i quali era intervenuta la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado - che era stato rideterminato dalla Corte territoriale nella misura di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa quanto al Gallitto, in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa quanto ad [OSCURATO:PERSONA] ed in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa quanto al Mauceri, previo riconoscimento, limitatamente agli ultimi due, delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti. Come precisato dalla Corte etnea nella sentenza citata a tale decisione si era pervenuti dopo che, alla udienza del 15 febbraio 2022, il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo personalmente, avevano dichiarato di rinunziare a tutti i motivi di gravame presentati avverso la sentenza di primo grado, ad eccezione di quelli inerenti la pena irrogata, in relazione alla quale concordavano con il Procuratore generale di udienza la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa- Analoga dichiarazione era fatta dal medesimo difensore, oltre che dai due imputati, nell'interesse di Mauceri, essendo stata concordata con la pubblica accusa la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, ed in quello di Gallitto, essendo stata questa volta concordata la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Avverso la ricordata decisione hanno interposto ricorso per cassazione i tre citati imputati lamentando, tutti, il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alla entità degli aumenti di pena applicati per effetto della ritenuta continuazione fra i reati a ciascuno di costoro contestati. Il solo Gallitto ha anche censurato, sempre con riferimento alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, la determinazione della pena base a lui applicata in misura superiore al minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] I tre ricorsi presentati avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale di Catania sono tutti e tre inammissibili. Invero, osserva il Collegio, che - premessa la incontestata emanazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo che i tre ricorrenti avevano espressamente e personalmente diehiarato di avere rinunziato a tutte le doglianze diverse da quelle riguardanti la dosimetria sanzionatoria e che, in relazione a quest'ultima, era stato raggiunto un accordo fra i medesimi e la pubblica accusa i cui termini sono stati ritenuti adeguati dalla Corte etnea e sono Stati da questa fedelmente trasfusi nella sentenza impugnata - in tema di cosiddetto patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, e inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato fra le parti, una volta consacrato nella decisione del giudice non può essere unilateralmente modificato, salva la ipotesi della illegalità della pena concordata (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 luglio 2020, n. 19983). Atteso che nella presente fattispecie non è stata posto assolutamente in discussione la legalità della pena concordata, ma esclusivamente la misura di essa, peraltro ampiamente contenuta, per tipo, quantità e procedimento seguito per la sua determinazione, entro i confini della pena astrattamente irrogabile, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, per i reati attribuiti agli odierni ricorrenti, i tre ricorsi da costoro proposti debbono essere dichiarati inammissibili. A tale pronunzia fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14