CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2021
Cassazione n. 36890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo i controricorrenti dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’ultimo difensore, al corso d’Italia n. 19 in Roma; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2559, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Accertamento tributario - Nei confronti di società - Accertamento del reddito di partecipazione - Opportunità della trattazione unitaria. Fatti di causa 1. Con distinti ricorsi, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi di accertamento n. TY301C202181/14, e n. TY301C202199/14, relativi al reddito di partecipazione conseguito in quanto soci, al 34% ed al 33%, della società [OSCURATO:PERSONA] Srl, società di capitali avente ristretta base partecipativa ed esercente l’attività di trasporto merci, in relazione all’anno 2010 e con riferimento al tributo dell’Irpef. 2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi, con separati ricorsi, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, che li accoglieva, in considerazione dell’annullamento, nel primo grado del giudizio, dell’accertamento nei confronti della società. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso le sentenze sfavorevoli conseguite in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia che, riuniti i ricorsi, li rigettava, ancora sul fondamento dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, pur dando atto che lostesso non era divenuto definitivo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due strumenti di impugnazione. I contribuenti resistono mediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR dato atto che la sentenza relativa all’accertamento nei confronti della società non è passata in giudicato, ed avere ugualmente confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci in relazione al reddito di partecipazione conseguito. 2. Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante critica la nullità della sentenza adottata dalla CTR, per essere incorsa nella violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello “violato il principio della cosa giudicata formale” (ric., p. 6). 2. Sembra opportuno evidenziare preliminarmente che la stessa Amministrazione finanziaria, nel suo ricorso introduttivo, ha segnalato “ai fini di una opportuna trattazione congiunta … che il presente ricorso è connesso ad altro pendente con la società di cui gli odierni intimati sono soci, in riferimento a provvedimento amministrativo presupposto, e contrassegnato dal n. R.G. 15484/2020” (ric., p. 2). 3. Risulta ancora opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno avuto modo di statuire che “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.”, Cass. SS.UU., 29.7.2021, n. 21763. 4. Tanto premesso, stante la contemporanea pendenza innanzi a questo giudice sia della causa relativa all’accertamento tributario emesso nei confronti della società, sia del giudizio relativo agli accertamenti tributari relativi al reddito di partecipazione conseguito dai soci, appare opportuno differire la trattazione, al fine di consentire la trattazione unitaria dei giudizi. La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, del ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentirne la trattazione unitaria con il giudizio contrassegnato da N.R.G. 15484/2020, iscrit