CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 13293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32446/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, da sé medesimo rappresentato e difeso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro MINISTERO della GIUSTIZIA , in persona del Ministero in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla via dei Portoghesi, n.12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che lo rappresenta e difende per legge, con domicilio digitale come in atti controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimate - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CAGLIARI n. 995/2020 depositata il24/04/2020. R.g. n. 32446 del 2020; Ad. 24/04/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 24/04/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a numerose censure, delle quali, per quanto sarà meglio in prosieguo, non è necessario dare conto specificamente in questa sede, la sentenza n. 995 del 24/04/2020 del Tribunale di Cagliari, che ha rigettato l’opposizione avverso cartella esattoriale, dell’importo di poco superiore ai cinquecento euro,per spese di giustizia; resiste con controricorso il Ministero della Giustizia; [OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; non risulta il deposito di memorie per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari pubblicata in data 24/04/2020, e non notificata, è stato proposto, mediante rituale notifica, in data 30/11/2020; il termine di legge per l’impugnazione, in mancanza di notifica della sentenza, è quello di sei mesi, di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza (o, comunque, del provvedimento avente contenuto decisorio); nella materia delle opposizioni esecutive, nella quale è ricompresa anche l’opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 cod. proc. iv, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742 del 7/10/1969, che richiama l’art. 92 del r.d. n. 12 del 30/01/1942; la questione è rilevabile di ufficio, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10212 del 11/04/2019 Rv. 653634 - 01) : l’art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei R.g. n. 32446 del 2020; Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e nel cui novero rientrano le opposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l'eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disattesola norma va rilevata d'ufficio; il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, tenuto conto della sola sospensione straordinaria dei termini processuali dell’anno 2020 per l’emergenza Coronavirus (solo astrattamente cumulabile con la sospensione nel periodo feriale, ove questa sia concretamente applicabile: Cass. n. 2095 del 24/01/2023 (Rv. 666756 – 01 ; e non anche, quindi, nella specie ) e che, per il processo civile, penale e tributario andava dal 9/03/2011 al 11/05/2020 (ai sensi dell’art. 83, d.l. 18 del 17/03/ 2020 , con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 /04/ 2020 e dell’art. 36, comma 1, d . l . n. 23 del 8/04/ 2020 , convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 5/06/2020),aveva iniziato il suo decorso nella pendenza della richiamata sospensione straordinaria (in tale periodo essendo stata pubblicata la gravata sentenza) e scadeva quindi in data 11/11/2020, cadente di mercoledì; il ricorso è stato, pertanto, proposto mediante notifica il 30/11/2020 e, quindi, quando oramai era decorso i l termin e di legge,semestrale, di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.; il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrent e e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore del Ministero della Giustizia; nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di Agenzia delle Entrate Riscossione, che sono rimaste intimate; R.g. n. 32446 del 2020; Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro600,00 per compensioltre alle spese prenotate a debito . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto . Così deciso in Ro