Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19775/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17409/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratore generale di PER- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non- ché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaN.

Ricciotti, n. 9 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] derica Casagni; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore p.t., rappre- sentatae difesa dall ' Avv ocatura generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Palermo n. 277/20, depositata il 19 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio l'Università degli Studi di Palermo ed il Comune di Palermo, proponendo opposizione alla stima delle indennità dovute per l'espropriazione di un'area della superficie di mq. 131.087,45 sita in Palermo, e riportata in Catasto al foglio 70, particelle 209/c, 209/d e 209/e, occupata con decreto del 26 giugno 1978 ed espro- priata con decreto del 5 febbraio 1982, per la costruzione degli edifici da de- stinare ai Dipartimenti di Fisica, Biologia e Chimica della Facoltà di Scienze.

Si costituì l'Università, ed eccepì l'infondatezza della domanda, chieden- done il rigetto.

Si costituì inoltre il Comune, ed eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda.

Spiegarono intervento nel giudizio Filippo, Giovanni, Salvatore, Mariano e [OSCURATO:PERSONA], affittuari del fondo espropriato, chiedendo il riconosci- mento dell'indennità aggiuntiva.

1.1. Con sentenza del 2 agosto 1991, la Corte d'appello di Palermo ac- colseparzialmente la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Colnago, determi- nando l'indennità di espropriazione in Lire

7.001.400.000. A fondamento della decisione, la Corte affermò che, per le sue caratteri- stiche, il fondo aveva natura edificatoria, ritenendo irrilevante la variante al Piano regolatore generale che lo aveva destinato a verde attrezzato universi- tario, in quanto vincolo preordinato all'espropriazione.

Dichiaròinammissibile, perché tardiva, la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione, e dichiaròla propria incompetenza in ordine alla domanda di liquidazione della indennità aggiuntiva, per essere competente laSezione specializzata agraria.

1.2. Il ricorso per cassazione proposto dall'Università fu accoltoda questa Corte con sentenza n. 10752 del 14 ottobre 1995, la quale dichiarò applicabili i nuovi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione introdotti dall'art. 5-bisdel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi alla Corte d'appello di Palermo, chene dispose la riunione con quello riassunto dai [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sentenza con cui questa Corte, sul regolamentod'ufficio promosso dalla Se- zione specializzata agraria, aveva dichiarato la competenza del medesimo Giudice. 2.1.Con sentenza del 21 novembre 2008, la Corte d'appello rideterminò l'indennità di espropriazione in Euro 2.110.458,00 e l'indennità aggiuntiva in Euro 411.430,00, da detrarsi dall'indennità di espropriazione, confermando la dichiarazione d'inammissibilità della domanda di determinazione dell'inden- nità di occupazione.

A fondamento della decisione, la Corte osservò che a)prima della desti- nazionea «verde attrezzato universitario», disposta il 27 febbraio 1976 e avente carattere di vincolo espropriativo, l'area, in base al Piano regolatore generale del Comune di Palermo approvato nel 1962, era compresa in zona destinata a «verde attrezzato sportivo», e doveva perciò ritenersi edificatoria, nei limiti della trasformazione per impiantistica sportiva, b)l'indennità andava determinata sulla scorta delle valutazioni fornite in tal senso dal c.t.u., c) spettava agli affittuari l'indennità aggiuntiva, da detrarre da quella dovuta ai proprietari.

2.2. Avverso la predetta sentenza l'Università propose nuovamente ri- corso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza n. 3952 del 29 febbraio 2016, che dichiarò inammissibile il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratore generale di Roberta, Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi degli originari opponenti.

Premesso che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma primo, del d.l. n. 333 del 1992 e dell'art. 16, quinto e sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 aveva comportato la reviviscenza del criterio indennitario fondato sul valore venale del bene, ma non aveva fatto venir meno la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, da effettuarsi sulla base dell'edificabilità legale, ovverosia della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, questa Corte ritenne non decisiva, ai fini del riconoscimento dell'edificabilità del fondo espropriato, lacircostanza che le attrezzature sportive potessero essere rea- lizzate anche da privati, osservando che in tal modo la privatizzabilità dell'in- tervento sarebbe divenuta l'unico requisito necessario e sufficiente a conferire il carattere di edificabilità al terreno, che restava invece oggettivamente in- serito in una zona non edificatoria.

3. Il giudizio è stato nuovamente riassunto dinanzi alla Corte d'appello di Palermo, che con sentenza del 19 febbraio 2020 ha determinato l'indennità di espropriazione in Euro 1.153.570,00, oltre interessi legali dal 5 febbraio 1982, disponendone il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, detratto l'importo già versato.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non condivisibili né i valori prospettati dalla difesa degli attori sulla base di un'altra sentenza, in quanto assimilabili a quelli precedentemente stimati sul presupposto dell'edi- ficabilità del fondo, né le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., il quale, rile- vato che il fondo espropriato era classificato catastalmente come «prato-pa- scolo»ed incluso in zona destinata a «verde con attrezzatura universitaria», per sua natura non edificabile, ne aveva determinato il valore in Euro 15,00 al mq., in riferimento all'anno 1982, stimandolo con metodo comparativo, ed escludendo la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria.

Rilevato infatti che il predetto valore si fondavasulla media di offerte commerciali riferibili a suoli ubicati in altre zone della periferia di Pa- lermo ed aventi caratteristiche differenti, nonché a compravendite concluse negli anni 2008-2011, aventi ad oggetto suoli con destinazione parzialmente difforme, ha ritenuto preferibile la stima effettuata dal c.t. dell'Università, che aveva determinato il valore del fondo in Euro 8,80 al mq., con metodo anali- tico.

Ha inoltre escluso la rivalutazione della somma dovuta, trattandosi di debito di valuta, in relazione al quale non erano state allegate e provate le circostanze necessarie per il riconoscimento del maggior danno di cui all'art.1224 cod. civ.

4. Avverso la predetta sentenza il Perricone e la [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

L'Università ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 40 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sostenendo che, nel ritenere non condivisibile la stima effettuata dal c.t.u. con metodo sintetico-comparativo, la sentenza impugnata ha aderito acriti- camente a quella effettuata dal c.t. dell'Università, in tal modo pervenendo a conclusioni sganciate da qualsiasi dato tecnico-scientifico. 2.

Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt.42 e 117 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver negato il ricono- scimento della rivalutazione monetaria, in contrasto con l'orientamento della Corte EDU, che riconosce al proprietario espropriato il diritto di essere inte- gralmente ristorato per la perdita economica subìta.

3. Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, essendo volto a censurare la sentenza impugnata per aver determinato il valore di mercato del fondo occupato sulla base della stima compiuta dal c.t. di parte dell'Uni- versitàcon metodo analitico, discostandosi da quella effettuata dal c.t.u. con metodo sintetico-comparativo, ma non essendo accompagnato né dall'indica- zione delle ragioni per cui i ricorrenti ritengono inattendibile la prima e con- divisibile la seconda, né dalla trascrizione dei passi salienti delle due relazioni, indispensabile per poter cogliere il senso e la portata delle critiche mosse dalla Corte territoriale all'operato del c.t.u. e di quelle mosse dai ricorrenti alla valutazione del c.t. della convenuta, ancor prima di verificarne la fonda- tezza.

Premesso infatti che il giudice di merito, ove ritenga non condivisibile l'operato del c.t.u., può fondare la propria decisione anche sulla relazione del c.t. di parte, purché fornisca adeguata motivazione del convincimento rag- giunto, spiegando le ragioni per cui ritiene di doversi discostare dalla valuta- zione del primo e fare propriaquella del secondo (cfr. in riferimento alla pe- rizia stragiudiziale, Cass., Sez.

I, 1/09/2023; 12/12/2011, n. 26550; Cass., Sez.

II, 11/10/2001, n. 12411), si osserva che la parte che in sede di legitti- mità intenda censurare tale adesione, non può limitarsi a lamentare l'acritico recepimento delle conclusioni della relazione di parte, ma è tenuta, in osse- quio alla natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, ad indicare specificamente le lacune di accertamento e gli errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia fatto proprio l'operato, trascrivendo nel ricorso almeno i passaggi salienti delle relazion i , e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse alle stesse, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio lamentato (cfr. Cass., Sez.

III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez.

I, 17/07/ 2014, n. 16368; Cass., Sez.

II, 13/06/ 2007, n. 13845).

Tale onere è rimasto nella specie inadempiuto, avendo la difesa dei ricor- renti omesso di trascrivere nel ricorso i passi salienti della relazione del c.t. di parte dell'Università, fatta propria dalla sentenza impugnatae da essi rite- nuta non condivisibile, ed essendosi limitata a riportare, a corredo delle pro- prie censure, soltanto alcuni passi della relazione del c.t.u., non pertinenti in quanto relativi alla destinazione urbanistica del fondo, rimasta incensurata, senza riprodurrequelli riguardanti l'in dividuazione del valore di mercato né specificare le ragioni per cui ha affermato che le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello risultano sganciate da qualsiasi dato tecnico-scientifico. 4.

E' invece infondato il secondo motivo, riguardante il mancato ricono- scimento della rivalutazione monetaria sull'importo liquidato.

Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha negato la sussistenza dei presupposti per la rivalutazione del credito, rilevando che i proprietari espro- priati non avevano allegato né provato alcuna circostanza idonea a giustifi- care il riconoscimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento.

Come rilevato dalla sentenza impugnata, l'indennità di espropriazione co- stituisce un debito di valuta, in relazione al quale il tempo trascorso tra la maturazione del credito e la decisione non giustifica l'adeguamento automa- tico dell'importo liquidato alle variazioni intervenute nel potere di acquisto della moneta, ma solo il riconoscimento degl'interessi legali, di natura com- pensativa, con decorrenza dalla data di emissione del decreto di esproprio e fino a quella del deposito, nonché il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.: quest'ultimo postula peraltro la proposizione di una specifica domanda, non desumibile da quella di condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria, non- ché la prova del pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento(cfr. Cass., Sez.

I, 9/03/2012, n. 3738; 5/06/2006, n. 13182; 7/03/2006, n. 4885), che può essere ritenuto esistente anche in via presuntiva, purchéil creditore al- leghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è risultato superiore al saggio degli interessi legali(cfr. Cass., Sez.

VI, 9/08/2021, n. 22512; Cass., Sez.

II, 30/07/2019, n. 20547; Cass., Sez.

III, 19/03/2018, n. 6684).Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non si pone in con- trasto con il diritto ad una giusta indennità spettante al soggetto privato della proprietà per una causa di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU (cfr. sent. 14/04/2015, Chinnici c.

Italia), giacché, come questa Corte ha avuto modo di precisare, attraverso l'art. 1224, secondocomma, cod. civ., il diritto interno appresta un efficace rimedio per ovviare agli effetti negativi connessi al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, idoneo ad assicu- rare un risarcimento anche superiore a quello riferito agli effetti dell'inflazione (cfr. Cass., Sez.

I, 22/11/2023, n. 32423; v. anche, in relazione all'indennità di occupazione, Cass., Sez.

I, 13/01/2011, n. 719).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- corrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna iricorrenti al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17409/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratore generale di PER- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non- ché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaN. Ricciotti, n. 9 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] derica Casagni; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore p.t., rappre- sentatae difesa dall ' Avv ocatura generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Palermo n. 277/20, depositata il 19 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio l'Università degli Studi di Palermo ed il Comune di Palermo, proponendo opposizione alla stima delle indennità dovute per l'espropriazione di un'area della superficie di mq. 131.087,45 sita in Palermo, e riportata in Catasto al foglio 70, particelle 209/c, 209/d e 209/e, occupata con decreto del 26 giugno 1978 ed espro- priata con decreto del 5 febbraio 1982, per la costruzione degli edifici da de- stinare ai Dipartimenti di Fisica, Biologia e Chimica della Facoltà di Scienze. Si costituì l'Università, ed eccepì l'infondatezza della domanda, chieden- done il rigetto. Si costituì inoltre il Comune, ed eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda. Spiegarono intervento nel giudizio Filippo, Giovanni, Salvatore, Mariano e [OSCURATO:PERSONA], affittuari del fondo espropriato, chiedendo il riconosci- mento dell'indennità aggiuntiva. 1.1. Con sentenza del 2 agosto 1991, la Corte d'appello di Palermo ac- colseparzialmente la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Colnago, determi- nando l'indennità di espropriazione in Lire 7.001.400.000. A fondamento della decisione, la Corte affermò che, per le sue caratteri- stiche, il fondo aveva natura edificatoria, ritenendo irrilevante la variante al Piano regolatore generale che lo aveva destinato a verde attrezzato universi- tario, in quanto vincolo preordinato all'espropriazione. Dichiaròinammissibile, perché tardiva, la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione, e dichiaròla propria incompetenza in ordine alla domanda di liquidazione della indennità aggiuntiva, per essere competente laSezione specializzata agraria. 1.2. Il ricorso per cassazione proposto dall'Università fu accoltoda questa Corte con sentenza n. 10752 del 14 ottobre 1995, la quale dichiarò applicabili i nuovi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione introdotti dall'art. 5-bisdel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 2. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi alla Corte d'appello di Palermo, chene dispose la riunione con quello riassunto dai [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sentenza con cui questa Corte, sul regolamentod'ufficio promosso dalla Se- zione specializzata agraria, aveva dichiarato la competenza del medesimo Giudice. 2.1.Con sentenza del 21 novembre 2008, la Corte d'appello rideterminò l'indennità di espropriazione in Euro 2.110.458,00 e l'indennità aggiuntiva in Euro 411.430,00, da detrarsi dall'indennità di espropriazione, confermando la dichiarazione d'inammissibilità della domanda di determinazione dell'inden- nità di occupazione. A fondamento della decisione, la Corte osservò che a)prima della desti- nazionea «verde attrezzato universitario», disposta il 27 febbraio 1976 e avente carattere di vincolo espropriativo, l'area, in base al Piano regolatore generale del Comune di Palermo approvato nel 1962, era compresa in zona destinata a «verde attrezzato sportivo», e doveva perciò ritenersi edificatoria, nei limiti della trasformazione per impiantistica sportiva, b)l'indennità andava determinata sulla scorta delle valutazioni fornite in tal senso dal c.t.u., c) spettava agli affittuari l'indennità aggiuntiva, da detrarre da quella dovuta ai proprietari. 2.2. Avverso la predetta sentenza l'Università propose nuovamente ri- corso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza n. 3952 del 29 febbraio 2016, che dichiarò inammissibile il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratore generale di Roberta, Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi degli originari opponenti. Premesso che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma primo, del d.l. n. 333 del 1992 e dell'art. 16, quinto e sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 aveva comportato la reviviscenza del criterio indennitario fondato sul valore venale del bene, ma non aveva fatto venir meno la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, da effettuarsi sulla base dell'edificabilità legale, ovverosia della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, questa Corte ritenne non decisiva, ai fini del riconoscimento dell'edificabilità del fondo espropriato, lacircostanza che le attrezzature sportive potessero essere rea- lizzate anche da privati, osservando che in tal modo la privatizzabilità dell'in- tervento sarebbe divenuta l'unico requisito necessario e sufficiente a conferire il carattere di edificabilità al terreno, che restava invece oggettivamente in- serito in una zona non edificatoria. 3. Il giudizio è stato nuovamente riassunto dinanzi alla Corte d'appello di Palermo, che con sentenza del 19 febbraio 2020 ha determinato l'indennità di espropriazione in Euro 1.153.570,00, oltre interessi legali dal 5 febbraio 1982, disponendone il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, detratto l'importo già versato. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non condivisibili né i valori prospettati dalla difesa degli attori sulla base di un'altra sentenza, in quanto assimilabili a quelli precedentemente stimati sul presupposto dell'edi- ficabilità del fondo, né le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., il quale, rile- vato che il fondo espropriato era classificato catastalmente come «prato-pa- scolo»ed incluso in zona destinata a «verde con attrezzatura universitaria», per sua natura non edificabile, ne aveva determinato il valore in Euro 15,00 al mq., in riferimento all'anno 1982, stimandolo con metodo comparativo, ed escludendo la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria. Rilevato infatti che il predetto valore si fondavasulla media di offerte commerciali riferibili a suoli ubicati in altre zone della periferia di Pa- lermo ed aventi caratteristiche differenti, nonché a compravendite concluse negli anni 2008-2011, aventi ad oggetto suoli con destinazione parzialmente difforme, ha ritenuto preferibile la stima effettuata dal c.t. dell'Università, che aveva determinato il valore del fondo in Euro 8,80 al mq., con metodo anali- tico. Ha inoltre escluso la rivalutazione della somma dovuta, trattandosi di debito di valuta, in relazione al quale non erano state allegate e provate le circostanze necessarie per il riconoscimento del maggior danno di cui all'art.1224 cod. civ. 4. Avverso la predetta sentenza il Perricone e la [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'Università ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 40 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sostenendo che, nel ritenere non condivisibile la stima effettuata dal c.t.u. con metodo sintetico-comparativo, la sentenza impugnata ha aderito acriti- camente a quella effettuata dal c.t. dell'Università, in tal modo pervenendo a conclusioni sganciate da qualsiasi dato tecnico-scientifico. 2. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt.42 e 117 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver negato il ricono- scimento della rivalutazione monetaria, in contrasto con l'orientamento della Corte EDU, che riconosce al proprietario espropriato il diritto di essere inte- gralmente ristorato per la perdita economica subìta. 3. Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, essendo volto a censurare la sentenza impugnata per aver determinato il valore di mercato del fondo occupato sulla base della stima compiuta dal c.t. di parte dell'Uni- versitàcon metodo analitico, discostandosi da quella effettuata dal c.t.u. con metodo sintetico-comparativo, ma non essendo accompagnato né dall'indica- zione delle ragioni per cui i ricorrenti ritengono inattendibile la prima e con- divisibile la seconda, né dalla trascrizione dei passi salienti delle due relazioni, indispensabile per poter cogliere il senso e la portata delle critiche mosse dalla Corte territoriale all'operato del c.t.u. e di quelle mosse dai ricorrenti alla valutazione del c.t. della convenuta, ancor prima di verificarne la fonda- tezza. Premesso infatti che il giudice di merito, ove ritenga non condivisibile l'operato del c.t.u., può fondare la propria decisione anche sulla relazione del c.t. di parte, purché fornisca adeguata motivazione del convincimento rag- giunto, spiegando le ragioni per cui ritiene di doversi discostare dalla valuta- zione del primo e fare propriaquella del secondo (cfr. in riferimento alla pe- rizia stragiudiziale, Cass., Sez. I, 1/09/2023; 12/12/2011, n. 26550; Cass., Sez. II, 11/10/2001, n. 12411), si osserva che la parte che in sede di legitti- mità intenda censurare tale adesione, non può limitarsi a lamentare l'acritico recepimento delle conclusioni della relazione di parte, ma è tenuta, in osse- quio alla natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, ad indicare specificamente le lacune di accertamento e gli errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia fatto proprio l'operato, trascrivendo nel ricorso almeno i passaggi salienti delle relazion i , e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse alle stesse, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio lamentato (cfr. Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez. I, 17/07/ 2014, n. 16368; Cass., Sez. II, 13/06/ 2007, n. 13845). Tale onere è rimasto nella specie inadempiuto, avendo la difesa dei ricor- renti omesso di trascrivere nel ricorso i passi salienti della relazione del c.t. di parte dell'Università, fatta propria dalla sentenza impugnatae da essi rite- nuta non condivisibile, ed essendosi limitata a riportare, a corredo delle pro- prie censure, soltanto alcuni passi della relazione del c.t.u., non pertinenti in quanto relativi alla destinazione urbanistica del fondo, rimasta incensurata, senza riprodurrequelli riguardanti l'in dividuazione del valore di mercato né specificare le ragioni per cui ha affermato che le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello risultano sganciate da qualsiasi dato tecnico-scientifico. 4. E' invece infondato il secondo motivo, riguardante il mancato ricono- scimento della rivalutazione monetaria sull'importo liquidato. Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha negato la sussistenza dei presupposti per la rivalutazione del credito, rilevando che i proprietari espro- priati non avevano allegato né provato alcuna circostanza idonea a giustifi- care il riconoscimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento. Come rilevato dalla sentenza impugnata, l'indennità di espropriazione co- stituisce un debito di valuta, in relazione al quale il tempo trascorso tra la maturazione del credito e la decisione non giustifica l'adeguamento automa- tico dell'importo liquidato alle variazioni intervenute nel potere di acquisto della moneta, ma solo il riconoscimento degl'interessi legali, di natura com- pensativa, con decorrenza dalla data di emissione del decreto di esproprio e fino a quella del deposito, nonché il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.: quest'ultimo postula peraltro la proposizione di una specifica domanda, non desumibile da quella di condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria, non- ché la prova del pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento(cfr. Cass., Sez. I, 9/03/2012, n. 3738; 5/06/2006, n. 13182; 7/03/2006, n. 4885), che può essere ritenuto esistente anche in via presuntiva, purchéil creditore al- leghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è risultato superiore al saggio degli interessi legali(cfr. Cass., Sez. VI, 9/08/2021, n. 22512; Cass., Sez. II, 30/07/2019, n. 20547; Cass., Sez. III, 19/03/2018, n. 6684).Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non si pone in con- trasto con il diritto ad una giusta indennità spettante al soggetto privato della proprietà per una causa di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU (cfr. sent. 14/04/2015, Chinnici c. Italia), giacché, come questa Corte ha avuto modo di precisare, attraverso l'art. 1224, secondocomma, cod. civ., il diritto interno appresta un efficace rimedio per ovviare agli effetti negativi connessi al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, idoneo ad assicu- rare un risarcimento anche superiore a quello riferito agli effetti dell'inflazione (cfr. Cass., Sez. I, 22/11/2023, n. 32423; v. anche, in relazione all'indennità di occupazione, Cass., Sez. I, 13/01/2011, n. 719). 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- corrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza
Decreto Cassazione n. 19775/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris