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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 18263/2022

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Giuliano, nato ad Ivrea il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2021 del Tribunale di TORINO, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] EPIDENDIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, rigettava l'appello proposto dal ricorrente e confermava il decreto del Tribunale di Torino con il quale era stata applicata allo stesso la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il Lafforè proponendo un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge in considerazione dell'erroneità dei criteri di valutazione sulla concreta pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011; è mancato il particolare scrupolo necessario al fine di riscontrare la c.d. pericolosità di minor rilievo, ovvero quella contemplata dall'art. 4, lett. c) del d.lgs. 159 del 2011, dovendo essere effettivamente riscontrato il presupposto della pericolosità per la sicurezza pubblica, di fatto non ricorrente nel caso concreto; la Corte di appello, a fronte di specifiche doglianze, realizzando una prognosi positiva in relazione alla probabile reiterazione delle condotte criminose ha trascurato totalmente la valenza risocializzante documentata dalla difesa con la memoria difensiva consistente nella prospettiva lavorativa per il Lafforè; la valutazione della pericolosità sociale in correlazione ai precedenti è incongrua e apodittica.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è manifestamente infondato, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

2. Come fondatamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il Lafforè, nel proporre il motivo di ricorso, non si è confrontato con le ragioni addotte dalla Corte di appello, che ha puntualmente ed approfonditamente valutato la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura prevenzione, evidenziando una serie di elementi univoci, con lettura approfondita e logica, nonché con considerazione specifica delle doglianze articolate dalla difesa quanto alla pericolosità dello stesso ai sensi dell'art. 4, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011; il motivo di ricorso rappresenta dunque effettivamente la mera manifestazione di un dissenso valutativo, senza realmente allegare elementi effettivamente indicativi della violazione di legge lamentata.

3. Il ricorrente non si confronta, dunque, con l'orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va riconnpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, ove singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 01; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01).

4. Difatti il decreto impugnato - nel descrivere analiticamente le attività poste in essere dal Lafforè, contesto e modalità indicative di pericolosità a fini di prevenzione con riferimento all'art. 4, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011 - ha specificamente evidenziato, con motivazione congrua, approfondita e logicamente articolata, l'oggettiva ricorrenza di profili di pericolosità sociale dello stesso per le plurime manifestazioni di condotta illecita, ripetuta nel tempo, direttamente incidenti sul bene sicurezza pubblica, con emersione di un atteggiamento poco incline al rispetto delle disposizioni normative relative al vivere civile desumibile dalla commissione di numerosissimi reati contro il patrimonio (per furti pluriaggravati, uso indebito di carte di credito, falso, ricettazione, gestione di rifiuti non autorizzata, pag. 2 dell'ordinanza per un esame specifico delle modalità e consistenza delle condotte valutate).

In tal senso, con motivazione esplicita, articolata e del tutto priva di aporie, è stata evidenziata non solo la consistente pericolosità del Lafforè in considerazione della commissione di un numero significativo di reati contro il patrimonio con condotta costante e protratta in un lungo arco temporale in alcune occasioni in concorso con membri del proprio nucleo familiare, ma anche l'irrilevanza del tema introdotto dalla difesa quanto alla presenza di un'offerta lavorativa per un tempo determinato (solo tre mesi) come operaio di banchina.

La Corte ha difatti motivatamente disatteso la portata di tale elemento, escludendone la valenza socializzante come affermato dalla difesa, attesa la possibile realizzazione di attività lavorativa per un periodo estremamente limitato di tempo a fronte di un evidente modus vivendi che caratterizza la vita quotidiana del Lafforè.

Con tale motivazione, logica, argomentata e chiara nella sua portata esplicativa, il ricorrente non si è affatto confrontato.

5. Né si può ritenere che eventualmente solo i comportamenti verificati giudizialmente possono rilevare ed essere presi in considerazione a supporto del giudizio di pericolosità al fine di legittimare la proposta ed applicazione della misura di prevenzione.

Questa Corte ha, difatti, costantemente affermato che il giudice della prevenzione non è vincolato all'esistenza di un giudizio penale ed è invece legittimato, in applicazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione, ribadito in occasione dell'introduzione del codice antimafia (art. 28 e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011) a ricostruire autonomamente, anche in assenza di un procedimento penale correlato, gli episodi concreti significativi della pericolosità del proposto (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842-01; Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207-01).

In tal senso si deve ricordare che, secondo gli orientamenti più recenti di questa Corte, solo ed esclusivamente in presenza di una sentenza definitiva di assoluzione, con formula piena, è impedito al giudice della prevenzione di prendere in considerazione come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità un fatto escluso irrevocabilmente in sede penale (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, Zangrillo, Rv. 280145-01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862-01), mentre il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità.

I principi appena richiamati evidenziano, a maggior ragione, come un giudizio di pericolosità, ove correttamente motivato e chiarito nella sua portata dal giudice della prevenzione, può prescindere dall'esito della vicenda in sede penale quando non sia esclusa irrevocabilmente e con assoluta certezza, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità penale del proposto (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225-05), sicché anche l'eventuale assoluzione, attesa la diversità dei presupposti del procedimento di prevenzione, non ostacola l'applicazione della misura di prevenzione, sempre che il fatto considerato dalle due situazioni processuali non sia stato escluso nella sua ontologica sussistenza da parte del giudice penale (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Rv. 277908-01; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496-01).

Le conclusioni della giurisprudenza di legittimità su questo tema hanno trovato autorevole avallo nella sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale che ha precisato che il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto non presuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto proposto.

È, dunque, sufficiente che l'attività oggetto di considerazione in sede di prevenzione risulti da evidenze che la legge indica ora come elementi di fatto e più spesso come indizi, da vagliare da parte del Tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali.

Nel caso concreto, la Corte di appello, con motivazione approfondita, articolata, del tutto priva di aporie e illogicità, ha evidenziato una pluralità di elementi univoci e consistenti a carico del Lafforè, che giustificano la compiuta sottoposizione dello stesso al regime di prevenzione.

In particolare sono state considerate plurime decisioni giurisdizionali, alcune delle quali definitive, indicative della dedizione del ricorrente ad attività illecite.

6. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 Marzo 2022.

Il Consigliere est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Giuliano, nato ad Ivrea il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2021 del Tribunale di TORINO, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] EPIDENDIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, rigettava l'appello proposto dal ricorrente e confermava il decreto del Tribunale di Torino con il quale era stata applicata allo stesso la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il Lafforè proponendo un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge in considerazione dell'erroneità dei criteri di valutazione sulla concreta pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011; è mancato il particolare scrupolo necessario al fine di riscontrare la c.d. pericolosità di minor rilievo, ovvero quella contemplata dall'art. 4, lett. c) del d.lgs. 159 del 2011, dovendo essere effettivamente riscontrato il presupposto della pericolosità per la sicurezza pubblica, di fatto non ricorrente nel caso concreto; la Corte di appello, a fronte di specifiche doglianze, realizzando una prognosi positiva in relazione alla probabile reiterazione delle condotte criminose ha trascurato totalmente la valenza risocializzante documentata dalla difesa con la memoria difensiva consistente nella prospettiva lavorativa per il Lafforè; la valutazione della pericolosità sociale in correlazione ai precedenti è incongrua e apodittica. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è manifestamente infondato, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. 2. Come fondatamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il Lafforè, nel proporre il motivo di ricorso, non si è confrontato con le ragioni addotte dalla Corte di appello, che ha puntualmente ed approfonditamente valutato la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura prevenzione, evidenziando una serie di elementi univoci, con lettura approfondita e logica, nonché con considerazione specifica delle doglianze articolate dalla difesa quanto alla pericolosità dello stesso ai sensi dell'art. 4, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011; il motivo di ricorso rappresenta dunque effettivamente la mera manifestazione di un dissenso valutativo, senza realmente allegare elementi effettivamente indicativi della violazione di legge lamentata. 3. Il ricorrente non si confronta, dunque, con l'orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va riconnpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, ove singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). 4. Difatti il decreto impugnato - nel descrivere analiticamente le attività poste in essere dal Lafforè, contesto e modalità indicative di pericolosità a fini di prevenzione con riferimento all'art. 4, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011 - ha specificamente evidenziato, con motivazione congrua, approfondita e logicamente articolata, l'oggettiva ricorrenza di profili di pericolosità sociale dello stesso per le plurime manifestazioni di condotta illecita, ripetuta nel tempo, direttamente incidenti sul bene sicurezza pubblica, con emersione di un atteggiamento poco incline al rispetto delle disposizioni normative relative al vivere civile desumibile dalla commissione di numerosissimi reati contro il patrimonio (per furti pluriaggravati, uso indebito di carte di credito, falso, ricettazione, gestione di rifiuti non autorizzata, pag. 2 dell'ordinanza per un esame specifico delle modalità e consistenza delle condotte valutate). In tal senso, con motivazione esplicita, articolata e del tutto priva di aporie, è stata evidenziata non solo la consistente pericolosità del Lafforè in considerazione della commissione di un numero significativo di reati contro il patrimonio con condotta costante e protratta in un lungo arco temporale in alcune occasioni in concorso con membri del proprio nucleo familiare, ma anche l'irrilevanza del tema introdotto dalla difesa quanto alla presenza di un'offerta lavorativa per un tempo determinato (solo tre mesi) come operaio di banchina. La Corte ha difatti motivatamente disatteso la portata di tale elemento, escludendone la valenza socializzante come affermato dalla difesa, attesa la possibile realizzazione di attività lavorativa per un periodo estremamente limitato di tempo a fronte di un evidente modus vivendi che caratterizza la vita quotidiana del Lafforè. Con tale motivazione, logica, argomentata e chiara nella sua portata esplicativa, il ricorrente non si è affatto confrontato. 5. Né si può ritenere che eventualmente solo i comportamenti verificati giudizialmente possono rilevare ed essere presi in considerazione a supporto del giudizio di pericolosità al fine di legittimare la proposta ed applicazione della misura di prevenzione. Questa Corte ha, difatti, costantemente affermato che il giudice della prevenzione non è vincolato all'esistenza di un giudizio penale ed è invece legittimato, in applicazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione, ribadito in occasione dell'introduzione del codice antimafia (art. 28 e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011) a ricostruire autonomamente, anche in assenza di un procedimento penale correlato, gli episodi concreti significativi della pericolosità del proposto (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842-01; Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207-01). In tal senso si deve ricordare che, secondo gli orientamenti più recenti di questa Corte, solo ed esclusivamente in presenza di una sentenza definitiva di assoluzione, con formula piena, è impedito al giudice della prevenzione di prendere in considerazione come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità un fatto escluso irrevocabilmente in sede penale (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, Zangrillo, Rv. 280145-01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862-01), mentre il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. I principi appena richiamati evidenziano, a maggior ragione, come un giudizio di pericolosità, ove correttamente motivato e chiarito nella sua portata dal giudice della prevenzione, può prescindere dall'esito della vicenda in sede penale quando non sia esclusa irrevocabilmente e con assoluta certezza, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità penale del proposto (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225-05), sicché anche l'eventuale assoluzione, attesa la diversità dei presupposti del procedimento di prevenzione, non ostacola l'applicazione della misura di prevenzione, sempre che il fatto considerato dalle due situazioni processuali non sia stato escluso nella sua ontologica sussistenza da parte del giudice penale (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Rv. 277908-01; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496-01). Le conclusioni della giurisprudenza di legittimità su questo tema hanno trovato autorevole avallo nella sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale che ha precisato che il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto non presuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto proposto. È, dunque, sufficiente che l'attività oggetto di considerazione in sede di prevenzione risulti da evidenze che la legge indica ora come elementi di fatto e più spesso come indizi, da vagliare da parte del Tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali. Nel caso concreto, la Corte di appello, con motivazione approfondita, articolata, del tutto priva di aporie e illogicità, ha evidenziato una pluralità di elementi univoci e consistenti a carico del Lafforè, che giustificano la compiuta sottoposizione dello stesso al regime di prevenzione. In particolare sono state considerate plurime decisioni giurisdizionali, alcune delle quali definitive, indicative della dedizione del ricorrente ad attività illecite. 6. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 Marzo 2022. Il Consigliere est.
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