CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19373/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.507/2024 depositata il 6.2.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.1.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1979), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la declaratoria di nullità dell’atto del notaio Tafuri stipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato agli altri convenuti il terreno con sovrastante fabbricato rurale sito in Napoli, via Orsolone a Santacroce n. 31, nonché per ottenere l’accertamento del suo diritto di proprietà sui beni donati in base all'atto di compravendita del 10.2.1966 e al decreto di espropriazione del Prefetto di Napoli del 14.6.1963, e la condanna dei convenuti al rilascio dei suindicati beni e al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1979), i qualisostenevano la validità della donazione in quanto i beni donati erano stati in precedenza usucapiti dalla donante, [OSCURATO:PERSONA]. Essendo quest'ultima deceduta il 17.2.2012, dopo la notifica della citazione, ma prima della scadenza del termine di costituzione tempestiva dei convenuti, come comunicato il 29.2.2012 alla parte attrice dai legali di alcuni convenuti, si verificava l’interruzione del giudizio ex art. 299 c.p.c., con conseguente necessità di notificare il ricorso per riassunzione agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Essi venivano individuati dall’attrice, in base al certificato storico di famiglia di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) e nei figli di [OSCURATO:PERSONA] (altro fratello, premorto della defunta), ovverosia [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri fratelli della defunta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano premorti e senza discendenti. Depositato dall'attrice il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso per riassunzione, non seguito dall'emissione del decreto di fissazione di udienza, e poi una seconda istanza in data 31.5.2012, con ordinanza del 4.6.2012 il Tribunale concedevatermine per la notifica a coloro che dovevano costituirsi per il prosieguo fino al 15.9.2012. Eseguita il 20.7.2012 la notifica agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] collettivamente e impersonalmente, ma anziché nel domicilio della defunta, a mani di una vicina e senza l'invio dell'avviso ex art. 139 c.p.c., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione entro il 28.4.2014,per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la parte attrice provvedeva alla notifica ai singoli eredi di [OSCURATO:PERSONA], come individuati in base al certificato storico di famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. Deceduto altresì [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudizio veniva riassunto anche nei confronti dei suoi eredi, ovvero la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1979), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 284/2020, depositata in data 10.1.2020, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dall’Università, dichiarava la nullità dell’atto di donazione, accertava il diritto di proprietà della parte attrice sui beni donati, condannava i convenuti al rilascio dei beni stessi, rigettava la domanda attorea di risarcimento danni e poneva a carico dei convenuti il pagamento delle spese di lite. 2.Avverso la sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1979) e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima nella qualità di litisconsorte necessaria pretermessa nel giudizio di primo grado, in quanto figlia di [OSCURATO:PERSONA], fratello premorto della defunta donante [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir pronunciare la declaratoria di estinzione del giudizio per la mancata tempestiva riassunzione dopo l'interruzione e per la mancata rinnovazione della notifica del ricorso per riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In subordine, gli appellanti chiedevano di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c. per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], con rimessione degli atti al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., dolendosi inoltre della mancata ammissione delle prove sull'usucapione e dell'errata applicazione del principio di non contestazione. Costituitasi l’Università, rinnovata la notifica dell’atto d’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970) e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], succeduti per rappresentazione in luogo del padre [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli ha deciso con sentenza n. 507/2024 depositata il 6-2-2024. Disattese le richieste di estinzione del giudizio, la Corte distrettuale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata a contraddittorio non integro, per la mancata partecipazione al giudizio di [OSCURATO:PERSONA], coerede di [OSCURATO:PERSONA]; ha rime sso le parti innanzi al Tribunale di Napoli ex art. 354 c.p.c., fissando il termine per la riassunzione della causa. Per quanto interessa in questa sede, la sentenzaha respin to l’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado sollevata dagli appell anti , sia in quanto il ricorso per riassunzione era stato depositato entro il termine trimestrale dell’art. 305 c.p.c., sia in quanto, a seguito dell’incompleta esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notifica nulla impartito dal giudice istruttore, si poneva solo un’esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non sussistevano i presupposti previsti dall’art. 307 comma 3° c.p.c. 3.Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1979), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con l'ordinanza interlocutoria n.14191/2025 veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso all'indirizzo pec dell'Avvocatura Generale dello Stato risultante dal ReGIndE ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it nei confronti dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II, essendo avvenuta la precedente notifica a diverso indirizzo pec; veniva altresì disposta l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della rinnovazione della notifica del ricorso e dell'esecuzione della disposta integrazione del contraddittorio, l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II ha depositato controricorso, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1970), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ilprimo motivo, articolato in riferimento al n. 4) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti lamentano il mancato accoglimento del primo motivo di appello, non avendo la Corte distrettuale dichiarato l’estinzione del giudizio alla luce della tardiva riassunzione dello stesso da parte dell’Università, a seguito della morte della donante [OSCURATO:PERSONA], avvenuta tra la ricezione della notifica dell’atto di citazione e la scadenza del termine di costituzione dei convenuti, con conseguente interruzione ex art. 299 c.p.c. 1.1.Il motivo èinfondato per le ragioni di seguito esposte. Si premette che , per giurisprudenza consolidata d ella Suprema Corte , - a seguito della sentenza n. 159/1971 della Corte Costituzionale-, la morte di una parte regolarmente citata avvenuta prima della scadenza del termine di costituzione tempestiva dei convenuti comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, mentre l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione (Cass. 20.5.2025 n. 13414; Cass.29.3.2023 n.8835;Cass. 26.9.2018 n. 22944; Cass. 31.7.2013 n. 18351; Cass. 21.2.2006 n. 3725). Quindi, l’interruzione ex art. 299 c.p.c. del processo per morte della donante [OSCURATO:PERSONA] si è verificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], al momento della morte, e il termine trimestrale di riassunzione del giudizio ha iniziato a decorrere dal momento in cui l’originaria attrice è stata resa edotta dell’evento; poiché l’originaria parte attrice ha depositato il 14.4.2012 il ricorso per riassunzione, costituente l’edictio actionis, l’estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.è stata evitata. Per giurisprudenza consolidata, infatti, la riassunzione si perfeziona al momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di udienza, anche a prescindere dall’esatta individuazione della controparte, purché il ricorso contenga gli elementi sufficienti a individuare il giudizio che si intenda proseguire; la successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza servono a ripristinare il contraddittorio ed è soggetta alle regole proprie della vocatio in ius (Cass.20.5.2025 n. 13414, Cass. 6.11.2023 n. 30802, Cass. 11-3-2019 n. 6921; Cass. 4.2.2016 n. 2174; Cass. 24.9.2013 n. 21869; Cass. 20.5.2011 n.11260; Cass. 3.1.2001 n. 37). Come esattamente ritenuto dall’impugnata sentenza, la circostanza che il Tribunale, a seguito del deposito a cura dell’attrice del ricorso per riassunzione del 14.4.2012, non abbia provveduto a fissare l’udienza per la riassunzione, e che di conseguenza l’attrice non abbia effettuato la notifica del primo ricorso per riassunzione alle parti già costituite e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], non può essere addebitata all’originaria attriceal fine di giungere alla dichiarazione di estinzione del processo. L’attrice ha potuto provvedere alla notifica dell’” istanza di rifissazione di udienza in relazione ad atto di riassunzione in conseguenza della morte di una convenuta prima della costituzione in giudizio”, poi depositata il 31.5.2012, e lo ha fatto, sia pure invalidamente nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], collettivamente e impersonalmente il 20.7.2012, nel termine concessole dal giudice istruttore, non appena il giudice istruttore ha fissato l’udienza.A nulla rileva la circostanza che tale istanza sia stata depositatasolo il 31.5.2012 e che proprio tale istanza - e non il ricorso per riassunzione del 14.4.2012-sia stata notificata: con tale seconda istanza il primo ricorso non era stato certo abbandonato, anzi il ricorso era stato richiamatonell’istanza stessa per sollecitare la fissazione dell’udienza già richiesta; comunque , come già esposto, il termine trimestrale dell’art. 305 c.p.c. era già stato rispettato con ildeposito del ricorso per riassunzione del 14.4.2012, mentre la notifica della riassunzione -tempestivamente effettuata rispetto al termine fissato dal giudice - riguardava solo la conseguente instaurazione del contraddittorio. 2.Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti prospettano la violazione degli articoli 291 e 307, comma 3, c.p.c.; lamentano che la Corte d'Appello, nel rigettare il secondo motivo di gravame, abbia ritenuto che la mancata rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di tutti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e quindi anche di [OSCURATO:PERSONA], (figlia del fratello premorto della donante, [OSCURATO:PERSONA]), dopo la declaratoria di nullità della notifica eseguita il 20.7.2012 agli eredi collettivamente e impersonalmente ai sensi dell’art. 303 c.p.c., determinasse solo una lacuna del contraddittorio e non, invece, l’estinzione del procedimento, eludendo pertanto i principi relativi alla perentorietà del termine concesso per la rinnovazione della notifica nulla. 2.1.Ilmotivo è infondato . Va premesso che, secondo la giurisprudenza d ella Suprema Corte , lo strumento della rinnovazione della notifica entro un termine perentorio ex art. 291 comma primo c.p.c. è utilizzabile per rimediare ai vizi di nullità della notifica del ricorso per riassunzione, oltre che dell’atto di citazione, venendo sempre in rilievo il profilo della vocatio in ius, e non quello dell’edictio actionis già soddisfatto col deposito del ricorso.Poteva quindi il giudice istruttore all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disporre la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione entro il termine perentorio del 28.4.2014 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dei chiamati all’eredità della donante defunta, [OSCURATO:PERSONA], applicando analogicamente l’art. 291 comma primo c.p.c., in ragione della nullità della notifica del ricorso per riassunzione compiuta agli eredi della stessa collettivamente e impersonalmente il 20.7.2012. In quel momento, allorché era trascorso oltre un anno dalla morte della donante e la notifica non poteva più avvenire sfruttando l’agevolazione notificatoria prevista dall’art. 303 comma 2° c.p.c., il giudice ha ordina to sic et simpliciter la rinnovazione della notifica, senza individuare specificamente quali fossero gli eredidi [OSCURATO:PERSONA] ai quali eseguirla; ciò, nel totale silenzio dei convenuti costituiti, i quali non hanno mai segnalato nel corso del giudizio di primo grado che il fratello premorto della defunta donante [OSCURATO:PERSONA], benché deceduto poco più che ventenne, avesseavuto una figlia , [OSCURATO:PERSONA], la quale pertanto doveva ritenersi chiamata a succedere alla zia paterna per rappresentazione del padre ed era quindi litisconsorte necessaria insieme a gli altri chiamati ritualmente convenuti in giudizio (solo con l’atto di appello [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1979, e [OSCURATO:PERSONA] hanno segnalato e documentato la circostanza,producendo il certificato di nascita di quest’ultima) . Quindi, l’originaria parte attrice ha dato esecuzione all’ordine di rinnovazione della notifica, come impartitole con l’ordinanza del giudice istruttore, entro il termine perentorio fissato del 28.4.2014. Entro tale termine è stato ripristinato il contraddittorio nei confronti dei convenuti già costituitisi prima dell’interruzione, nonché individualmente nei confronti degli eredidi [OSCURATO:PERSONA] ancora in vita, come risultanti in causa ; non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma esclusivamente perché non ne risultava in causa la qualità di erede e perciò di litisconsorte necessaria , e ciò per causa non imputabile a negligenza della parte attrice, la quale aveva effettuato le ricerche nei registri di stato civile sul nominativo della defunta [OSCURATO:PERSONA], per di più, in assenza di eccezioni sul difetto di integrità del contraddittorio da parte degli eredicostituiti. In questo quadro, osserva il Collegio come legittimamente la Corte d’appello abbia ritenuto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si ponesse soltantoquestione di integrazione del contraddittorio, da l momento in cui è emersa l’esistenza di tale ulteriore erede, e abbia legittimamente esclusol’esistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Infatti, sussiste la necessità di distinguere l’inerzia rispetto all’ordine di integrazione del contraddittorio o di rinnovazione della citazione , rispetto all’incompleto espletamento dellerelative attività , in ragione di fatti che la parte non era tenuta a conoscere. G ià Cass. 5.7.2000 n. 8952, con riguardo all’inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, ha statuito nel senso che l’improrogabilità del termine perentorio ex art.153 c.p.c. non esclude che, nel caso di incompleta notificazione dell’atto integrativo del contraddittorio - soltanto ad alcuni dei coeredi - possa riconoscersi rilevanza a una situazione obiettiva che abbia impedito alla parte l’osservanza di quel termine. Nel medesimo solco , s eppure si registrinodecisioni di segno diverso, si pongono le pronunce più recenti di Cass. 11.4.2016 n. 6982 e Cass. 15.10.2021 n. 28298, alla condizione che l’istanza di assegnazione di nuovo termine sia stata presentata prima della scadenza di quello già concesso (ma, per le ragioni sopra esposte, ciò nella fattispecie non poteva avvenire) e si fondi sull’esistenza di un fatto non imputabile alla parte onerata (come avvenuto nella fattispecie) . Analogamente, Cass. 7.4.2023 n. 9541, richiamando i precedenti di Cass.7.3.2006 n. 4867 e Cass. 14.2.2005, ha evidenziato come l’inosservanza del termine stabilito dal giudice per il rinnovo della notifica non possa comportare l’estinzione del giudizio in danno della parte che non sia stata in grado di rispettare il termine per fatti alla stessa non imputabili. 3.Ne consegue che il ricorso è integralmente rigettato. Si giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, in considerazione della novità della questione posta, con specificoriguardo all a particolar ità della fattispecie, dal secondo motivo di ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterD.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; compensale spese del giudizio di legittimità. Dà atto della suss