CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 17603/2024 del Tribunale di Romapubblicata il 19.11.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 9Numero registro generale 523/2025Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 12253/2026Data pubblicazione 01/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma con sentenza, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],accoglieva parzialmente la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. (in avanti indicatacome [OSCURATO:PERSONA]), condannando quest’ultima al pagamento in favore diciascun attore di euro 250,00, a fronte dell’importo preteso di euro1.470,83 sia per il rimborso delle spese sostenute per la cancellazione delvolo n. W68209 da Catania a Praga del 24.6.2022 operato dallacompagnia, sia a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento deldanno patrimoniale e non patrimoniale.2. Con sentenza pubblicata il 19.11.2024 il Tribunale di Roma rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lionerava delle spese del grado.Osservava il Tribunale, quanto alla censura di omessa pronunciasulla domanda di risarcimento del danno ex artt. 19 e 22 dellaConvenzione di Montreal, che il giudice del primo grado aveva riconosciutola compensazione prevista dalla normativa unionale nella misura di euro250,00 per ciascun attore, escludendo ogni altra voce di danno “in difettodi rigorosa prova”. Aggiungeva il Tribunale, in particolare, quanto: allespese per taxi e tour in battello vi era prova delle prenotazioni ma non delpagamento; alle spese di assistenza stragiudiziale prestata da Volopersos.r.l.s. non erano sufficienti la fattura e le condizioni generali di contrattonon sottoscritte, né era stata fornita prova della concreta utilità dellaprestazione.In relazione alle spese di lite del primo grado, la cui liquidazione erastata censurata perché effettuata asseritamente al di sotto dei minimitabellari, affermava il Tribunale che quella operata dal Giudice di pace eraconforme a tabella e che, non sussistendo più l’inderogabilità dei minimi, iparametri tabellari erano criteri orientativi individuanti la misura standarddel valore della prestazione professionale.Pag. 2 di 9Numero registro generale 523/2025Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 12253/2026Data pubblicazione 01/05/20263. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorrono SeriaAntonino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di otto motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.I ricorrenti hanno depositato atto non qualificabile come memoria,in difetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEVanno anzitutto esaminati, in quanto logicamente prioritari, il 4°, il5°, il 6° e il 7° motivo.Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc. civ., nonché “violazione e falsa applicazione” delle normedisciplinanti l’interpretazione del contratto”.Si dolgono che quanto alle spese stragiudiziali riferite all’attivitàdella società [OSCURATO:SOCIETA]. il giudice dell’appello abbia valorizzatod’ufficio la circostanza della mancata sottoscrizione delle condizionigenerali, nonostante l’assenza di contestazione da parte della convenuta.Lamentano che il tribunale è pertanto incorso nella violazione degliartt. 115 e 112 cod. proc. civ., essendo rimasta incontestata laconclusione del contratto con [OSCURATO:SOCIETA]., sicché la decisione deltribunale risulta emessa ultrapetita.Si dolgono dell’erronea interpretazione del contratto, poichétrattandosi di un contratto c.d. “point and click” avevano manifestatol’adesione alle condizioni generali contrassegnando l’apposita casella.Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione”dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento “alla domanda di pagamento dellafattura relativa all’attività stragiudiziale”.Pag. 3 di 9Numero registro generale 523/2025Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 12253/2026Data pubblicazione 01/05/2026Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che l’emessafattura non è stata oggetto di domanda di condanna alla rifusione, ma alpagamento dell’importo in essa indicato.Lamenta non essersi dal giudice dell’appello considerato che talefattura, unitamente alle condizioni generali del contratto, costituisce laprova dell’obbligazione assunta e “fondamento della domanda giudiziale dipagamento delle relative spese e non – come erroneamente interpretatodal Tribunale – prova di un esborso subito a fondamento di una domandadi rimborso”.Con il sesto motivo denunziano, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 115, commasecondo, cod. proc. civ.: pronuncia ultrapetita e divieto di utilizzare lascienza privata del giudice.Lamentano che, richiamando la sentenza del Giudice di pace, ilTribunale ha fatto erroneo riferimento al Regolamento (CE) n. 261/2004sul livello di protezione per i passeggeri e alla agevole reperibilità on linedi moduli per la diretta proposizione di reclami alle compagnie aeree senzala necessità di assistenza di un avvocato.Si dolgono che il Tribunale abbia decontestualizzato quantoaffermato dal giudice del primo grado in ordine al livello di tutela delpasseggero, sicché la sentenza è nulla per violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. in quanto basata sulla scienza privata del giudice.Con il settimo motivo denunziano, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “la violazione dell’art. 14 come circostanzanon contestata ex art. 115 cod. proc. civ.”.Si dolgono che il Tribunale abbia rigettato la domanda relativa allespese per la fase stragiudiziale, nonostante fossero sussistenti i caratteridi utilità (da valutarsi ex ante) e necessità per aver violato il vettorel’obbligo informativo previsto dall’art. 14.2. Regolamento (CE) n.261/2004.Pag. 4 di 9Numero registro generale 523/2025Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 12253/2026Data pubblicazione 01/05/2026Lamentano che sul piano dell’utilità la costituzione in mora delvettore era potenzialmente idonea alla definizione della controversia,mentre su quello della necessità solo con l’assistenza prestata i ricorrentiavevano appreso di aver diritto alla compensazione pecuniaria.4.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stantel’evidente vincolo che li avvince, sono p.q.r. fondati e vanno accolti neitermini di seguito indicati.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità lespese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudizialivere e proprie, hanno natura di danno emergente ( v. Cass., Sez. Un.,10/7/2017, n. 16990 ), consistente nel costo sostenuto per l’attività svoltain fase precontenziosa.L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico deldanneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello chepoteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio.Ne consegue che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da unavvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto allespese processuali vere e proprie.A tale stregua, se la liquidazione deve avvenire necessariamentesecondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri didomanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale,al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., 10 luglio2017, n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un., 4 novembre 2020, n 24481; v.,più di recente, Cass, sez. III, 17 maggio 2022, n. 15732; Cass., sez. III,30 maggio 2023, n. 15265).In quanto danno emergente, l’importo reclamato a titolo di attivitàstragiudiziale integra un depauperamento del patrimonio della partecausato dall'illecito o dall'inadempimento e, come tale, deve essereristorato per garantire il principio dell'integralità del risarcimento.Né osta al riguardo l’avvenuta produzione dei preavvisi di spesa,poiché l’espressione «perdita subita» contenuta nell’art. 1223 cod. civ.Pag. 5 di 9Numero registro generale 523/2025Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 12253/2026Data pubblicazione 01/05/2026non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o didiminuzioni patrimoniali già materialmente intervenute, ma comprendeanche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vincolo derivantedall’assunzione di una obbligazione costituisce già una posta passiva delpatrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici,con diretta rilevanza economica (v. Cass. 15265/2023, cit.; Cass., sez. II,10 marso 2016, n. 4718; Cass., sez. III, 10 novembre 2010, n. 22826).Il parametro fondamentale per il rimborso di tali spese è la relativastrumentale utilità -da valutarsi dal giudice ex ante- ai fini delconseguimento “di quello che poteva ragionevolmente presumersi esserel'esito futuro del giudizio” (v. Cass., Sez. Un., 16990/2017 ).Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha inverodisatteso i suindicati principi.In particolare là dove ha affermato che il rimborso delle speseaffrontate nella fase precontenziosa può essere riconosciuto soloquando l’attività legale stragiudiziale si sia rivelata necessaria egiustificata , in quanto gli esborsi riferiti alla fase stragiudiziale nonsono configurabili come danno emergente e non possono, pertanto, essereriversati sul danneggiante quando siano, ad esempio, superflui ai fini diuna più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concretoutilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapidarisolvendo problemi tecnici di qualche complessità .Ancora, nella parte in cui ha apoditticamente fatto richiamo a quanto correttamente sostenuto dal giudice di prime cure evidenziando che ”il Regolamento CEE 261/2004 garantisce un elevato livello diprotezione per i passeggeri…”: in effetti, nell’ottica di una sempre maggiortutela del consumatore (passeggero), sono ormai di agevole reperimentomoduli e form on-line con cui egli può formulare richieste o proporrereclami nei confronti della compagnia aerea, senza la necessariaassistenza di un avvocato” .Pag. 6 di 9Numero registro generale 523/2025Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 12253/2026Data pubblicazione 01/05/2026Orbene, va al riguardo sottolineato che la possibilità di reperire “moduli e form on-line”, con cui il consumatore “può formularerichieste o proporre reclami nei confronti della compagnia aerea, senza lanecessaria assistenza di un avvocato” non va intesa in termini diesclusione della possibilità per il medesimo di fare ricorso all’ausilio diesperti della materia e anche ad un avvocato, la cui opera va inverovalutata in ragione della relativa strumentale utilità, adeguatezza eproporzionalità ai fini della tutela del consumatore in vista dell’ottenimentodel rimborso in argomento.Né può assegnarsi in contrario decisivo rilievo alla possibilità egratuità del diretto assolvimento delle incombenze da parte dello stessoconsumatore, dovendo al riguardo invero considerarsi la limitataconoscenza sul piano tecnico e l’asimmetria informativa sussistente nellospecifico caso concreto, cui è sotteso un costo opportunità legato al temposottratto ad altre attività reddituali per potersi dedicare alla gestionediretta del rapporto con la compagnia.Il ricorso all’ausilio dell’esperto della materia e del professionistavale infatti ad eliminare la razionalità limitata ; ad annullarel’asimmetria informativa; a ridurre il costo opportunità del consumatore.A tale stregua esso non può pertanto ritenersi a priori superfluo, mava positivamente apprezzato come volto ad agevolare la comprensione deitermini tecnico-giuridici della vicenda, e a favorirne la bonaria risoluzionein via extragiudiziale, valendo a prevenire la controversia giudiziale, eassumendo rilievo anche in funzione deflattiva del contenzioso.Tale attività va allora considerata non già considerata -come nellaspecie dal giudice dell’appello- sotto il mero profilo della relativa necessitàma ex ante valutata sotto il profilo della strumentale utilità alraggiungimento delle finalità in argomento a tutela del consumatore.Va sotto altro profilo posto in rilievo che nell’impugnata sentenza ilgiudice dell’appello è pervenuto ad affermare che relativamente allespese asseritamente sostenute dagli attori per l’attività stragiudizialePag. 7 di 9Numero registro generale 523/2025Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 12253/2026Data pubblicazione 01/05/2026svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. … non può dirsi assolto il relativoonere probatorio gravante in capo agli attori, essendo mancata la provadei relativi esborsi in denaro , altresì sottolineando che non risultanosufficienti, relativamente alle spese riferite all’attività della societàVoloperso s.r.l.s., la fattura e le condizioni generali di contratto, peraltroprive di sottoscrizione, depositate in atti .Orbene, siffatti argomenti risultano del tutto apoditticamente egenericamente formulati, senza invero dare previamente e debitamenteconto dei termini della contestazione -ove in effetti sussistente- alriguardo mossa dalla controparte idonea a rendere controverse lequestioni de quibus, nonché delle ragioni della ravvisata necessità deirequisiti di forma del contratto con quest’ultima al riguardo dagli odierniricorrenti stipulato.Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti dei motivi, assorbitiogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi [ il 1° motivo(con il quale i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc.civ.); il 2° motivo (con il quale denunziano violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., in riferimento all’art. 360, 1° co.n. 5, cod. proc. civ.); il 3° motivo (con il quale denunziano erroneaapplicazione del D.M. 55/2014 e la violazione dei parametri miniminell’ambito del giudizio di primo grado , in riferimento all’art. 360, 1°co. n. 3, cod. proc. civ.); l’8° motivo (con il quale denunziano violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014 e la violazione deiparametri massimi nella liquidazione dele spese di giudizio, in riferimentoall’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ.) ], consegue l’accoglimento delricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alTribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.Pag. 8 di 9Numero registro generale 523/2025Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 12253/2026Data pubblicazione 01/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie p.q.r. il 4°, il 5°, il 6° e il 7° motivo nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti il 1°, il 2°, il 3° e l’8° motivo. Cassa inrelazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.Roma, 13/1/2026Il PresidentePag. 9 di 9