CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Caltanissetta , adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Al ricorrente, in particolare, è statocontestato di averein più occasioni ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], nel periodo dal 22 novembre2023 al 14 dicembre 2023 . 2. Avverso la suddetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e motivi aggiunti. 2.1. C on il ricorso viene dedotto un unico motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza,in quanto il ricorrente , contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata,sarebbe un acquirente e non un fornitore di sostanza stupefacente.La scritta “Dom”, apposta in una sorta di libro mastro all'interno di un magazzino di pertinenza di altro coindagato, non sarebbe univocamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ogni caso, la modesta cifra ( meno di 2.000 euro)accanto ad essa riportata si presterebbe alla lettura al tern a tiva proposta, ossia che si tratti di una somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA],in qualità di ac q uirente. Del resto, non esisterebbe alcun filmato che cristallizza la cessione di stupefacente da parte del ricorrentee la polizia giudiziaria avrebbe utilizzato il dispositivo della discarica comunale per estrapolare dei fotogrammi da cui nulla si evincerebbe. Sarebbe inoltre errata l'interpretazione dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]da cui emerge,piuttosto, che altro soggetto , e non il ricorrente, avrebbe portato stupefacente da preparare per la consegna. Né sarebbe riferibile al ricorrente la fornitura del 22/11/2023 in quanto il presunto incontrocon [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto alle 08:10 e solo alle successive 15:14 altri soggetti hanno discusso della qualità dello stupefacente che, dato il lungo lasso temporale intercorso, potrebbe essere stato fornito da chiunque. Quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa rileva che nulla consente di ritenere che l'involucro di cui era in possesso [OSCURATO:PERSONA] ripreso dalla telecamera collocata all'interno dell'abitacolo della sua auto fosse cocainae fosse stato consegnato dal ricorrente. 2.2Con i motivi aggiunti la difesa rileva anche agli atti vi è un filmato del 05/12/2023, ore08:25, che riprende un incontro presso la discarica comunale di Agira, in occasione del quale il ricorrente ha ricev uto una m odica quantità di sostanza stupefacente per uso personale. Vengono poi ripresi e approfonditi gli argomenti già svolti con il ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va premesso che i n tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del T ribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazionedi una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. 3. Il T ribunale per il riesame , dopo aver dato conto della struttura dell'associazione finalizzata al narcotraffico facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ha ripercorsoanaliticamente il quadro indiziario a carico del ricorrente in relazione a tutti gli episodi oggetto di contestazione. Nell'arco di tempo considerato sono state intercettate numerose conversazioni e, anche grazie al sistema GPS , sono stati accertati numerosi incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente , avvenuti principalmente presso la discarica ove quest'ultimo lavorava . G li incontri , del la durata di pochissimi minuti, hanno tutti avuto ad oggetto, secondo la ricostruzione dell’ordinanza impugnata, cessionidi sostanza stupefacente. Quanto alla dicitura “Dom” il Tribunale ha rilevato che non può che essere riferita al ricorrente in mancanza di qualsivoglia altro contatto di assuntori,sodali, fornitoriche potesse essere indicato con tale formula. I commenti degli indagati in ordine alla droga ceduta il 22/11/2023 non possono che essere riferiti aLa Greca essendo quella l'unica fornitura registrata nella giornata.Gli episodi del 29/11/2023 e del 01/12/2023, che non sono oggetto di specifica contestazione,si sono svol ti con modalità collaudate in esito ad un incontro presso la discarica , dove verosimilmente il ricorrente occultava la sostanza, con consegna dello stupefacente poi da distribuire tra i vari pusher (pagine 6e 7 ordinanza impugnata) Quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall'ordinanza emerge che la polizia giudiziaria appostata nei pressi della discarica h a direttamente percepito le condotte di ricezione di denaro e di cessione di sostanza stupefacente da partedel ricorrente in favore di [OSCURATO:PERSONA] , e tale dato , secondo la condivisibile valutazione del Tribunale,ha una valenza indiziaria così forte da rendere superflua qualsiasi interpretazione alternativa in ordine alla telefonata avvenuta il giorno successivo. 4. L’inammissibilità del ricorso determina anche l'inammissibilità dei motivi aggiunti, che sarebbero, comunque, di per sé inammissibili perché con essi la difesa si limita a introdurre,per la prima volta in sede di legittimità, l'esistenza di un filmatoche chiede alla Corte di visionare. 5.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell a Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de