CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16446/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del procuratore speciale pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Confalonieri n. 1 – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in persona del so legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 16446/2015 con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 292/2022Numero di raccolta generale 7743/2022 alla via degli Scipioni n. 267 Data pubblicazione 09/03/2022 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 667/11/15 depositata in data 30/03/2015, notificata in data 20/04/2015; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR ha rigettato l’appello del concessionario per la riscossione e quindi confermato la sentenza della CTP di Bari che aveva dichiarato illegittimo gli atti impugnati, avvisi di mora e fermi amministrativi riferiti a plurime cartelle di pagamento per euro 373.542,06; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso la società contribuente; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2 c. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 3 c. 1 del medesimo d. Lgs. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di pronunciarsi sull’eccezione di giurisdizione propostale; - il motivo è fondato; - risulta evidente ex actis che dall’estratto di ruolo si evinceva la natura della pretesa contestata, consistente in parte da contributi previdenziali posti in riscossione con alcune cartelle; in ordine a tali pretese la CTR doveva chiaramente declinare la propria giurisdizione e diversamente pronunciando ha commesso errore di diritto; - il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di pronunciarsi sull’avvenuta formazione del giudicato interno dedotto e su altre questioni pure proposte; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 16446/2015 - il motivo è inammissibile; Numero sezionale 292/2022Numero di raccolta generale 7743/2022 - invero, il mancato rilievo del giudicato interno può al più Data pubblicazione 09/03/2022 costituire violazione processuale e andava quindi dedotto come censura riferita alla violazione di legge ex n. 3 dell’art. 360 c.p.c., non come omessa pronuncia ex n. 4 del medesimo art. 360 ricitato; - in ordine alle altre questioni, poi, che si assumono pretermesse, le stesse sono sprovviste di decisività e pertanto il loro mancato esame non costituisce vizio della sentenza gravata; - il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 145 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto invalide le notifiche delle cartelle poste in essere dal concessionario per la riscossione a mezzo posta; - il motivo è fondato; - questa Corte ritiene (si veda tra le molte la pronuncia resa da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014) che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; - il quarto motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto, in mancanza degli originali delle cartelle di pagamento contenenti le relate di notifica, adeguati quanto alla prova gli estratti di ruolo; - il motivo è fondato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 16446/2015 - questa Corte ha confermato anche assai di recente (Cass. Numero sezionale 292/2022Numero di raccolta generale 7743/2022 Sez. 5, Sentenza n. 20769 del 21/07/2021) che in tema Data pubblicazione 09/03/2022 di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica; in questo caso – in applicazione di tal principio – va allora ritenuta sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento "al carico di cui agli estratti di ruolo" impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di precise e non generiche contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo - equipollente della matrice - conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria; - pertanto, vanno accolti il primo, il terzo e il quarto motivo; il secondo motivo è inammissibile; - la sentenza è allora cassata limitatamente ai motivi accolti con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. dichiara inammissibile il secondo motivo; accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio d