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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 12661/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso29588/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 955/2018 depositata il 26/06/2018; RG 29588/18Concilio-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 9/03/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Salerno, definendo con la sentenza riportata in epigrafe, il contenzioso corrente tra gli odierni ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.l. in merito all'impugnazione proposta dai primi avverso la loro esclusione dalla società disposta con deliberazione del 5.10.2007, ha nuovamente respinto le domande dei predetti, intese a conseguire l'invalidazione della delibera impugnata e il ristoro di tutti i conseguenti danni, sull'assunto che, mentre l'esclusione era stata deliberata a cagione delle inadempienze imputate agli esclusi, giudizialmente accertat e in relazione al mancato versamento delle quote sociali dovute per gli anni 1989 e 2000, non era stato, al contrario, accertato –risultando anzi smentito dalle produzioni della controparte della sentenza di primo e secondo grado che ne avevano disconosciuto la sussistenza –il controcredito opposto dagli esclusi in compensazione per pretese retribuzioni non corrisposte.

Il ricorso ora proposto si vale di due motivi, ai quali resiste la cooperativa con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Differendo per il momento la disamina dell'eccezione preliminare fatta valere dalla cooperativa controricorrente, con il primo motivo di ricorso gli impugnanti si dolgono della violazione della l. 3 aprile 2001, n. 142, nonché dell'omesso esame di un fatto decisivo, che vizierebbero l'impugnata decisione perché, rendendosi applicabile, in forza dell'art. 2 l. cit., l'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, «nel nostro caso essendo stato annullata la deliberazione di esclusione da socio che comporta anche il licenziamento del socio lavoratore, il primo giudice doveva accogliere la domanda perfettamente aderente RG 29588/18Concilio-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli a quanto disposto dall'art. 18 così come soprariportato e che è perfettamente aderente a quanto richiesto in atto di citazione e certamente non si sarebbe potuto ravvisare alcun mutamento della causa petendi, ma piena aderenza a quanto previsto dalla legge indicata e piena corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato anche in considerazione dell'automatismo previsto dal più volte citato art. 18 l. 300/70».

2.2. Il motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità giacché non siallinea esattamente al contenuto della decisione impugnata.

Premesso, per vero, che i motivi del ricorso per cassazione devono essere formulati in modo che in essi trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare le esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato, proprie del mezzo azionato, e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque pertinente, delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, nella specieva osservato – anche al netto di ulteriori preclusivi rilievi, rappresentabili, tra l'altro, sotto il profilo del vizio di "mescolanza" (Cass., Sez.

I, 23/10/2018, n. 26874) – che la declinazione ricorrente non tiene conto delle ragioni che hanno indotto la Corte d'Appello a respingere il proposto atto di gravame.

Invero, a fondamento dell'impugnata pronuncia il giudice territoriale non ha posto, come preconizza la censura, l’assunto che ai ricorrenti non potesse essere riconosciuto alcun credito retributivo per essere stati esclusi dalla società, mostrando in tal modo di ignorare che la precedente deliberazione che ne aveva comportato a suo tempo l'esclusione non fosse stata fatta oggetto di definitiva invalidazione.

Ma ha invece valorizzato, sull'implicito presupposto che in linea astratta i ricorrenti, in quanto evidentemente riammessi in società per effetto della predetta invalidazione della loro precedente RG 29588/18Concilio-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli esclusione, avessero effettivamente titolo a reclamare la retribuzione dovuta per la riacquistata posizione lavorativa all'intero della compagine, il diverso fatto che i crediti in questione, al contrario da quelli azionati nei loro confronti dalla società a motivo della nuova esclusione, non erano né liquidi né esigibili, ed anzi la loro stessa esistenza era stata disconosciuta da due successivi pronunce di merito, d a ciò traendo la conclusione che non fossero opponibili in compensazione dagli interessati.

E’dunque evidente che la decisione impugnata si basa su una ratio– l'inesistenza del credito retributivo – che la censura di parte ricorrente, viceversa rassegnata sul presupposto che i ricorrenti non dovesseroessere retribuiti in quanto non più soci della società, non intercetta, poiché si arresta alla disamina di un fatto che nel ragionamento decisorio precede quello valorizzato dal decidente.

3.1. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 324 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello aveva respinto il gravame sul presupposto della duplice pronuncia di merito che aveva negato che i ricorrenti fossero titolari nei confronti della società di un credito per le retribuzioni non corrisposte, e ciò sebbene al riguardo non fosse maturato alcun giudicato.

3.2. Il motivo – anche a tacere del fatto che sulla predetta vicenda è sceso il giudicato conseguente alla pronuncia 26277/2020 di questa Corte che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione degli odierni ricorrenti – è inammissi bile giacché , come il precedente , non si allinea esattamente al contenuto della decisione.

Invero, come si è detto nella riportata narrativa, il giudice del gravame ha negato la circostanza in parola non solo facendo propri gli assunti decisori emergenti dalle due citate pronunce, ma considerando prioritariamente che i crediti opposti in compensazione RG 29588/18Concilio-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli non erano «certi, liquidi ed esigibili», non essendo stati accertati giudizialmente.

Poiché la ratio in parola non è stata fatta oggetto di impugnazione e di per sé vale a sorreggere autonomamente l'impugnata decisione, ne discende, in fedele applicazione di uno stabile insegnamento di questa Corte, che i ricorrenti non hanno interesse ad insistere nella doglianza, dato che, anche nel caso in cui se ne dovess e riconoscere la fondatezza, essa non determinerebbe la cassazione della sentenza in ricorso.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico de i ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso29588/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 955/2018 depositata il 26/06/2018; RG 29588/18Concilio-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 9/03/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Salerno, definendo con la sentenza riportata in epigrafe, il contenzioso corrente tra gli odierni ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.l. in merito all'impugnazione proposta dai primi avverso la loro esclusione dalla società disposta con deliberazione del 5.10.2007, ha nuovamente respinto le domande dei predetti, intese a conseguire l'invalidazione della delibera impugnata e il ristoro di tutti i conseguenti danni, sull'assunto che, mentre l'esclusione era stata deliberata a cagione delle inadempienze imputate agli esclusi, giudizialmente accertat e in relazione al mancato versamento delle quote sociali dovute per gli anni 1989 e 2000, non era stato, al contrario, accertato –risultando anzi smentito dalle produzioni della controparte della sentenza di primo e secondo grado che ne avevano disconosciuto la sussistenza –il controcredito opposto dagli esclusi in compensazione per pretese retribuzioni non corrisposte. Il ricorso ora proposto si vale di due motivi, ai quali resiste la cooperativa con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Differendo per il momento la disamina dell'eccezione preliminare fatta valere dalla cooperativa controricorrente, con il primo motivo di ricorso gli impugnanti si dolgono della violazione della l. 3 aprile 2001, n. 142, nonché dell'omesso esame di un fatto decisivo, che vizierebbero l'impugnata decisione perché, rendendosi applicabile, in forza dell'art. 2 l. cit., l'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, «nel nostro caso essendo stato annullata la deliberazione di esclusione da socio che comporta anche il licenziamento del socio lavoratore, il primo giudice doveva accogliere la domanda perfettamente aderente RG 29588/18Concilio-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli a quanto disposto dall'art. 18 così come soprariportato e che è perfettamente aderente a quanto richiesto in atto di citazione e certamente non si sarebbe potuto ravvisare alcun mutamento della causa petendi, ma piena aderenza a quanto previsto dalla legge indicata e piena corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato anche in considerazione dell'automatismo previsto dal più volte citato art. 18 l. 300/70». 2.2. Il motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità giacché non siallinea esattamente al contenuto della decisione impugnata. Premesso, per vero, che i motivi del ricorso per cassazione devono essere formulati in modo che in essi trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare le esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato, proprie del mezzo azionato, e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque pertinente, delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, nella specieva osservato – anche al netto di ulteriori preclusivi rilievi, rappresentabili, tra l'altro, sotto il profilo del vizio di "mescolanza" (Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874) – che la declinazione ricorrente non tiene conto delle ragioni che hanno indotto la Corte d'Appello a respingere il proposto atto di gravame. Invero, a fondamento dell'impugnata pronuncia il giudice territoriale non ha posto, come preconizza la censura, l’assunto che ai ricorrenti non potesse essere riconosciuto alcun credito retributivo per essere stati esclusi dalla società, mostrando in tal modo di ignorare che la precedente deliberazione che ne aveva comportato a suo tempo l'esclusione non fosse stata fatta oggetto di definitiva invalidazione. Ma ha invece valorizzato, sull'implicito presupposto che in linea astratta i ricorrenti, in quanto evidentemente riammessi in società per effetto della predetta invalidazione della loro precedente RG 29588/18Concilio-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli esclusione, avessero effettivamente titolo a reclamare la retribuzione dovuta per la riacquistata posizione lavorativa all'intero della compagine, il diverso fatto che i crediti in questione, al contrario da quelli azionati nei loro confronti dalla società a motivo della nuova esclusione, non erano né liquidi né esigibili, ed anzi la loro stessa esistenza era stata disconosciuta da due successivi pronunce di merito, d a ciò traendo la conclusione che non fossero opponibili in compensazione dagli interessati. E’dunque evidente che la decisione impugnata si basa su una ratio– l'inesistenza del credito retributivo – che la censura di parte ricorrente, viceversa rassegnata sul presupposto che i ricorrenti non dovesseroessere retribuiti in quanto non più soci della società, non intercetta, poiché si arresta alla disamina di un fatto che nel ragionamento decisorio precede quello valorizzato dal decidente. 3.1. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 324 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello aveva respinto il gravame sul presupposto della duplice pronuncia di merito che aveva negato che i ricorrenti fossero titolari nei confronti della società di un credito per le retribuzioni non corrisposte, e ciò sebbene al riguardo non fosse maturato alcun giudicato. 3.2. Il motivo – anche a tacere del fatto che sulla predetta vicenda è sceso il giudicato conseguente alla pronuncia 26277/2020 di questa Corte che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione degli odierni ricorrenti – è inammissi bile giacché , come il precedente , non si allinea esattamente al contenuto della decisione. Invero, come si è detto nella riportata narrativa, il giudice del gravame ha negato la circostanza in parola non solo facendo propri gli assunti decisori emergenti dalle due citate pronunce, ma considerando prioritariamente che i crediti opposti in compensazione RG 29588/18Concilio-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli non erano «certi, liquidi ed esigibili», non essendo stati accertati giudizialmente. Poiché la ratio in parola non è stata fatta oggetto di impugnazione e di per sé vale a sorreggere autonomamente l'impugnata decisione, ne discende, in fedele applicazione di uno stabile insegnamento di questa Corte, che i ricorrenti non hanno interesse ad insistere nella doglianza, dato che, anche nel caso in cui se ne dovess e riconoscere la fondatezza, essa non determinerebbe la cassazione della sentenza in ricorso. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico de i ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello r
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