Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05936/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27298-2020 proposto da: COMUNE di NAPOLI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3869/20/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 27298 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- Premesso che: 1.11 Comune di Napoli, denunciando violazione dell'art. 13, comma 2, del d.I.201 del 2011, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha, per quanto interessa, annullato l'avviso di accertamento emesso da esso ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per IMU dell'anno 2013, ritenendo applicabile non il suddetto articolo 13 bensì l'art.8, comma 2, del d.lgs. n.504/1992, in riferimento ad un immobile -posto in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n.1, int. 11 con relativo box di pertinenza in [OSCURATO:PERSONA] n.1.- in cui il contribuente, nell'anno in questione, dimorava in modo abituale ma non aveva residenza anagrafica;

2. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito; considerato che:

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 -in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) prevedeva non l'esenzione dall'imposta ma una detrazione dall'imposta: «Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione».

La disposizione precisava che «Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, .usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».

L'art.1 della

I. n. 296 del 2006 ha modificato l'articolo 8 cit., nel senso che, salvo prova contraria, deve intendersi unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo quella di residenza anagrafica dello stesso.

L'art. 1 d.l. n. 93 del 2008 (conv. con modif. in I. n.126 del 2008), recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie -abrogato dall'art. 13 d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in I. n.214 del 2011- ha previsto, ai commi 1 e 2, quanto segue: «1.

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

E' stata così introdotta una esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Come questa Corte ha precisato, "La norma non ha eliminato quella contenuta nell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, che, infatti, è rimasto in vigore, ma si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la detrazione può essere comunque effettuata nei casi in cui non opera l'istituita esenzione, sempre che ne sussistano i requisiti" (Cass. 27134/2020).

Riguardo all'art.8, comma 2, del d.lgs 504/1992, è stato precisato (Cass. ord.21873/2020) che "La norma richiede quindi il requisito della dimora e quello della residenza anagrafica, non solo del possessore dell'immobile ma anche del suo nucleo familiare".

L'art. 13, comma 2, del citato d.l. n. 201/2011, infine, ha per quanto qui rileva, previsto che «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 [...].

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

Ciò detto, la norma di riferimento per il caso di specie avrebbe dovuto essere non l'art.8, comma 2, del d.lgs. 5, /1992 -a cui la CTR ha fatto riferimento, errando, come norma di esenzione condizionata al requisito della residenza o, in alternativa, della stabile dimora- bensì quella dell'art.13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011.

Rispetto a quest'ultima, si è statuito: "In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art.13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Sez. 6 -5, ord. n.4166 del 19/02/2020).

Con riferimento al caso che occupa -di possessore dimorante ma non residente nella casa- il principio va senz'altro ribadito (senza che vi interferiscano in alcun modo né il d.l. 146/2021, convertito dalla 1.215/2021, art. 5 decies, che consente ai componenti della famiglia che abbiano residenze in luoghi diversi di scegliere l'immobile sul quale applicare l'esenzione dall'Imu prevista per l'abitazione principale, né il dubbio di legittimità costituzionale sottoposto dalla CTR della Liguria e dalla CTR della Campania al vaglio della Consulta con ordinanze del 23 settembre 2020 e del 22 novembre 2021, n.1985, relativo all'art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui esso non prevede l'esenzione dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso -diverso da quello qui in esame- in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., anche in relazione agli artt. 1, 29, 31, 35 e 47 Cost.");

3. in conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere, in parte qua, cassata e la causa, in assenza di accertamenti in fatto da svolgere, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso per quanto riferito all'immobile posto in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n.1, int. 11 con relativo box di pertinenza in [OSCURATO:PERSONA] n.1;

4. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; pqm la Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e decide nel merito con il rigetto dell'originario ricorso per quanto riferito all'immobile posto in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n.1, int. 11 con relativo box di pertinenza in [OSCURATO:PERSONA] n.1; compensa le spese del merito; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Napoli le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 510,00, oltre spese forfetarie, accessori ed oltre C 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27298-2020 proposto da: COMUNE di NAPOLI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3869/20/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27298 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Premesso che: 1.11 Comune di Napoli, denunciando violazione dell'art. 13, comma 2, del d.I.201 del 2011, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha, per quanto interessa, annullato l'avviso di accertamento emesso da esso ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per IMU dell'anno 2013, ritenendo applicabile non il suddetto articolo 13 bensì l'art.8, comma 2, del d.lgs. n.504/1992, in riferimento ad un immobile -posto in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n.1, int. 11 con relativo box di pertinenza in [OSCURATO:PERSONA] n.1.- in cui il contribuente, nell'anno in questione, dimorava in modo abituale ma non aveva residenza anagrafica; 2. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito; considerato che: 1. Il ricorso è fondato. L'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 -in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) prevedeva non l'esenzione dall'imposta ma una detrazione dall'imposta: «Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione». La disposizione precisava che «Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, .usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente». L'art.1 della I. n. 296 del 2006 ha modificato l'articolo 8 cit., nel senso che, salvo prova contraria, deve intendersi unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo quella di residenza anagrafica dello stesso. L'art. 1 d.l. n. 93 del 2008 (conv. con modif. in I. n.126 del 2008), recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie -abrogato dall'art. 13 d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in I. n.214 del 2011- ha previsto, ai commi 1 e 2, quanto segue: «1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992». E' stata così introdotta una esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Come questa Corte ha precisato, "La norma non ha eliminato quella contenuta nell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, che, infatti, è rimasto in vigore, ma si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la detrazione può essere comunque effettuata nei casi in cui non opera l'istituita esenzione, sempre che ne sussistano i requisiti" (Cass. 27134/2020). Riguardo all'art.8, comma 2, del d.lgs 504/1992, è stato precisato (Cass. ord.21873/2020) che "La norma richiede quindi il requisito della dimora e quello della residenza anagrafica, non solo del possessore dell'immobile ma anche del suo nucleo familiare". L'art. 13, comma 2, del citato d.l. n. 201/2011, infine, ha per quanto qui rileva, previsto che «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 [...]. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ciò detto, la norma di riferimento per il caso di specie avrebbe dovuto essere non l'art.8, comma 2, del d.lgs. 5, /1992 -a cui la CTR ha fatto riferimento, errando, come norma di esenzione condizionata al requisito della residenza o, in alternativa, della stabile dimora- bensì quella dell'art.13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Rispetto a quest'ultima, si è statuito: "In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art.13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Sez. 6 -5, ord. n.4166 del 19/02/2020). Con riferimento al caso che occupa -di possessore dimorante ma non residente nella casa- il principio va senz'altro ribadito (senza che vi interferiscano in alcun modo né il d.l. 146/2021, convertito dalla 1.215/2021, art. 5 decies, che consente ai componenti della famiglia che abbiano residenze in luoghi diversi di scegliere l'immobile sul quale applicare l'esenzione dall'Imu prevista per l'abitazione principale, né il dubbio di legittimità costituzionale sottoposto dalla CTR della Liguria e dalla CTR della Campania al vaglio della Consulta con ordinanze del 23 settembre 2020 e del 22 novembre 2021, n.1985, relativo all'art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui esso non prevede l'esenzione dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso -diverso da quello qui in esame- in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., anche in relazione agli artt. 1, 29, 31, 35 e 47 Cost."); 3. in conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere, in parte qua, cassata e la causa, in assenza di accertamenti in fatto da svolgere, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso per quanto riferito all'immobile posto in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n.1, int. 11 con relativo box di pertinenza in [OSCURATO:PERSONA] n.1; 4. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; pqm la Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e decide nel merito con il rigetto dell'originario ricorso per quanto riferito all'immobile posto in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n.1, int. 11 con relativo box di pertinenza in [OSCURATO:PERSONA] n.1; compensa le spese del merito; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Napoli le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 510,00, oltre spese forfetarie, accessori ed oltre C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma nella camera di c
Sentenza Cassazione n. 05936/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris