CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 30085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che l'istanza di trattazione orale avanzata dal ricorrente il03/06/2026 non è accoglibile in quanto per i ricorsi assegnati alla settimasezione ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. la Corte provvedeinderogabilmente in camera di consiglio senza la presenza delle parti con la solafacoltà per queste ultime di depositare memorie scritte, giusto il disposto dell'art.611, comma 1, cod. proc. pen.;considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduconorispettivamente la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di tentataestorsione e alla qualificazione giuridica del fatto, sono finalizzati ad ottenere unarivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità eavulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenzeprocessuali già valorizzate dai giudici di merito; ed invero la Corte territorialeche, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato,con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del suoconvincimento sulla riferibilità all’imputato della condotta di tentata estorsione (sivedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul compendio probatorio in atti da cui risultacome l’imputato abbia personalmente posto in essere l’avvertimento neiconfronti del Puce rivolgendosi al fratello, per poi attendere che il suo complicefacesse lo stesso nei confronti del Caputo nonché sulla piena sussistenzadell’elemento costitutivo della minaccia di un male, la cui realizzazione concretasarebbe dipesa anche dalla volontà del ricorrente);rilevato che la memoria depositata dal difensore del ricorrente il 05/06/2026non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilitàdel ricorso sopra evidenziate;rilevato che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente