CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Lo\ '' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 27 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 27 maggio 2021 con cui il magistrato di sorveglianza di Bologna aveva disposto l'espulsione dello stesso. Il detenuto aveva proposto dichiarazione di opposizione all'ordinanza del magistrato di sorveglianza, ma i motivi erano stati depositati oltre il termine di legge. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge in quanto, ricevuta la notifica del decreto del magistrato di sorveglianza in data 3 giugno 2021, il detenuto aveva proposto opposizione in data 4 giugno ed aveva depositato impugnazione con motivi in data 7 giugno 2021. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata. Dall'esame degli atti, consentito dovendo verificare i presupposti di questione processuale, risulta che la parte aveva, in un primo momento, proposto dichiarazione di impugnazione e quindi, in data 11 giugno 2021, depositato i motivi a sostegno dell'impugnazione. Il provvedimento impugnato era stato notificato al detenuto in data 3 giugno 2021. A norma dell'art. 16, comma 6, d.lvo n. 286/1998, avverso 41 decreto con il quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'espulsione dello straniero detenuto è consentito proporre opposizione nel termine di dieci giorni. La parte, dunque, aveva proposto tempestiva opposizione. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo esame dell'opposizione proposta dal ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso, il