CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 12708/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 31/3/2026;Numero registro generale 5485/2022Nu2m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto delricorso affermando, se del caso nell’interesse della legge, ilseguente principio di diritto: “in tema di effetti del giudizio dirinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenzadi accoglimento del reclamo contro la sentenza dichiarativa, dicui all’art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo nonsia stato riassunto nel termine prescritto ovvero sia statotardivamente riassunto, non trova applicazione la regola di cuiall’art. 393 c.p.c.”.1.1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 31/1/2018,ha dichiarato, su istanza del Pubblico Ministero, il fallimento diRose [OSCURATO:SOCIETA]1.2. La Corte d’appello di Milano, su ricorso proposto anorma dell’art. 18 l.fall. da [OSCURATO:PERSONA], socio dellafallita, con sentenza di accoglimento n. 4308/2018, ha revocatoil fallimento.1.3. La Corte di cassazione, adita dal Fallimento, conordinanza n. 24656/2020, ha cassato “… il decreto impugnato… con rinvio alla Corte territoriale”.1.4. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha depositatoricorso in riassunzione.2.1. La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato il reclamo.2.2. La Corte, per quanto ancora importa, ha ritenuto cheil Fallimento aveva tempestivamente e ritualmente provvedutoalla riassunzione del giudizio.3.1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di sociodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 16/2/2022, hachiesto la cassazione della sentenza.Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/2022Nu3m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/20263.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel qualeha, tra l’altro, eccepito la tardività del ricorso sul rilievo che: - lasentenza impugnata, come emerge dalla ricevuta di notificaestratta del fascicolo telematico del fascicolo della Corte dimerito, è stata notificata dalla cancelleria al ricorrente, aldomicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - lasentenza, pertanto, a norma dell’art. 18, comma 14°, l.fall., cheregola il procedimento, sarebbe dovuta essere impugnata entroil 21/8/2021, mentre il ricorso è stato notificato solo in data16/2/2022.3.3. La Procura Generale presso la Corte d’appello diMilano è rimasta intimata.3.4. Il Pubblico Ministero, con memoria del 5/3/2026, hachiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.3.5. Il ricorrente, con “note autorizzate” del 12/3/2026,dopo aver, tra l’altro, evidenziato di aver “agito nel pregresso enon fallito, della … Soc. [OSCURATO:PERSONA].”, ha dedotto che lostesso “è quindi terzo interessato … e, in quanto tale, va esclusoche sia debitore nell’accezione di cui agli artt. 17 e 18 L.F. chesono inapplicabili nei suoi confronti”; - “il diritto del Castagnella,in proprio, a impugnare la sentenza del Giudice a quo non èperciò soggetto al termine di 30 giorni, decorrente dallacomunicazione della sentenza di II grado, di decadenzadall’impugnazione di cui all’ art. 18 L.F.”, che “è acceleratorionegli esclusivi confronti della debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”; -inoltre, “non esiste alcuna norma di legge che imponga apersona fisica non debitrice, che ne abbia interesse, … diinterporre il gravame al Giudice di Legittimità nel termine lungosemestrale di cui all’art. 327 cpc senza poter beneficiare dellamaggiorazione … relativa alla sospensione dei terminiprocessuali nel periodo feriale”; - “in via concorrente o, in strettoRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/2022Nu4m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026subordine, … il termine di 30 giorni di cui all’art. 18 L.F. decorrenei confronti di soggetto - il Castagnella - che pur ha svolto unruolo attivo nell’opposizione fallimentare … non già dalla …comunicazione-notifica della sentenza gravata da parte dellacancelleria, ma ex art. 17 II c. L.F. dall’annotazione-iscrizionedella gravata sentenza di II grado nel Registro delle Imprese”,allo stato “inesistente”.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 392, 393 e 132c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello haritenuto che il Fallimento aveva provveduto alla tempestiva erituale riassunzione del giudizio di rinvio.4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato laviolazione degli artt. 132, 34, 287, 395 n. 4 e 384, comma 2°,c.p.c. e degli artt. 125 e 126 disp.att. c.p.c., in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato laviolazione degli artt. 132 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.5.1. Il ricorso per cassazione, notificato il 16/2/2022, ètardivo ed è, quindi, inammissibile.5.2. Il ricorso, infatti, è stato proposto: - sia oltre iltermine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art.18, commi 13° e 14°, l.fall.), eseguita dalla cancelleria (comeemerge dall’attestazione telematica acquisita in giudizio), pressol’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mascia, difensore del Castagnella nel giudizio a quo, in data22/7/2021; - sia (e in ogni caso) oltre il termine di sei mesiprevisto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c., decorrente dalRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero r5eg istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026momento in cui, il 22/7/2021, la sentenza impugnata è statadepositata.5.3. L’art. 18, comma 14°, l.fall., infatti, prevede che ilricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appelloche (come quella impugnata) si pronuncia (anche se in sede dirinvio: cfr. Cass. n. 8980 del 2021; Cass. n. 8454 del 2025) sulreclamo al fallimento dev’essere proposto nel termine di trentagiorni dalla notificazione della stessa (ad opera della cancelleria:art. 18, comma 13°, l.fall.).5.4. Tale termine, peraltro, contrariamente a quanto haaffermato il ricorrente, opera nei confronti di tutte le parti delgiudizio di reclamo proposto a norma dell’art. 18 l.fall., senzadistinguere (come, invece, accade ai fini della decorrenza del“termine per il reclamo”: art. 18, commi 1° e 4°, l.fall.) tra ilcaso in cui il ricorso per cassazione è proposto dalla societàassoggettata a fallimento ovvero, come nella vicenda, dal sociodella stessa e, come tale, mero “interessato” alla rimozione dellasentenza dichiarativa.5.5. Nel giudizio di reclamo contro la sentenza chedichiara il fallimento trova, comunque, applicazione, come sievince dall’art. 18, comma 4°, in fine, l.fall., (anche) il terminedi decadenza di sei mesi dalla pubblicazione (operata, nellaspecie, il 22/7/2021) della sentenza impugnata (art. 327,comma 1°, c.p.c., nel testo attualmente in vigore, trattandosi diprocesso introdotto in data successiva al 4/7/2009).5.6. Il termine (breve o lungo) per la proposizione delricorso per cassazione avverso una sentenza che, come quellaimpugnata, ha rigettato il reclamo proposto nei confronti di unasentenza dichiarativa di fallimento non è, del resto, assoggettatoalla sospensione feriale: ed è, quindi, senz’altro decorso anchetra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 31/8/2021.Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero r6eg istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/20265.7. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarireche la sospensione dei termini processuali durante il periodoferiale, prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969, non si applica, aisensi del successivo art. 3 della citata legge e in relazione all’art.92 dell’ordinamento giudiziario (approvato con r.d. n. 12/1941),alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senzaalcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e i diversi gradidel giudizio (Cass. n. 24019 del 2020), compreso il ricorso percassazione (Cass. n. 622 del 2016).5.8. In tema di notifica delle sentenze, infine, è valida edidonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni anchequella eseguita (come nel caso) all’indirizzo pec(dichiaratamente reperito dal “registro generale indirizzielettronici”) del difensore nominato dalla parte (e cioè, comedetto, l’[OSCURATO:PERSONA]), non rilevando che nell’atto dicostituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico,e ciò in quanto all’elezione di domicilio, anche se realizzata daprocuratore che svolge attività al di fuori del Tribunale cui èassegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifichesolamente nel domicilio eletto (Cass. n. 21579 del 2024; cfr.,sul punto, Cass. n. 2460 del 2021).5.9. La Corte, peraltro, ritiene di esaminare la questioneposta dal primo motivo e, all’esito, di pronunciare, a normadell’art. 363 c.p.c. e come anche richiesto dal P.G., il principio didiritto.5.10. L’art. 393 c.p.c. dispone, com’è noto, che la mancata(o tardiva) riassunzione del giudizio di rinvio determina, al paridel successivo avveramento di una causa di estinzione di talegiudizio, l’estinzione dell’“intero processo”.5.11. La questione (che il motivo pone) è se tale normatrovi, o meno, applicazione nel giudizio conseguente al reclamoproposto a norma dell’art. 18 l.fall. quando, come (si assume)Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/2022Nu7m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026nel caso in esame, a seguito della cassazione della sentenzapronunciata dalla Corte d’appello, il relativo giudizio di rinvio nonsia stato tempestivamente riassunto.5.12. La soluzione positiva è stata, com’è noto, sostenutada questa Sezione con la sentenza n. 3022/2020.5.13. Tale conclusione risulta, in sostanza, fondata sulleseguenti argomentazioni: (a) - innanzitutto, la configurazionedell’“oggetto del giudizio di reclamo”, che non può esserericostruito come un processo autonomo avente ad oggetto il(solo) gravame avverso la sentenza di fallimento, quasi che lastessa rimanga all’esterno di tale giudizio, trattandosi, piuttosto,di un “procedimento caratterizzato da un effetto devolutivopieno e attinente a un provvedimento decisorio emesso all’esitodi un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio,suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata”; - ai finiprevisti dall’art. 393 c.p.c., in effetti, “le concrete caratteristichedel procedimento di reclamo non consentono di ritenere chel’oggetto del processo sia la (sola) sentenza di fallimento, e nonanche i presupposti (naturalmente ove confluiti all’interno dellecensure spese col reclamo) della dichiarazione come specificatinella relativa istanza”; - anzi, proprio l’affermazione per cui “ilreclamo fallimentare contro la sentenza dichiarativa provoca uneffetto devolutivo pieno conduce necessariamente allaconcezione di un giudizio funzionale a sottoporre a una nuovavalutazione, nei limiti delle censure sollevate, proprio ladomanda formulata col ricorso al Tribunale ex artt. 6 e 7 leggefall.”; (b) - in secondo luogo, la natura di “regola processuale”di portata generale che dev’essere attribuita all’art. 393 c.p.c.:- tanto nel senso che la sua applicazione non dipende dallafunzione sostitutiva della sentenza cassata, sicché, pur quandomanchi un effetto sostitutivo della sentenza d’appello rispettoalla pronuncia di primo grado (come nel caso della definizione inRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/2022Nu8m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026rito dell’impugnazione) ciò “non impedisce di applicare poi l’art.393 (naturalmente ove ne sussistano i presupposti)”, trattandosidi norma che “risponde a una valutazione negativa dellegislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzionedel processo”; - quanto nel senso che la sua applicazione puòessere derogata solo nel caso in cui, a differenza di ciò cheaccade nel processo per la dichiarazione di fallimento, esista“un’altra regola, speciale e prevalente, rinvenibile a livello didiritto positivo per singole fattispecie appositamentedisciplinate”; - “nel caso del processo per dichiarazione difallimento”, infatti, a differenza dell’opposizione al decretoingiuntivo, “non è dato rinvenire l’esistenza di un’altra regola,speciale e per l’appunto derogatoria, rispetto all’art. 393” cit.; -nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., quindi, “non essendosial cospetto di caso concretamente disciplinato in sensoderogatorio (e prevalente), deve trovare applicazione la regolagenerale dell’art. 393” cit.; - pertanto, “nel caso in cui siamancata la riassunzione del giudizio di cui all’art. 18 legge fall.a seguito della cassazione della sentenza di rigetto del reclamofallimentare, l’oggetto dell’estinzione non può essere scisso dalprocesso nell’ambito del quale era stata adottata la sentenza”dichiarativa del fallimento.5.14. Né, ha proseguito la pronuncia, sono condivisibili leargomentazioni addotte a sostegno dell’avversa interpretazione:(a) - intanto, l’obiezione secondo cui gli effetti della sentenzadichiarativa di fallimento potrebbero essere rimossi, sia quantoalla determinazione dello status di fallito, sia quanto agli aspetticonservativi che al fallimento si ricollegano, soltanto con ilpassaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca,laddove prima di tale momento può provvedersi soltanto allasospensione dell’attività liquidatoria, non è pertinente rispettoalla questione in discussione, che non è la revoca della sentenzaRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/2022Nu9m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026di fallimento ma la sorte della mancata riassunzione del giudiziodi rinvio dopo la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo;- occorre, infatti, distinguere, sul piano concettuale, tra laquestione concernente “la stabilizzazione degli effetti dellasentenza dichiarativa” di fallimento fino al passaggio in giudicatodella sentenza di revoca e la diversa questione relativa alla“sorte della sentenza dichiarativa” di fallimento in ipotesi dimancata riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 393c.p.c.; - una cosa è discorrere della “revoca” in sé della sentenzadi fallimento, altra cosa, invece, è interrogarsi sulle conseguenzegiuridiche della mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopola sentenza che ha cassato quella di rigetto del reclamo propostoai sensi dell’art. 18 l.fall.; (b) - l’argomento che fa leva suldisposto dell’art. 22 l.fall. (che, in ipotesi di accoglimento daparte della Corte d’appello del reclamo avverso il provvedimentoche ha respinto l’istanza per la dichiarazione di fallimento,impone di rimettere gli atti al Tribunale per la dichiarazione difallimento, persistendone i presupposti) è parimenti privo dipregio; - tale disposizione, infatti, lungi dal dimostrarel’autonomia della sentenza dichiarativa di fallimento rispetto allevicende del reclamo proposto avverso la sua emanazione,dimostra, piuttosto, come l’oggetto del procedimento di reclamoè proprio la decisione resa in prima battuta dal Tribunale, tantoche, in ipotesi di accoglimento della doglianza avverso lareiezione dell’istanza di fallimento, si onera il Tribunale dirieditare il giudizio onde, nella ricorrenza dei presupposti,pervenire ad accogliere la domanda e dichiarare il fallimento; (c)- né, infine, persuasivo è l’argomento secondo cui, nel giudiziod’opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza di rigettodell’opposizione, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., non si sostituisce aldecreto opposto; - tale effetto, infatti, è ricollegato allaparticolare conformazione del giudizio di opposizione a decretoRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/20221Nu0m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026ingiuntivo, strutturato come un processo di cognizione di primogrado, nel quale la citazione in opposizione vale a trasformare inordinario il processo promosso nelle forme speciali delmonitorio; - un’eguale conclusione non è predicabile per ilreclamo di cui all’art. 18 l.fall., non solo perché in questo casonon esiste una regola simile a quella dettata dall’art. 653 c.p.c.,ma anche perché l’attuale conformazione di questo giudizio ètotalmente diversa.5.15. La sentenza citata, alla luce degli esposti rilievi, ha,di conseguenza, affermato il principio, invocato dalla ricorrentee avversato dal P.G., secondo cui, “ove la sentenza di rigetto delreclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall.,sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassuntonel termine prescritto, trova piena applicazione la regolagenerale di cui all’art. 393 c.p.c., alla stregua della quale allamancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero processoe, quindi, anche l’inefficacia della sentenza di fallimento”.5.16. La Corte ritiene che tale conclusione, ancora conriguardo alla disciplina di cui al r.d. n.267 del 1942, meriti diessere rivista.5.17. L’art. 393 c.p.c. stabilisce, in effetti, che: - “se”, aseguito della cassazione con rinvio, “la riassunzione della causadavanti al giudice di rinvio” “non avviene entro il termine” (di“tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte dicassazione”) stabilito dall’art. 392 c.p.c. “o si avverasuccessivamente a essa una causa di estinzione del giudizio dirinvio, l’intero processo si estingue”; - tuttavia, “la sentenzadella Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anchenel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione delladomanda”.5.18. La norma, a differenza di quanto previsto dall’art.338 c.p.c. (che, in ipotesi di estinzione del processoRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero1 re1g istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026d’impugnazione, prevede il passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata), dispone, al contrario, che: - “la mancatariassunzione del giudizio di rinvio determina … l’estinzione nonsolo di quel giudizio ma dell’intero processo”; - l’estinzionedell’intero processo comporta, a sua volta, la “caducazione ditutte le sentenze emesse nel corso dello stesso” (Cass. n. 1680del 2012; Cass. n. 26970 del 2023) nonché, può aggiungersi,delle sentenze (o delle parti di sentenza) che, a norma dell’art.336, comma 1° e 2°, c.p.c., dipendono dalla sentenza (o dallaparte di sentenza) oggetto della cassazione.5.19. Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per suamancata (o tardiva) riassunzione, rimane, comunque,applicabile il disposto di cui all’art. 310 c.p.c., con laconseguenza che conservano efficacia (oltre alla sentenza dellaCorte di cassazione) tutte le statuizioni di merito sulle quali, nelcorso del procedimento che poi si estingue, si sia formato ilgiudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che nonabbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi diimpugnazione siano stati rigettati) e le sentenze definitive mapassate solo parzialmente in giudicato per essere stati accolti imotivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza(cfr. Cass. n. 6712 del 2001; Cass. n. 21469 del 2018).5.20. La mancata riassunzione del giudizio di rinviodetermina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’interoprocesso, con conseguente caducazione di tutte le attivitàespletate (salva la sola efficacia del principio di diritto affermatodalla Corte di cassazione), anche nel caso in cui la sentenzad’appello, poi cassata, si sia limitata a definire in ritol’impugnazione della decisione di primo grado (Cass. n. 8891del 2020; Cass. n. 6188 del 2014).5.21. La disposizione in esame, lì dove prevede che lamancata (o tardiva) riassunzione del giudizio di rinvioRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero1 re2g istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo diquel giudizio ma dell’intero processo e che tale estinzionecomporta, di conseguenza, la caducazione di tutte le sentenzeemesse nel corso dello stesso (salvo quelle già coperte dalgiudicato in quanto non impugnate), si limita, in realtà, aprendere atto di ciò che accade a seguito della cassazione conrinvio della sentenza impugnata (e, in ragione dell’estinzione delgiudizio di rinvio, della mancata pronuncia da parte del giudicedi rinvio), vale a dire la (definitiva) caducazione, quale attoprocessuale, della pronuncia cassata e, per l’effetto, dellestatuizioni (di merito o di rito) ivi contenute, le quali, a loro volta,avevano sostituito (tanto in caso di riforma, quanto in caso diconferma per ragioni di merito o di rito) quelle oggettodell’impugnazione.5.22. La cassazione con rinvio, infatti, comporta, comeautorevolmente affermato, che, all’esito della pronuncia resadalla Corte di legittimità, “non vi è alcuna sentenza preesistenteed ancora in vigore sull’oggetto per cui il giudice di rinvio devesvolgere la sua funzione decisoria”.5.23. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.4071 del 2010, hanno, a loro volta, rilevato che: - “l’art. 393c.p.c., che, contrariamente a quanto l’art. 338 c.p.c. dispone perl’estinzione del giudizio d’appello, cui consegue il passaggio ingiudicato della sentenza appellata, prevede invece l’estinzionedell’intero processo come conseguenza dell’estinzione delgiudizio ai rinvio”; - “tuttavia la ragione di questa apparentederoga dell’art. 393 c.p.c. al sistema dell’estinzione vieneconcordemente individuata nell’efficacia della sentenzad’appello, che è sempre sostitutiva della sentenza di primogrado, sia quando la riformi sia quando la confermi. Sicché nonpotrebbe acquisire efficacia di giudicato una sentenza che,essendo ormai sostituita dalla sentenza d’appello, rimaneRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero1 re3g istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026anch’essa travolta dalla cassazione della decisione sostitutiva. Equindi la deroga è in realtà solo apparente e comunque coerentecon il sistema definito dagli artt. 310 e 338 c.p.c., appuntoperché solo dopo la pronuncia del giudice d’appello la sentenzadi primo grado perde quell’efficacia cui possa riconoscersi unastabilizzazione in conseguenza dell’estinzione del processo”.5.24. Data la premessa, non è allora incoerente che lanorma dell’art. 393 c.p.c., a fronte di tale caducazione (e dellaconseguente mancanza di qualsivoglia statuizione di merito che,sul punto oggetto della cassazione con rinvio, sia, come tale,idonea a costituire giudicato sostanziale tra le parti), prevedache l’intero giudizio si estingue tutte le volte in cui le parti, nonavendo tempestivamente riassunto il giudizio di rinvio (oavendone determinato l’estinzione in ragione della mancatacoltivazione dello stesso), abbiano, in tal modo,inequivocamente dimostrato il proprio disinteresse per laprosecuzione del giudizio in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 6188 del2014), accettando, in sostanza, che (fatte salve le statuizioni dimerito già passate in giudicato) i loro rapporti (controversi) nonsiano (più) regolati da alcuna sentenza e (fatta salva, non acaso, come chiarito nell’ultima parte della disposizione in esame,la facoltà di riproporre la domanda in un “nuovo processo”) cosìinteso regolare, se del caso, spontaneamente tali rapporti inconformità del principio di diritto espresso dalla Corte dicassazione (che, infatti, “conserva il suo effetto vincolante”“anche”, ma non necessariamente, nel “nuovo processo che siainstaurato con la riproposizione della domanda”).5.25. Ma se questa è la fattispecie prevista dalla normadettata all’art. 393 c.p.c., risulta, allora, maggiormentepersuasivo che la stessa non può operare nel caso, come quelloin esame, in cui, a seguito della cassazione con rinvio dellasentenza resa dalla Corte d’appello sul reclamo proposto aRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero1 re4g istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026norma dell’art. 18 l.fall., il giudizio di rinvio non sia statotempestivamente riassunto da nessuna delle parti o si siasuccessivamente estinto: già perché, in tale evenienza, la legge(fallimentare), con un’implicita ma inequivoca deroga rispettoalla predetta disposizione, prevede espressamente che, consalvezza del passaggio in giudicato della sentenza di revocaespressa (e solo di essa: con esclusione di qualsivoglia ulteriorefattispecie estintiva), la sentenza (di primo grado) che hadichiarato il fallimento continua a produrre tutti gli effettigiuridici che dalla stessa derivano.5.26. Ed invero, a differenza del caso (tipico) che l’art. 393c.p.c. descrive (nel quale, come detto, a seguito della cassazionedella sentenza di appello, la sentenza primo grado, anche seriformata, resta anch’essa definitivamente caducata, senzapossibilità di reviviscenza: Cass. n. 17372 del 2002; Cass. n.26970 del 2023), nel sistema tuttora regolato dal r.d. n.267 del1942,la sentenza dichiarativa di fallimento gode (come è statoben detto) di un regime di “resistenza privilegiata”; talesentenza, infatti, (tanto nel caso in cui il reclamo sia statoaccolto dalla Corte d’appello, quanto, e maggior ragione, nelcaso in cui il reclamo sia stato respinto dalla Corte d’appello)rimane (come inequivocamente chiarito dagli artt. 16, comma2°, e 18, comma 3°, l.fall.) integralmente produttiva di tutti isuoi “effetti” giuridici (e non, semplicemente, della sua“esecuzione”: cfr. gli artt. 16, comma 2°, e 18, comma 4°, l.fall.,nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006)fino al momento in cui (eventualmente) sia stata espressamenterevocata e la relativa sentenza sia diventata (altrettantoeventualmente) definitiva (e, come tale, pubblicata nel registrodelle imprese: artt. 18, comma 12°, e 17 l.fall.).5.27. La sentenza di fallimento, dunque, a differenza diquanto accade alla pronuncia di primo grado nella sequenzaRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/20221Nu5m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026processuale prevista dall’art. 393 c.p.c., non è, dunque, maigiuridicamente sostituita (come del resto nel caso del reclamoex art. 22 l.fall.) dalla pronuncia resa dalla Corte d’appello anorma dell’art. 18 l.fall. (che ha dunque carattere – nel sistemaqui applicato ratione temporis - solo rescindente): - se, infatti,la Corte d’appello rigetta il reclamo proposto contro la sentenzadi fallimento, la pronuncia di primo grado (che ha dichiarato ilfallimento) rimane senz’altro giuridicamente ferma epienamente efficace; - viceversa, ove il reclamo sia statoaccolto, il fallimento (e non la sentenza che l’ha dichiarato) èrevocato, come la legge fallimentare (nella versione successivaalle riforme del 2007-2007, a differenza dell’abrogato art. 21),inequivocamente prevede (cfr. l’art. 18, comma 12°, l.fall.: “lasentenza che revoca il fallimento”; l’art. 18, comma 15°, l.fall.:“se il fallimento è revocato”; l’art. 119, comma 5°, l.fall.:“sentenza di revoca del fallimento”), ma la sentenzadichiarativa, così come a suo tempo pronunciata dal Tribunale,rimane pienamente efficace sul piano giuridico (senza essere inalcun modo né sostituita né integrata dalla pronuncia della Corted’appello) fino a quando la sentenza di revoca del fallimento(resa da quest’ultima) diventi (eventualmente) definitiva inquanto non impugnata (o non più impugnabile).5.28. In tal senso, in effetti, depone, in modo inequivoco,la norma prevista dall’art. 119, comma 5°, l.fall., secondo cui,(soltanto) “a seguito del passaggio in giudicato della sentenza direvoca del fallimento” (che, come visto, è pubblicata nel registrodelle imprese: artt. 18, comma 12°, e 17 l.fall.), il Tribunaleprovvede, con decreto, alla chiusura della procedura,impartendo “le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effettidella decisione”, come, ad esempio, la restituzione del (residuo)patrimonio al debitore in ragione del venir meno degli effettiprevisti dagli artt. 31 e 42 l.fall.: inequivocamente escludendo,Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero1 re6g istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026in tal modo, che la caducazione di tali effetti (con le relativeconseguenze restitutorie) possa essere operata (e pubblicizzata)al di fuori del caso previsto, come, invece, accadrebbe se,appunto, si ritenesse che, a seguito della cassazione con rinviodella sentenza resa dalla Corte d’appello sul reclamo ex art. 18l.fall. e della mancata (o tardiva) riassunzione del conseguentegiudizio di rinvio (o della sua sopravvenuta estinzione), lasentenza di fallimento diviene (definitivamente) inefficace anorma dell’art. 393 c.p.c.5.29. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, hacostantemente affermato che: - “gli effetti della sentenzadichiarativa di fallimento … possono essere rimossi, sia quantoalla determinazione dello status di fallito e sia quanto agli aspetticonservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto colpassaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca resain sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momentopuò provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, allasospensione dell’attività liquidatoria, principi su cui non hannoinciso le riforme del 2006 e del 2007”; - “risultano, infatti,ancora in vigore sia l’art. 16, secondo comma, legge fall.”, chene prevede l’“esecutività in via provvisoria” (“non … suscettibiledi sospensione, in considerazione della finalità della procedurafallimentare, diretta a privilegiare gli interessi generali deicreditori rispetto all’interesse del debitore”), “sia il principio dellanon sospensione della sentenza di fallimento per effetto dellaproposizione del reclamo, restando possibile, in tale caso, solosospendere” (in tutto o in parte ovvero temporaneamente) unodegli “effetti” conseguenti alla sentenza dichiarativa difallimento, e cioè, a norma degli artt. 18, comma 3°, e 19,comma 1°, l.fall., il potere-dovere del curatore di procedere alla“liquidazione dell’attivo” (Cass. n. 13100 del 2013; conf., Cass.Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero1 re7g istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026n. 10792 del 2003; Cass. n. 16505 del 2003; più di recente,Cass. n. 1073 del 2018; Cass. n. 22153 del 2021).5.30. La sentenza resa in sede di reclamo, dunque, non èvolta, come quella del giudice d’appello, a sostituire quella (difallimento) resa da Tribunale, limitandosi, piuttosto, a svolgereun controllo (nei limiti dei motivi svolti: art. 18, comma 2°, n. 3,l.fall.) sull’accertamento operato dal Tribunale in ordine aipresupposti (soggettivi, oggettivi e temporali: artt. 1, 10, 11 e147 l.fall.) del fallimento e sul rispetto da parte dello stesso delprocedimento a tal fine previsto (artt. 6, 7, 9 e 15 l.fall.), ma infunzione puramente rescindente: non anche rescissoria.5.31. E non solo: la piena stabilità giuridica della sentenzadichiarativa di fallimento fino all’eventuale passaggio ingiudicato della sentenza che lo revoca, comporta che, se lapronuncia (di accoglimento o di rigetto del reclamo) della Corted’appello è, in seguito, cassata con rinvio dalla Corte dicassazione, la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, è chiamataa pronunciarsi (non sulla domanda di fallimento, come dovrebbeaccadere nel rispetto dei principi generali, bensì) direttamentesul reclamo a suo tempo proposto, con la conseguenza, giàevidenziata, per cui, tanto se lo accoglie, quanto (e a maggiorragione) se lo rigetta, la sentenza di fallimento pronunciata dalTribunale rimane medio tempore efficace fino a che la sentenzadi revoca diventi, eventualmente, definitiva; ma tanto nell’uno,quanto nell’altro caso, il giudizio svolto dal giudice di rinvio (alpari di quello della Corte di cassazione in sede di decisione dimerito ex art. 384, comma 2°, c.p.c.: cfr. Cass. n. 17191 del2014, in motiv.) non può che limitarsi, in funzione rescindente,alla pronuncia della eventuale revoca del fallimento e però, in talcaso, senza alcuna decisione rescissoria (sulla domanda difallimento), rimessa, in via esclusiva (in ipotesi di passaggio inRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero1 re8g istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026giudicato della pronuncia di revoca) al Tribunale, a seguito dellaproposizione di una (nuova) domanda di fallimento.5.32. Se, dunque, può convenirsi sul fatto che, comeaffermato da Cass. n. 3022 del 2020: - l’“oggetto del giudizio direclamo” non “sia la (sola) sentenza di fallimento” ma investe“anche i presupposti (naturalmente ove confluiti all’interno dellecensure spese col reclamo) della dichiarazione come specificatinella relativa istanza”; - “il reclamo fallimentare contro lasentenza dichiarativa provoca”, dunque, “un effetto devolutivopieno” che “conduce necessariamente alla concezione di ungiudizio funzionale a sottoporre a una nuova valutazione, neilimiti delle censure sollevate, proprio la domanda formulata colricorso al Tribunale ex artt. 6 e 7 legge fall.”, resta, nondimeno,che la pronuncia della Corte d’appello non si estende ipso jure eper intero alla domanda di fallimento, sulla quale, infatti, pur incaso di accoglimento del reclamo, la stessa non può né devepronunciarsi.5.33. L’affermata caducazione della sentenza di fallimentoin ragione della mera estinzione del giudizio di reclamo a normadell’art. 393 c.p.c. costituisce, dunque, una conclusione noncoerente con le norme della legge fallimentare; ciò al di là degliinconvenienti (anche per gli interessi pubblicistici e penalisticiconnessi alla sentenza dii fallimento) cui darebbe luogo: -intanto, una situazione giuridicamente analoga alla sentenza difallimento (a differenza del caso previsto dall’art. 393 c.p.c.) nonpotrebbe, in tale ipotesi, essere raggiunta se non a mezzo di unanuova domanda di fallimento, che, però, sconterebbe,inevitabilmente, i mutamenti fattuali (compresi quelli che, inragione del mero passaggio del tempo, coinvolgono i presuppostisoggettivi previsti dall’art. 1 l.fall. e le dimensioni temporali ivipreviste nonché gli effetti eventualmente conseguenti al decorsodel termine annuale previsto dagli artt. 10 e 147, comma 2°,Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/20221Nu9m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026l.fall.) verificatisi nelle more, nello stesso modo in cui,altrettanto inevitabilmente, gli effetti giuridici del fallimento(come quelli previsti dagli artt. 42 s. e 64 s. l.fall.)decorrerebbero esclusivamente a far data dalla nuova sentenzadichiarativa (eventualmente) pronunciata a seguito della nuovadomanda; - l’inefficacia della sentenza di fallimento ex art. 393c.p.c. finirebbe, inoltre, per travolgere (con efficacia retroattiva,salvi solo gli effetti degli atti legalmente compiuti: art. 18,comma 15°, l.fall.) non solo gli effetti giuridici che la stessacomporta tra le parti del giudizio per la sua apertura (art. 15l.fall.) e di quello di reclamo avverso la sentenza dichiarativa(art. 18, comma 6°, l.fall.), come il curatore, il debitore e ilcreditore che ha chiesto il fallimento (cui la sentenza che revocail fallimento dev’essere, non a caso, notificata anche se noncostituito: art. 18, comma 12°, l.fall.), ma anche gli effettigiuridici che riguardano i terzi (come le controparti contrattualio processuali del fallito: artt. 72 s. e 43 l.fall.) e, più in generale,i creditori (diversi dall’istante) che, ove non intervenuti nelgiudizio di reclamo come interessati (art. 18, comma 9°, l.fall.)e, quindi, rimasti estranei allo stesso (anche incolpevolmente,vista la mancanza di pubblicità che caratterizza questo giudizioe i ristretti termini entro cui tale intervento è consentito),finirebbero per subire, anche se del tutto incolpevoli, leconseguenze (caducatorie ex tunc) derivanti dall’inattività (chepuò anche essere interessata) delle sole parti costituite delgiudizio di reclamo (come l’effetto interruttivo permanente dellaprescrizione per tutto il corso del fallimento: artt. 94 l.fall. e2945, comma 3°, c.c.): le quali, del resto, potrebbero anchemancare, come nel caso in cui né i creditori (istanti o meno) néil curatore del fallimento si siano costituiti, e, dunque, ridursi alsolo debitore, cui sarebbe, in definitiva, rimessa, a seguito dellacassazione con rinvio della pronuncia (anche di rigetto) dellaRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/20222Nu0m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026corte d’appello, la scelta di riassumere il giudizio di rinvio e, indifetto, provocare l’estinzione dello stesso e, per l’effetto,l’inefficacia della sentenza di fallimento.5.34. Né, del resto, può affermarsi che tali conseguenzepotrebbero essere evitate dal curatore del fallimento e daicreditori semplicemente costituendosi in giudizio di reclamo,procedendo, in tale veste, a seguito della cassazione con rinviodella sentenza della Corte d’appello, a riassumere il giudizio dirinvio nei termini previsti dagli artt. 392 e 393 c.p.c.: - è vero,infatti, che, come sopra evidenziato, il curatore del fallimento ei creditori (istanti) sono sempre parti (sostanziali) del giudizio direclamo e che gli altri creditori possono sempre intervenire intale giudizio; - è anche vero, però, che, così ragionando, glistessi, pur se e quando si siano costituiti nel giudizio di reclamo,finirebbero per subire, in caso di cassazione con rinvio dellapronuncia (anche se, come nella specie, di rigetto) della Corted’appello, il (paradossale) onere (che, infatti, è scongiuratodall’art. 338 c.p.c., che, assicurando il passaggio in giudicatodella sentenza appellata, evita, com’è stato detto, l’assurdo diimporre al vincitore di prime cure di coltivare l’appello) di doverprocedere, onde conservare gli effetti della sentenza difallimento (cui sono interessati), alla tempestiva riassunzione diun giudizio di rinvio e, in questo modo, pur non avendone(evidentemente) alcun interesse pratico (art. 100 c.p.c.),indurre (non potendo in altro modo abbandonare il giudizio: lacui estinzione avrebbe lo stesso effetto) la Corte d’appello (cui ilgiudizio è stato rinviato) di pronunciarsi (con il rischio che siaaccolto) sul merito del reclamo avverso la sentenza di fallimentoa suo tempo proposto dal debitore fallito (o da altro interessato),e cioè le uniche parti che, pur avendo l’interesse effettivo allarimozione della sentenza dichiarativa, non abbiano ritenuto difare lo stesso.Ric. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero2 re1g istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/20265.35. La Corte ritiene, dunque, di confermare il principio,già espresso da Cass. n. 17191 del 2014, secondo cui lasentenza dichiarativa di fallimento è inefficace solo a seguito delpassaggio in giudicato della decisione di accoglimento delreclamo ex art. 18 l.fall., sicché, ove quest’ultima sia cassata (e,può aggiungersi, il giudizio di rinvio non sia stato riassunto neitermini o si sia successivamente estinto), la sentenza difallimento si stabilizza (conf., Cass. n. 1073 del 2018; Cass. n.22153 del 2021).5.36. Tale pronuncia, infatti, dopo aver ricordato che: -“nella normativa fallimentare anteriore alla riforma, si èespressa nel senso di ritenere che gli effetti della sentenza difallimento, la cui esecutività in via provvisoria (art. 16, 3 °comma l.f.) non è suscettibile di sospensione, (art. 18, 4°comma l.f.), tenuto conto della finalità della disciplina diretta aprivilegiare gli interessi generali dei creditori rispettoall’interesse del debitore, sono rimossi, sia per lo status di fallitosia per gli aspetti conservativi del patrimonio, solo con ilpassaggio in giudicato della sentenza che, accogliendol’opposizione, revoca il fallimento, mentre anteriormente a talemomento, può provvedersi in via discrezionale alla sospensionedell’attività liquidatoria”; - “la pronuncia 13100/2013 ha ritenutotali principi validi anche dopo la riforma, risultando in vigore sial’art. 16, 2° comma l.f., che prevede l’esecutività immediatadella sentenza, sia il principio della non sospensione per effettodel reclamo, come si evince dall’art. 19 l.f., che prevede che intal caso il giudice possa disporre solo la sospensione dellaliquidazione dell’attivo, così assicurando ai creditori gli effettidello spossessamento dei beni (e quindi la permanenza dellagaranzia di questi all’esito del giudizio di reclamo) ed al debitore,previa valutazione giudiziale, la possibilità di impedire ladispersione del patrimonio in una situazione di incertezza circaRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/20222Nu2m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026l’esito finale dell’impugnazione della sentenza di fallimento”; ha,in particolare, condivisibilmente evidenziato la “specificità delgiudizio fallimentare e della sentenza di fallimento, che rendonodi difficile trasposizione i principi propri del giudizio di gravameed in particolare, del giudizio di rinvio a seguito di cassazionedella pronuncia”: - “nel sistema processuale, il Giudice del rinvioè chiamato a decidere sulla domanda originaria e non già sulprecedente gravame, ma, nel caso del fallimento, è difficileritenere che la sentenza di fallimento possa proveniredirettamente dalla Corte d’appello, giudice del rinvio, atteso chenel sistema fallimentare tale dichiarazione ed i provvedimenticonseguenziali, sono propri del Tribunale”; - “ben si comprende,quindi, perché l’orientamento della giurisprudenza e di partedella dottrina sia nel senso di ritenere che solo col passaggio ingiudicato della sentenza di accoglimento del reclamo vengaprivata di effetti la sentenza di fallimento (secondo taluno,limitatamente agli effetti patrimoniali), pronuncia che quindirimane medio tempore in vita [ così che] con la cassazione dellapronuncia della Corte d’appello di accoglimento del reclamo, sidetermina la stabilizzazione della dichiarazione di fallimento, cheè e rimane quella già resa”.5.37. Tale soluzione è stata, del resto, sostenuta dallaQuinta Sezione Penale di questa stessa Corte, la quale, con lasentenza n. 40860/2024, prendendo dichiaratamente ledistanze dalla pronuncia n. 3022/2020, come sopra riassunta,ha, per contro, ritenuto che il reclamo previsto dall’art. 18 l.fall.non introduce una fase impugnatoria del processo perdichiarazione di fallimento “sussumibile negli schemi di ungiudizio di appello ordinario, bensì più correttamente … unprocesso a cognizione piena, in unico grado, da definire consentenza ricorribile per Cassazione”: e, in forza di tale rilievo,ha, pertanto, affermato che “l’estinzione del giudizio di rinvioRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/20222Nu3m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026non rende … inefficace la sentenza reclamata, esterna alprocesso contenzioso, che è caducabile da una espressapronuncia di revoca, che non ammette equipollenti a contenutoimplicito od automatismi”.5.38. In tal senso, in effetti, ha osservato la sentenza,militano, tra gli altri, numerosi argomenti: - intanto, il“procedimento di reclamo” è configurato dalla legge “come unprocedimento incidentale, che si innesta a margine dellaprocedura fallimentare, in grado di sviluppare, su richiesta dellaparte privata (ma anche della parte pubblica in caso di rigettodella richiesta dichiarativa di fallimento da parte del Tribunalefallimentare), un confronto pieno sulla sussistenza o meno deipresupposti del fallimento”; - la sentenza che conclude ilprocedimento di reclamo non si sostituisce, pertanto, allasentenza dichiarativa di fallimento, che rimane, al contrario,“vitale” durante “l’espletamento della relativa procedura” (salvapossibilità di sospensione ai sensi dell’art. 19 l.fall.) e fino allaformale conclusione della stessa; - nel giudizio di reclamomanca, quindi, il cd. effetto sostitutivo necessario checontraddistingue l’appello quale mezzo di gravame avente comenormale obiettivo non la mera eliminazione della sentenzaimpugnata bensì “sempre e direttamente” la pronuncia di una“nuova decisione sul merito della causa”, destinata a prenderein ogni caso il posto della sentenza di primo grado (anchenell’ipotesi di rigetto dell’appello oltre che di accoglimento); -d’altra parte, proprio la natura sostitutiva della sentenza diappello dà ragione della differente disciplina introdotta dall’art.393 c.p.c. rispetto a quella prevista dall’art. 338 c.p.c., secondocui, invece, l’estinzione del giudizio d’appello determina ilpassaggio in giudicato della sentenza impugnata in dipendenza,appunto, del suo necessario effetto sostitutivo rispetto allapronuncia di primo grado; - l’affermazione secondo cuiRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/20222Nu4m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026l’estinzione del giudizio di rinvio determina l’automaticainefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento,equivarrebbe, del resto, ad introdurre una causa atipica dichiusura del fallimento, non compresa fra quelle enumeratedall’art. 118 l.fall., tanto più che tale conclusione non sarebbeconciliabile neppure con la previsione contenuta nell’art. 119,comma 5°, l.fall., che prevede l’emissione del decreto dichiusura a seguito del passaggio in giudicato della sentenza direvoca; - gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimentopossono essere, per contro, rimossi solo dal passaggio ingiudicato della sentenza che ne dispone la revoca; - la leggefallimentare, in definitiva, prevede specifiche ipotesi dicaducazione/estinzione, e, segnatamente, la revoca delfallimento di cui all’art. 18 l.fall. e i casi di chiusura di cui agliartt. 118 e 119 l.fall., con ogni evidenza deroganti alla “regolagenerale” di cui all’art. 393 c.p.c..5.39. Non può, del resto, trascurarsi come la sentenza difallimento, in caso di mancata (o tardiva) riassunzione (o disopravvenuta estinzione) del giudizio di rinvio, operi, perinequivoca volontà della legge, in temini quasi completamentesovrapponibili al decreto ingiuntivo (quale titolo esecutivo)quando, a seguito della cassazione della sentenza di rigettodell’opposizione, il conseguente giudizio di rinvio non sia statoriassunto nei termini o si sia estinto: - a) nell’opposizione adecreto ingiuntivo, infatti, l’estinzione del giudizio di rinvio chesi verifichi successivamente alla cassazione della decisione dirigetto comporta, a norma dell’art. 653, comma 1°, c.p.c., ilpassaggio in giudicato del titolo esecutivo, e cioè il decretoingiuntivo opposto, il quale, infatti, proprio in ragione dell’esitodel giudizio di merito, non è mai stato giuridicamente caducato(a differenza dell’ipotesi in cui, al contrario, l’opposizione aldecreto ingiuntivo sia stata medio tempore in tutto o in parteRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero2 re5g istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026accolta e la sentenza di accoglimento, che lo ha definitivamentesostituito ex art. 653, comma 2°, c.p.c., sia stata a sua voltacassata con rinvio, trovando, in tal caso, applicazione, ove ilgiudizio non sia stato riassunto nel termine prescritto, l’art. 393c.p.c., per cui la mancata riassunzione comporta l’estinzionedell’intero procedimento e, quindi, anche l’inefficacia del decretoingiuntivo opposto: Cass. SU n. 4071 del 2010; Cass. n. 22874del 2024); - b) nello stesso modo, nel giudizio di reclamoprevisto dall’art. 18 l.fall., la mancata (o intempestiva)riassunzione del giudizio di rinvio a seguito della cassazione dellasentenza resa dalla Corte d’appello, determina l’estinzione solodi tale giudizio e, dunque, il passaggio in giudicato dellasentenza di fallimento, la quale, come detto, nel corso di talegiudizio, rimane del tutto ferma sul piano giuridico, tanto qualepronuncia del Tribunale che l’ha emessa, quanto come attoproduttivo dei conseguenti effetti.5.40. La separatezza (e la forza di resistenza) dellasentenza di fallimento rispetto al giudizio di reclamo (e alle suevicende diverse da quelle del suo accoglimento con sentenzadefinitiva) emerge, infine, anche sotto un altro (e singolare)profilo, e cioè la sorte della rinuncia al ricorso (cd. desistenza)di chi l’abbia proposto: la quale, in effetti, (salvo il caso in cuisia dovuta al pagamento del debito verso il creditore istante indata senz’altro antecedente alla sentenza di fallimento, con laconseguente estinzione, a norma dell’art. 6 l.fall., della relativalegittimazione attiva: Cass. n. 16122 del 2019) è inidonea adeterminare la revoca della sentenza di fallimento ove (adifferenza di quanto accade nel giudizio ordinario in caso dirinuncia agli atti e di accettazione della stessa già formalizzatein primo grado) sia prodotta (pur se anteriore alla sentenzadichiarativa) soltanto in sede di reclamo (Cass. n. 11495 del2024) ovvero quando il procedimento prefallimentare sia statoRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero2 re6g istro generale 5485/2022Numero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026definito con la deliberazione della decisione anche se questa nonsia stata ancora pubblicata (Cass. n. 13187 del 2020).5.41. La Corte, quindi, a norma dell’art. 363 c.p.c.,enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di effetti delgiudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ovela sentenza pronunciata sul reclamo contro la sentenzadichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvioallo stesso giudice (nella specie, corte d’appello) e il processonon sia stato riassunto nel termine prescritto, l’art. 393 c.p.c.non trova applicazione, per cui, in caso di mancata ointempestiva riassunzione di tale giudizio o di successivaestinzione dello stesso, si estingue esclusivamente il giudizio direclamo mentre, in forza del principio previsto dall’art. 310,comma 2°, c.p.c., la sentenza di fallimento passa in giudicato”.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna ilricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio,che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo aRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026Numero registro generale 5485/20222Nu7m ero sezionale 1495/2026Numero di raccolta generale 12708/2026Data pubblicazione 05/05/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 31 marzo 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] FerroRic. 2022, n. 5485 – Sez. 1 – PU del 31/3/2026