CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 7 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di invasione di edifici. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi presentati, con distinti atti, dai difensori degli imputati, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 2, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto è basato su assunti di fatto relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie, estranei al sindacato del presente giudizio; inoltre è stata correttamente applicata la normativa in materia di successione delle leggi penali, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080) e con argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 3 sulla prova del protrarsi della condotta permanente in epoca successiva all'inasprimento del trattamento sanzionatorio, con conseguente applicazione di quest'ultimo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 g