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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19107/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 dicembre 2022, la Corte d'appello di Roma, quale giudice della revisione, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata da Beniamino ZUNCHEDDU, condannato alla pena dell'ergastolo per i reati di triplice omicidio e tentato omicidio.

La Corte osservava che doveva ancora essere effettuata la delibazione in ordine alla ammissibilità della richiesta di revisione, dovendosi procedere all'approfondimento del copioso materiale allegato all'istanza e alla fissazione di una udienza ove tutte le parti (parti civili comprese) potessero esprimersi in ordine all'ammissibilità dell'istanza; conseguentemente, allo stato, non vi era certezza di innocenza.

2. Ricorre per cassazione il condannato per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, quale primo motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale, nel respingere l'istanza di sospensione, muoveva dal presupposto, errato, che dovesse ancora effettuarsi la preliminare delibazione circa l'ammissibilità dell'istanza di revisione, giudizio in realtà già operato, avendo la Corte già ammesso la revisione all'udienza dell'Il febbraio 2021, dando corso alla fase rescissoria, con ammissione ed espletamento della perizia richiesta dal pubblico ministero sulle intercettazioni; essendo già stata depositata la relazione peritale, la Corte avrebbe dovuto, per decidere sull'istanza di sospensione, analizzare la prova nuova espletata, verificandone l'idoneità a mettere in discussione il giudicato, quantomeno nei limiti attinenti lo status libertatis.

Come secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione: omettendo di confrontarsi con gli specifici argomenti trattati nell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, in cui veniva esaminata nel dettaglio la perizia trascrittiva, mettendo in correlazione gli esiti della stessa con gli altri elementi probatori addotti con la richiesta di revisione e con gli esiti del giudizio sfociato nel giudicato, la Corte territoriale era incorsa nel vizio di mancanza di motivazione.

Con un terzo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della decisione impugnata: la Corte aveva infatti richiamato, per respingere l'istanza, un metro di giudizio (la certezza dell'estraneità del condannato ai fatti a lui addebitati) non in linea con il costante orientamento giurisprudenziale che richiede, ai ' fini dell'accoglimento dell'istanza di revisione, che le nuove prove siano tali da far emergere un ragionevole dubbio sulla colpevolezza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che la proposta impugnazione - articolata su censure connesse che congiuntamente si esaminano - meriti di essere condivisa.

2. Va premesso, in linea generale, che, pendente validamente il procedimento di revisione, la sospensione dell'esecuzione della pena, regolata dall'art. 635 cod. proc. pen., presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaiano verosimili l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna (Sez.

F, n. 35744 del 20/08/2004, Galeone, Rv. 229546-01).

La sospensione della pena è, in tal caso, subordinata alla sola condizione che una pena sia in fase esecutiva per essere stato già emesso il relativo ordine, perché lo scopo della norma è quello di evitare l'esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta (Sez. 1, n. 30843 del 01/04/2004, Piro, Rv. 228847-01).

2.1. Circa il momento procedimentale entro il quale la richiesta può essere formulata, e deve conseguentemente essere delibata dal collegio di merito investito dell'istanza, occorre precisare alcune coordinate ermeneutiche, anche al fine di fare chiarezza in merito alle censure svolte dal ricorrente con il primo motivo di impugnazione.

Deve quindi innanzitutto rilevarsi, che in tema di revisione è ormai improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2022, Pisano, Rv. 220441- 01, g

9.1. del Considerato in diritto).

E' peraltro da sottolineare come l'ambito del potere assegnato dalla norma («la Corte d'appello può in qualunque momento...») impone di ritenere come non sia affatto precluso al giudice di merito di vagliare la richiesta prima di aver dato luogo al giudizio di revisione: è stato infatti affermato da questa Corte che il potere di sospensione non è condizionato dall'esito del procedimento di ammissibilità della istanza di revisione, posto che il suo esercizio non è certamente precluso in caso di inammissibilità pronunziata per il mero non completamento dell'iter procedimentale della istanza di revisione (Sez. 6, n. 89 del 10/01/1998, Mazzotta, Rv. 210644-01).

La norma dell'art. 635 c.p.p. ha quindi la finalità di impedire il protrarsi di una detenzione presumibilmente ingiusta nei confronti di chi abbia presentato una domanda di revisione verosimilmente fondata; ciò comporta che il giudice officiato 3bs7 per la cautela compia una prognosi di favorevole delibazione di quella richiesta, determinandosi (con motivazione logica e concreta) di conseguenza.

2.2. L'esercizio del potere in discorso - fondato sulla esigenza di non sottoporre il condannato alla esecuzione della pena le volte in cui alla sommaria cognizione della istanza l'esecuzione stessa potrebbe rivelarsi affatto iniqua - si situa ad un livello meramente delibativo della possibilità di un esito positivo della istanza di revisione, richiedendosi alla Corte di merito una valutazione ab extrinseco ed anticipata che, per quel che concerne la ipotesi sottoposta di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), deve attestarsi sulla mera attitudine dimostrativa della (pretese) nuove prove.

Peraltro, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato deve essere effettuata in corretta prospettiva decisoria.

Come affermato da questa Corte, infatti, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067-01).

La revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa della insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in "dubio pro reo" (così Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256600-01).

L'indicato metro di giudizio, valido per il giudizio di merito, deve osservarsi anche nel giudizio cautelare.

3. Nel caso di specie, la Corte di merito non si è attenuta ai principi giurisprudenziali esposti, essendofr;sottratta al compito di fornire adeguata motivazione al diniego dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, non avendo affrontato in chiave delibativa il merito della questione ed essendosi ancorata al dato formale della fase, ancora rescindente, del procedimento.

Oltre ad aver pretermesso tale doverosa analisi, la Corte territoriale ha inoltre richiamato, erroneamente, quale metro di valutazione per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, quello della certezza dell'estraneità del condannato ai fatti a lui addebitati, mentre la regola di giudizio applicabile è quella della ragionevole prognosi di favorevole esito della revisione secondo i principi innanzi esposti.

4. L'ordinanza impugnata dev'essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, anche nella medesima composizione, per rinnovata valutazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 dicembre 2022, la Corte d'appello di Roma, quale giudice della revisione, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata da Beniamino ZUNCHEDDU, condannato alla pena dell'ergastolo per i reati di triplice omicidio e tentato omicidio. La Corte osservava che doveva ancora essere effettuata la delibazione in ordine alla ammissibilità della richiesta di revisione, dovendosi procedere all'approfondimento del copioso materiale allegato all'istanza e alla fissazione di una udienza ove tutte le parti (parti civili comprese) potessero esprimersi in ordine all'ammissibilità dell'istanza; conseguentemente, allo stato, non vi era certezza di innocenza. 2. Ricorre per cassazione il condannato per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, quale primo motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale, nel respingere l'istanza di sospensione, muoveva dal presupposto, errato, che dovesse ancora effettuarsi la preliminare delibazione circa l'ammissibilità dell'istanza di revisione, giudizio in realtà già operato, avendo la Corte già ammesso la revisione all'udienza dell'Il febbraio 2021, dando corso alla fase rescissoria, con ammissione ed espletamento della perizia richiesta dal pubblico ministero sulle intercettazioni; essendo già stata depositata la relazione peritale, la Corte avrebbe dovuto, per decidere sull'istanza di sospensione, analizzare la prova nuova espletata, verificandone l'idoneità a mettere in discussione il giudicato, quantomeno nei limiti attinenti lo status libertatis. Come secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione: omettendo di confrontarsi con gli specifici argomenti trattati nell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, in cui veniva esaminata nel dettaglio la perizia trascrittiva, mettendo in correlazione gli esiti della stessa con gli altri elementi probatori addotti con la richiesta di revisione e con gli esiti del giudizio sfociato nel giudicato, la Corte territoriale era incorsa nel vizio di mancanza di motivazione. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della decisione impugnata: la Corte aveva infatti richiamato, per respingere l'istanza, un metro di giudizio (la certezza dell'estraneità del condannato ai fatti a lui addebitati) non in linea con il costante orientamento giurisprudenziale che richiede, ai ' fini dell'accoglimento dell'istanza di revisione, che le nuove prove siano tali da far emergere un ragionevole dubbio sulla colpevolezza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che la proposta impugnazione - articolata su censure connesse che congiuntamente si esaminano - meriti di essere condivisa. 2. Va premesso, in linea generale, che, pendente validamente il procedimento di revisione, la sospensione dell'esecuzione della pena, regolata dall'art. 635 cod. proc. pen., presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaiano verosimili l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna (Sez. F, n. 35744 del 20/08/2004, Galeone, Rv. 229546-01). La sospensione della pena è, in tal caso, subordinata alla sola condizione che una pena sia in fase esecutiva per essere stato già emesso il relativo ordine, perché lo scopo della norma è quello di evitare l'esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta (Sez. 1, n. 30843 del 01/04/2004, Piro, Rv. 228847-01). 2.1. Circa il momento procedimentale entro il quale la richiesta può essere formulata, e deve conseguentemente essere delibata dal collegio di merito investito dell'istanza, occorre precisare alcune coordinate ermeneutiche, anche al fine di fare chiarezza in merito alle censure svolte dal ricorrente con il primo motivo di impugnazione. Deve quindi innanzitutto rilevarsi, che in tema di revisione è ormai improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2022, Pisano, Rv. 220441- 01, g 9.1. del Considerato in diritto). E' peraltro da sottolineare come l'ambito del potere assegnato dalla norma («la Corte d'appello può in qualunque momento...») impone di ritenere come non sia affatto precluso al giudice di merito di vagliare la richiesta prima di aver dato luogo al giudizio di revisione: è stato infatti affermato da questa Corte che il potere di sospensione non è condizionato dall'esito del procedimento di ammissibilità della istanza di revisione, posto che il suo esercizio non è certamente precluso in caso di inammissibilità pronunziata per il mero non completamento dell'iter procedimentale della istanza di revisione (Sez. 6, n. 89 del 10/01/1998, Mazzotta, Rv. 210644-01). La norma dell'art. 635 c.p.p. ha quindi la finalità di impedire il protrarsi di una detenzione presumibilmente ingiusta nei confronti di chi abbia presentato una domanda di revisione verosimilmente fondata; ciò comporta che il giudice officiato 3bs7 per la cautela compia una prognosi di favorevole delibazione di quella richiesta, determinandosi (con motivazione logica e concreta) di conseguenza. 2.2. L'esercizio del potere in discorso - fondato sulla esigenza di non sottoporre il condannato alla esecuzione della pena le volte in cui alla sommaria cognizione della istanza l'esecuzione stessa potrebbe rivelarsi affatto iniqua - si situa ad un livello meramente delibativo della possibilità di un esito positivo della istanza di revisione, richiedendosi alla Corte di merito una valutazione ab extrinseco ed anticipata che, per quel che concerne la ipotesi sottoposta di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), deve attestarsi sulla mera attitudine dimostrativa della (pretese) nuove prove. Peraltro, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato deve essere effettuata in corretta prospettiva decisoria. Come affermato da questa Corte, infatti, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067-01). La revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa della insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in "dubio pro reo" (così Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256600-01). L'indicato metro di giudizio, valido per il giudizio di merito, deve osservarsi anche nel giudizio cautelare. 3. Nel caso di specie, la Corte di merito non si è attenuta ai principi giurisprudenziali esposti, essendofr;sottratta al compito di fornire adeguata motivazione al diniego dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, non avendo affrontato in chiave delibativa il merito della questione ed essendosi ancorata al dato formale della fase, ancora rescindente, del procedimento. Oltre ad aver pretermesso tale doverosa analisi, la Corte territoriale ha inoltre richiamato, erroneamente, quale metro di valutazione per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, quello della certezza dell'estraneità del condannato ai fatti a lui addebitati, mentre la regola di giudizio applicabile è quella della ragionevole prognosi di favorevole esito della revisione secondo i principi innanzi esposti. 4. L'ordinanza impugnata dev'essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, anche nella medesima composizione, per rinnovata valutazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata
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