CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28621/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militareche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Sentiti i difensori:l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso, deposita conclusionie nota spese;l'avv. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in esame la Corte militare di appello ha confermato lasentenza del Tribunale militare di Verona in data 6 febbraio 2025. Dettapronuncia dichiarava XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] inRivoli, colpevole del reato di percosse aggravate, di cui agli artt. 222 e 47, n. 2cod. pen. mil. di pace, per avere percosso il [OSCURATO:PERSONA] SceltoXXXXXXXXXXXXXXX, strattonandola per un braccio tanto da farla cadere a terrae colpendola con calci alle costole, con l’aggravante dell’essere un militarerivestito di un grado, commesso a Rivoli nel mese di novembre 2020 (capo a),inoltre del reato di lesione personale pluriaggravata, di cui agli artt. 223, 225 e47, n. 2 cod. pen. mil. di pace, per avere cagionato sempre al suddetto CaporaleMaggiore una lesione personale, dalla quale derivava una ipoacusia, malattia delcorpo, colpendola con uno schiaffo all’orecchio, con le aggravanti del grado edell’aver commesso il fatto nei confronti del proprio coniuge, commesso a Rivoliin data antecedente e prossima al 5 dicembre 2020 (capo b), e, infine, del reatodi percosse aggravate, di cui agli artt. 222 e 47, n. 2 cod. pen. mil. di pace, peravere percosso sempre il suddetto [OSCURATO:PERSONA], dandole uno schiaffo inpieno volto, con l’aggravante dell’essere militare rivestito di un grado, fattoavvenuto a Rivoli, all’interno dell’abitazione coniugale, in data 6 agosto 2021(capo d). E, pertanto, previa concessione delle circostanze attenuanti generichedichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, e unificati i reati di cui ai capi a)e b) sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi otto egiorni quindici di reclusione militare, oltre che al risarcimento del danno neiconfronti della parte civile costituita nella misura equitativa di euro 6.000,rigettando la richiesta di provvisionale.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il proprio difensore di fiducia.2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione agli artt. 1 cod. proc. pen., nonché 37, 222 e223 cod. pen. mil. di pace e in particolare difetto di giurisdizione del Tribunalemilitare, risultando i reati contestati al ricorrente del tutto estranei al contestomilitare di riferimento in cui operavano sia l’imputato che la persona offesa,nonché privi di offensività in ordine al servizio, alla disciplina militare e ai benigiuridici di interesse militare.Rileva la difesa che le lesioni e le percosse contestate si realizzavanoall’interno dell’abitazione familiare, essendo riconducibili esclusivamente allasfera privata e familiare, non riportando le circostanze fattuali, in alcun modo, alservizio e all’ambito militare di appartenenza dell’imputato e della personaoffesa.Lamenta che i Giudici militari hanno ritenuto che la connessione con ilservizio militare fosse da ricondurre alla mera offesa all’incolumità fisica o moraledel militare stesso, anche se dovuta a ragioni di natura personale o privata.Osserva che i reati di percosse e di lesioni personali di cui rispettivamenteagli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace rappresentano la proiezione dellecorrispondenti figure comuni di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen. all’interno delrapporto militare, in cui deve essere garantita una maggiore tutela nei rapportitra soggetti appartenenti alle forze militari, per cui, ai fini della loro integrazione,è necessario che vi sia una connessione con il servizio militare o con la relativadisciplina, in assenza della quale la previsione di una fattispecie autonoma nontroverebbe alcuna giustificazione.Rileva, quindi, che le condotte contestate nel caso in esame non possono inalcun modo rientrare nella previsione dell’art. 37 del cod. pen. mil. di pace,secondo cui è reato militare “qualunque violazione della legge penale militare”,non essendo stata neanche genericamente prospettata né dai primi Giudici nédalla Corte di appello la lesione di interessi di rilevanza militare e inquadrandosi,pertanto, dette condotte nelle violazioni delle corrispondenti norme del codicepenale.Osserva che il fatto, richiamato dalla sentenza impugnata (a p. 29 e 30),che la tutela della persona, oltre che il rapporto di disciplina, risulterebbefondante rispetto alle regole di comportamento la cui osservanza è strumentale,essenziale alla coesione delle forze armate e alla loro stessa funzionalità appareaffermazione del tutto astratta, come anche quella secondo cui nel reato militareè sempre insita un’offesa alla disciplina e al servizio.Aggiunge che il suddetto art. 37 va letto alla luce dell’art. 199 cod. pen. mil.di pace che, nel prevedere che le disposizioni dei capi terzo e quarto non siapplicano quando “alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per causeestranee al servizio e alla disciplina militare”, assume un significato di caratteregenerale e sistematico che consente di individuare una vera e propria linea didemarcazione, valevole ai fini della giurisdizione, tra reati militari e reati comuni,rientrando solo quelli connessi con le attività ovvero con la disciplina militarenella giurisdizione del giudice speciale.Il difensore, in via subordinata, ove non si dovesse pervenire ad una letturadelle disposizioni in esame nei termini sopra indicati, solleva anche in questasede questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, 222 e 223 cod. pen.mil. di pace in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 103 Cost.Osserva che nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale militare laquestione presenta caratteristiche e peculiarità specifiche, incidendo sullagenerale interpretazione del concetto di reato militare, a nulla, quindi, rilevandoche già era stata affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 298 del1995, come evidenziato dalla Corte militare.Rileva a tale riguardo che nel caso in esame – di qui la chiara rilevanza e lanon manifesta infondatezza della questione - la vicenda afferisce ad un contrastoesistente all’interno della famiglia e per motivi di carattere strettamenteintersoggettivo, non riconducibili alle attività militari, alla disciplina militare e aragioni di servizio. In tale contesto, secondo la difesa, ritenere applicabile unadisposizione assolutamente speciale e attribuire la giurisdizione per tale fatto alGiudice militare, determinerebbe una violazione non solo del principio dieguaglianza di cui all’art. 3 Cost., ma anche di quello del giudice naturale eprecostituito, disciplinato dall’art. 25 Cost., da leggere in combinato disposto conl’art. 24 Cost., che disciplina il diritto di difesa da esercitare dinanzi a unagiurisdizione effettivamente deputata alla valutazione della controversia giuridicasottoposta al suo esame, e, infine, con la disposizione di cui all’art. 103 Cost.,che limita la giurisdizione dei tribunali militari ai soli reati militari commessi dagliappartenenti alle [OSCURATO:PERSONA].Sottolinea che la questione investe a monte la stessa individuazione di reatomilitare che ne dà l’art. 37 cod. pen. mil. di pace, norma di carattere generale, inbase alla quale vanno lette anche le disposizioni riguardanti le singole fattispeciepreviste da detto codice.Detto articolo, secondo la difesa, non può che ritenersi incostituzionaleladdove non prevede che sia reato militare qualunque violazione della leggemilitare che abbia determinato lesioni degli interessi militari ovvero del servizio edella disciplina militare. Rileva il difensore che in tale contesto anche ledisposizioni di cui agli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace non potrebbero cheessere lette – secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata - nelsenso della necessità che le condotte ivi incriminate siano correlate allaviolazione del servizio militare ovvero della disciplina militare; diversamenterisolvendosi in disposizioni costituzionalmente illegittime, nella parte in cui nonprevedono che sia necessario, per l’integrazione di tali fattispecie uncollegamento con la violazione del servizio ovvero della disciplina militare.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione agli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace e 581 e582 cod. pen.Si sottolinea che anche l’art. 5, comma 3, della l. n. 382 del 1978 (attinenteal c.d. principio dell’alternatore), prevedendo l’applicazione del regolamento didisciplina nei confronti di militari che si trovino in una delle seguenti condizioni eprecisamente che a) svolgono attività di servizio, b) sono in luoghi militari ocomunque destinati al servizio, c) indossano l’uniforme, d) si qualificano, inrelazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari indivisa o che si qualificano come tali, stabilisce un principio di caratteresistematico, di cui, invero, già faceva cenno la Corte costituzionale nellasentenza n. 298 del 1995, richiamata dalla Corte militare di appello, riguardanteproprio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 222 e 223 cod. pen.mil. di pace.Si rileva che detto articolo e l’art. 199, di cui si è sopra detto, pongono inevidenza come, ai fini di individuazione del reato militare, si debbanecessariamente far riferimento a un principio di connessione con la disciplina ocon il servizio militare ovvero alla ricorrenza di quelle condizioni che,determinando la riferibilità della condotta alla condizione di militare, determininoapplicazione delle disposizioni del cod. pen. mil. di pace.Si conclude che, nel caso in esame, non essendo ravvisabili proprio queglielementi ulteriori e tipici, delineati dal combinato disposto dell’art. 37 e deisuddetti articoli, che possano legittimare la qualificazione dei fatti come reatimilitari ai sensi degli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace, le condotte eranosussumibili nelle fattispecie comuni di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen., per lequali andava dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato ovveroper difetto di querela.2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rileva vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.Osserva il difensore che, come risulta chiaramente in atti, in ordine aimedesimi episodi di lesioni e percosse, oggetto di contestazione nel presenteprocedimento, il G.i.p. del Tribunale di Torino disponeva, su conforme richiestadel P.m. l’archiviazione per difetto di querela, una volta escluso il reato di cuiall’art. 572 cod. pen.; e che, trattandosi dei medesimi fatti, ancorchédiversamente qualificati, e non risultando, per quanto evidenziato nel motivoprecedente, elementi ulteriori, da ritenere integrati i reati militari contestati, ilTribunale militare, prima, e la Corte di appello militare, dopo, avrebbero dovutoprendere atto del precedente giudicato e dichiarare l’improcedibilità ex art. 649cod. proc. pen.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono nullità della sentenza peressere stata assunta la deposizione della persona offesa in assenza di garanzie,pur essendo stata la medesima indagata nello stesso procedimento; violazione dilegge e difetto di motivazione in relazione all’art. 210 cod. proc. pen. o,quantomeno, all’art. 197 bis cod. proc. pen., nonché all’art. 192, comma 3, cod.proc. pen. per erronea modalità di escussione della persona offesa e per erroneaapplicazione dei canoni di valutazione della prova.Si rileva che la XXXXX era stata sottoposta ad indagine proprio nelprocedimento penale militare in cui era coinvolto il marito, come da avviso dirichiesta di archiviazione nei confronti della suddetta per mancanza dellacondizione di procedibilità. Pertanto, non poteva essere considerata una genericapersona offesa, equiparabile ad un teste, ma un’indagata in un procedimentoconnesso, in relazione alla sua posizione processuale definitasi con decreto diarchiviazione, e andava escussa con le garanzie di cui all’art. 197 bis cod. proc.pen.Osserva il difensore che da ciò consegue che il canone probatorio divalutazione del suo dichiarato non poteva essere quello proprio dellatestimonianza, ma quello previsto dagli artt. 210, 192, comma 3, cod. proc.pen., per cui le dichiarazioni della stessa non andavano assoggettate ad ungenerico vaglio di attendibilità, ma sottoposte ad una rigorosa verifica e ad unvaglio che doveva misurarsi in maniera stringente con i dovuti riscontriprocessuali. Aggiunge che, inoltre, essendosi la suddetta costituita parte civile,era, comunque, portatrice di uno specifico interesse, oltre che titolare diun’aspettativa da utilizzare in sede di separazione; e che la sua complessaposizione soggettiva imponeva il massimo rigore nella valutazionedell ’attendibil ità.2.5. Col quinto motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di leggee vizio di motivazione in relazione agli artt. 530, 533 cod. proc. pen., 222 e 223cod. pen. mil. di pace e vizio di motivazione anche come travisamento dellerisultanze probatorie.Rileva il difensore che all’esito del primo giudizio si verificava un concretoridimensionamento della vicenda, con una serie di assoluzioni anche perreciprocità delle offese.Osserva che momenti di difficoltà la coppia li viveva durante la gravidanzadella XXXXX e anche, nella prospettazione della persona offesa, per le attivitàEvidenzia che, mentre la versione della persona offesa in relazione ai singolispecifici episodi di lesioni, sub b), e di percosse, sub a) e d), è stata ritenutacontro la versione dell’imputato, affidata all’esame in dibattimento, non vieneritenuta credibile, richiamandosi in tale direzione alcune chat, lette addiritturacome confessorie degli accadimenti contestati; e compiendo in tal modo un verotravisamento probatorio.Sottolinea che i fatti contestati sono risalenti nel tempo rispetto alle denuncepresentate, ove si consideri che dall’ultimo episodio per il quale è intervenutacondanna e la prima denuncia della donna intercorre circa un anno e tale datonon è casuale, in quanto unico obiettivo della donna era quello di ottenere laseparazione in relazione alla quale la stessa in denuncia ammette il dissenso delmarito.Lamenta che il primo approccio errato è stato nell’enfatizzazione delsignificato dell’esposto al Commissariato di Rivoli, letto come una forma diliberazione della donna, indotta dai colloqui con la commilitona [OSCURATO:PERSONA], chela spinse, inoltre, a rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] di reparto; enfatizzazione, chetrascura la ragione della denuncia, voluta quale strumento di pressione collegatoalla scelta volontaria di separarsi dal marito, che senza dubbio incide sullagenuinità del racconto.Evidenzia che tutti i testi evocati alle p. 34 e ss. della motivazione comeriscontri - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero il colonnello che ritenne di doverprocedere solo contro [OSCURATO:PERSONA] e non contro la moglie – non rappresentanofonti di conoscenza autonoma, ma sono de relato su circostanze la cui unicafonte è la persona offesa, con conseguente circolarità probatoria.Lamenta che: - nel caso in esame si assiste a una progressione accusatoriasintomatica di astio e rancore legati a interessi di parte; - si assume essereriscontro dell’episodio sub a) un colloquio in chat, nel quale manca l’indicazionedel giorno in cui si sarebbe verificato il fatto, che non risulta in alcun modocollegato all’episodio di cui si parla in chat; - analoghi limiti motivazionali e ditravisamento probatorio afferiscono alla contestazione di cui al capo b) relativaalla lesione all’orecchio realizzata con uno schiaffo nell’anno 2020, non essendovialcun elemento da cui si possa desumere un collegamento tra il certificatomedico rilasciato dallo specialista e l’episodio dello schiaffo, mai concretamentecollocato nel tempo dalla stessa persona offesa, potendo essere stati i danniall’orecchio invece causati dall’attività di sparo al poligono cui pure la donna sidedicava; - con motivazione apparente viene trattato anche l’episodio sub d),riguardante uno schiaffo subito il 6 agosto 2021, episodio denunciato solo unanno dopo il fatto.2.6. Col sesto motivo di ricorso vengono rilevati violazione degli artt. 81, 62-bis, 69, 133 cod. pen. e vizio di motivazione.Ci si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cuiai capi a) e b) e quello di cui al capo d) sulla base della sola distanza temporale.E ciò, nonostante l’omogeneità delle condotte, l’identità dei soggetti coinvolti e lariconducibilità al medesimo contesto dei fatti.Lamenta, inoltre, il difensore il mancato riconoscimento della prevalenzadelle circostanze attenuanti sulle aggravanti, che, invece, sarebbe statogiustificato dall’estrinsecazione degli accadimenti solo ed esclusivamente inambito familiare; nonché il mancato contenimento nel minimo edittale dellepene, anche come aumento per la continuazione.2.7. Col settimo motivo di impugnazione si denunciano violazione degli artt.538 e 541 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Si rileva che anche in relazione alla liquidazione globale del danno nonappare la motivazione offerta adeguata in punto di evidenza della lesioneeconomica subita, considerati i limiti della prova del danno formatasi nel corsodell’istruttoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Infondati sono i primi tre motivi di impugnazione, nei quali si denuncia1) difetto di giurisdizione del Tribunale militare per essere i reati contestati alricorrente del tutto estranei al contesto militare di riferimento in cui operavanosia l’imputato che la persona offesa, nonché privi di offensività in ordine alservizio, alla disciplina militare e ai beni giuridici di interesse militare, essendostate realizzate le lesioni e le percosse contestate all’interno dell’abitazionefamiliare e come tali riconducibili esclusivamente alla sfera privata e familiare, 2)assenza di collegamento dei fatti in esame con la disciplina o con il serviziomilitare e mancanza di elementi ulteriori e tipici, delineati dal combinato dispostodell’art. 37 e degli articoli riportati in punto di fatto, che possano legittimare laqualificazione dei fatti come reati militari ai sensi degli artt. 222 e 223 cod. pen.mil. di pace e, quindi, sussumibilità delle condotte nelle fattispecie comuni di cuiagli artt. 581 e 582 cod. pen., per le quali risulta essere intervenutaarchiviazione per difetto di querela, 3) violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.,per non essere stata, pertanto, dichiarata da parte dei Giudici militaril’improcedibilità per precedente giudicato ex art. 649 cod. proc. pen.La Corte militare di appello affronta analiticamente tali questioni da p. 26 ap. 31 della sentenza impugnata.Oltre a richiamare quanto rilevato dal Tribunale militare (da p. 29 a p. 32della sentenza di primo grado), evidenzia che gli interessi tutelati dalle normeincriminatrici violate dall’imputato sono duplici e che occorre tenere conto delleindicazioni ricavabili dalla decisione n. 298 del 1995 della Corte costituzionale eancor prima dalla sentenza n. 81 del 1980 (in cui si sottolinea che il legislatorenon ha certo configurato ad arbitrio i reati militari, che oltre ad offendereinteressi tutelati dalla legge penale comune, offendono anche interessi aventinatura militare).Osserva che: - con la decisione più recente il Giudice delle leggi era statochiamato a pronunciarsi sulla legittimità, in relazione ad un duplice profilo,dell’art. 37, primo comma cod. pen. mil. di pace, volto a fornire una definizionedella nozione di reato militare; - nell’eccezione di legittimità veniva lamentata lasottoposizione alla disciplina penale militare ed alla conseguente cognizione dellagiurisdizione militare, stante la loro qualificazione come reati militari, di una seriedi illeciti caratterizzati dalla presenza di elementi di collegamento estremamenteridotti con gli interessi militari; - in particolare era stato rilevato come le lesionipersonali di cui all’art. 223 cod. pen. mil. di pace (ma lo stesso ragionamentoveniva sviluppato in riferimento al reato di ingiuria, di percosse, di minacciacommessi da un militare ai danni di altro militare) perpetrate per ragioniestranee al servizio ed alla disciplina, pur coinvolgendo quasi esclusivamentedegli interessi “comuni”, risultassero tuttavia assoggettate alla normativa penalemilitare; - si tratta di un antecedente esattamente coerente con quantocontestato dalla difesa nel procedimento in esame, in relazione alla giurisdizionemilitare rispetto a condotte tipicamente familiari, di carattere privato, del tuttosvincolate da ragioni di servizio, nonché in relazione alla rimessione alla volontàdel [OSCURATO:PERSONA] di Corpo della procedibilità in casi del genere; - la Cortecostituzionale dichiarò inammissibili le questioni in quella sede prospettate,affermando che «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatoreresta libero, purché osservi il canone della ragionevolezza…poiché i reati militaridenunciati – oltre quelli comuni posti a protezione della persona – tutelano anchealtri beni giuridici, almeno quando ricorrono i fatti di cui all’”alternatore” giuridicotesté richiamato» e che «stabilire quando questi altri interessi non ricorrono equando per i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali ordinarispetta – con il cennato limite della ragionevolezza – al libero e discrezionaleapprezzamento del legislatore»; - tali essendo le indicazioni della Cortecostituzionale, risulta razionale il mantenimento della risposta punitiva a livellopenale, sia pure con riferimento a condotte sanzionabili penalmentenell’ordinamento civile dinanzi al giudice penale comune e ciò anche qualora esserisultino estranee alle logiche del servizio e della disciplina, purché sianocomunque tali da ledere l’”ordinata convivenza”, posta a fondamentodell’efficienza delle [OSCURATO:PERSONA]; - la scelta del legislatore è giustificata alla lucedella peculiare posizione del cittadino che entra nell’ordinamento militare,caratterizzato da specifiche regole ed esigenze, in questo modo assoggettandose stesso, consapevolmente ad un peculiare regime di vita, di tal che non risultaaffatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole dicomportamento, anche relative al comune senso civico o al rispetto dei diritti chesi sviluppano nel contesto familiare, quali quella di non recare offesa all’onore oal decoro, alla integrità fisica o morale, di altri soggetti inseriti nel medesimoordinamento (anche quando esse facciano parte, come nel caso di specie, dellapropria sfera di affetti personali e familiari), continuando così ad assistere consanzioni penali militari le eventuali infrazioni a tali regole; - l’incriminazione dicondotte slegate dal riferimento al servizio o alla disciplina militare, e volteunicamente a violare delle regole di comportamento relative al comune sensocivico, si giustifica in quanto un’ordinata convivenza rappresenta un’esigenzaquasi ineludibile per un’Istituzione, quale quella militare, finalizzataall’espletamento di compiti fondamentali per il Paese; - sono, quindi, coerenti erazionali rispetto al sistema penale militare le violazioni imputate a XXXXXXXXXin quanto rispondenti ad esigenze di tutela della persona oltre che del rapporto didisciplina inteso come insieme delle regole di comportamento, la cui osservanzaè strumentale, essenziale alla coesione delle [OSCURATO:PERSONA] e alla loro stessafunzionalità.La sentenza in esame sottolinea, peraltro, che è lo stesso imputato che nelleproprie dichiarazioni spontanee fa conseguire dal proprio attaccamento ai valoridella Patria, dall’appartenenza anche dei suoi prossimi congiunti al sistema dellemadre della propria figlia, anche se nei fatti dimostrava poi di comportarsi inmodo assolutamente contrario a quegli stessi valori.Evidenzia, inoltre, la Corte militare di appello come sia coerente, infine, dalpunto di vista processuale, che tali fenomeni di violenza siano sottoposti alpotere del [OSCURATO:PERSONA] di Corpo di richiedere o meno l’avvio del procedimento,essendo, fra l’altro, «nel reato militare…sempre insita un’offesa alla disciplina e alservizio…» valutabile appieno solo da chi abbia una visione complessiva sia dellostatus del militare incolpato che del servizio cui questi è intraneo, con facileindividuazione delle ricadute interne nello svolgimento dei compiti assegnati allostesso o alla vittima del reato.Conclude per ritenere la questione di legittimità costituzionale degli articoli222 e 223 cod. pen. mil. di pace, altresì ripetitiva di quanto già vagliato dallaCorte costituzionale con la decisione n. 298 del 1995, che ha già dichiaratoconformi a Costituzione gli artt. 226, 229, 223 e 222 cod. pen. mil. di pace,palesemente infondata alla luce delle argomentazioni di cui sopra, oltre che diper sé inammissibile in quanto ci si limita a richiamare i parametri costituzionali(artt. 3, 24, 29 e 97) senza però illustrarne le ricadute, non essendo neppureindicato in cosa consisterebbero le citate violazioni né sotto quale profilo iparametri dovrebbero essere violati.1.2. Inammissibile è, invece, la deduzione di cui al quarto motivo di ricorso,relativa al fatto che la persona offesa doveva ritenersi imputata in procedimentoconnesso (per essere stata indagata nel medesimo procedimento) e andavaescussa ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. o, quantomeno, dell’art. 197 biscod. proc. pen., in quanto non solo non dedotta con l’atto di appello, maestremamente generica poiché priva di indicazioni temporali e meramenteassertiva quanto alla connessione.1.3. Inammissibile è il quinto motivo di ricorso, in quanto meramenterivalutativo a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici come quelledi seguito riportate.Nella sentenza impugnata si sottolinea che, contrariamente a quantosostenuto dall’appellante, il Tribunale militare ha sottoposto a verifica preventivae dettagliata la credibilità della persona offesa e l’attendibilità intrinseca delnarrato. Si evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] civile non è risultata per nulla incoerente oconfusionaria, scagionando, invero, l’imputato quando a causa dei litigi fra i due,anche violenti, i colpi erano una conseguenza non voluta della condotta altrui.Rileva la Corte d’appello che nella denuncia al Commissariato di Rivoli, del20 luglio 2022, la XXXXX per la prima volta trovava il coraggio di denunciare ilmarito con il quale conviveva in regime matrimoniale da circa due anni e chedetta denuncia è univocamente interpretabile, in quanto la donna esausta per icomportamenti violenti dell’uomo, decideva di parlare, perché si rendeva contoche la separazione, ormai definitivamente necessaria, rischiava di diventareanche un lungo strascico delle sofferenze già patite, e manifestava la sua pauraper la prima volta dinanzi ad un’Autorità, sentendo il bisogno di raccontare i fattipregressi, fumosi sulle date e sulla precisa collocazione temporale, ma checomunque ella collocava fra la nascita della figlia (15 maggio 2020) e la data didetta denuncia.Osserva la Corte che già in quell’occasione la persona offesa ricordaval’episodio della lesione con danno all’orecchio interno (capo d) e in generale glisportiva, verso il suo modo di essere donna, madre e padrona di casa.Rileva che quanto da lei dichiarato nell’esposto e nelle successive deposizionidibattimentali è veritiero anche alla luce delle dichiarazioni di riscontro della testeGiulia [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito delle confidenze a lei fatte dall’amica, che leraccontava, oltre che delle continue percosse nei suoi confronti, anche dellospecifico episodio sub d), e del fatto che l’uomo ridicolizzasse la moglie nella suapassione sportiva e che fosse geloso.Evidenzia che ulteriore riscontro è costituito dalla deposizione del testeEdoardo [OSCURATO:PERSONA], ufficiale in congedo, che ha confermato appieno la descrizionedegli eventi effettuata dalla XXXXX e le sensazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], ricordandola [OSCURATO:PERSONA] civile dimagrita, tesa, restia a raccontare le violenze subite, impauritadel futuro, desiderosa, da un lato, di interrompere il rapporto morboso col maritoe, dall’altro, di salvaguardare l’unità della famiglia; ricordando bene il raccontodegli episodi di violenza subiti, di cui a tutti e tre i capi di imputazione per cui èintervenuta condanna, e la paura della donna di provocare con la denuncia undanno al servizio e al prestigio delle [OSCURATO:PERSONA]; e ricordando, inoltre, uncolloquio telefonico della donna col marito, avvenuto mentre accompagnava ladonna dal difensore, che ascoltò in viva voce e del quale ha ricordato il tonoestremamente inquisitorio e intimidatorio dell’uomo e la reazione di paura delladonna.Aggiunge la Corte a qua che anche il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] diCorpo di entrambi i militari, che inizialmente effettuò richiesta di procedimento acarico di entrambi, ha ricordato un episodio in cui la donna, prima dell’esposto alCommissariato, si recò da lui accompagnata dalla commilitona [OSCURATO:PERSONA] e gli parlòdi dissidi coniugali piangendo (episodio dopo il quale pervenne la comunicazionedal Commissariato, anche se, come ricordato dal teste, l’imputato tenne acomprovare che la moglie aveva già ritirato la denuncia).Rileva che tutte le deposizioni richiamate: - confermano l’attendibilità dellaXXXXX in particolare con riguardo agli accadimenti per come imputati aXXXXXXXXX; - descrivono esattamente l’atteggiamento psicologico della donna,che maturava, nel corso di due anni, la consapevolezza delle violenze subite, daun lato, e l’esigenza, dall’altro, di chiudere quanto prima il rapporto matrimonialesenza strascichi; - infine, confermano il dissidio interiore patito.Osserva che la seconda deposizione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] civile all’udienza del 12dicembre 2024 conferma le suddette risultanze, ripercorrendo la donna gliepisodi del sopracciglio e dei calci all’addome, descrivendo un tentatostrangolamento, confermando che i lividi sulle braccia visti dal teste Mattielloerano frutto delle percosse dell’imputato, confermando che ritirò la denuncia peri sensi di colpa e per ottenere in cambio la separazione consensuale eraccontando di quando il marito la chiuse fuori in veranda e la fece rientrare incasa dopo una quindicina di minuti.Rileva che le sue dichiarazioni sono coerenti nel tempo, non negando mai lastessa di avere inveito verbalmente contro il marito o di averlo spintonato, eraccontando anche di tutte le volte in cui il marito, colto da sentimenti direazione improvvisa, reagisse colpendola con le mani e ponendo in essere,almeno nei tre episodi in esame, condotte sussumibili quali percosse e lesioni.Aggiunge la Corte a qua di avere riscrutinato le dichiarazioni della XXXXX epassato al setaccio le deposizioni dei testi ulteriori, appositamente escludendo daquesto vaglio le testimonianze dei parenti o affini sia dell’imputato che dellaParte civile, non tanto per loro inattendibilità quanto perché il sentimentoingenerato in loro dalla vicenda processuale potrebbe aver influito sulla loroobiettività.Rileva che è possibile e anche naturale che gli episodi ricordati si sianopotuti accavallare nella mente umana, come in genere si verifica quando v’è untrauma della portata di quello in esame, assolutamente comprovato dal senso diautoincolpazione di cui la vittima ha mostrato di soffrire, cercando sempre digiustificare il marito nei colloqui con le amiche, di tutelare lo stesso e la suaposizione di militare, nonché la figlia, e di mettere il proprio essere sempre dopoqualche altra cosa.Osserva che a fronte delle dichiarazioni testimoniali delle colleghe dellaXXXXX e dell’ufficiale in congedo [OSCURATO:PERSONA], tutte idonee a supportare la tesiaccusatoria e tutte univoche nell’indicare la situazione in cui versava la donna frail 2019 e il 2022 e gli episodi di aggressione subiti dalla stessa, di certo nonsmentite dal sostegno psicologico emergente da una chat fra i due nel 2022, daun riavvicinamento fra i due, anche di tipo amoroso, non confessato ma solorammentato della donna, e dalla circostanza che in una colluttazione la XXXXXabbia graffiato sul collo l’imputato e che inizialmente non abbia riferito alcunché.[OSCURATO:PERSONA] civile, invero, risulta, secondo la sentenza in esame, avereraccontato con dovizia di particolari che il marito era geloso e non sopportava laesposizione del suo corpo in bikini durante le competizioni, tanto da deriderladurante gli esercizi in casa; e ciò non toglie che in un’occasione (peraltro del2022 e precedente a una gara) l’uomo abbia potuto augurarle di vincere,supportandola via chat.Osserva la Corte che neppure può ritenersi non credibile la [OSCURATO:PERSONA] civile, peravere omesso, evidentemente per proprio ritegno e discrezione con riguardo allasfera sessuale, di riferire di un riavvicinamento affettuosa al marito nei tempi piùrecenti, avendo la donna sempre riferito delle sue difficoltà ad abbandonarel’uomo. Né per il fatto che l’imputato è uscito da una colluttazione con la mogliecon graffi sul collo, avendo la donna sempre ammesso di avere aggreditoverbalmente l’uomo e di averlo strattonato, spinto, ma sempre per difesa, e nonavendo mai [OSCURATO:PERSONA] sporto denuncia, e, a differenza della persona offesa,mai ammesso alcuna responsabilità, accusando solo di falsità la moglie.Rileva la Corte, inoltre, che: - vi sono anche riscontri oggettivi documentali,quali le foto che ritraggono la donna con la ferita al sopracciglio (per la quale vi èstata assoluzione per difetto di dolo e non per insussistenza del fatto), unverbale di PS e un certificato medico del 5 dicembre 2020 per il problemaall’orecchio interno; - dal contenuto della chat fra i due risulta riscontratol’episodio di cui al capo a) (conversando gli stessi dei dolori della donna allecostole e dei calci dell’uomo come reazione ad un’aggressione verbale dellamoglie); - l’episodio di cui al capo b) è comprovato dalla testimonianza delladonna e dal certificato medico dello specialista di cui si è detto, che indica lacausa in un trauma; - la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non solo hanno saputo dalla personaoffesa, ma la hanno anche vista e percepita come un soggetto indebolito daglieventi, come una donna che nascondeva le ferite con il trucco e con le manichelunghe i lividi sul braccio (in piena estate); - si tratta di elementi, tutti, più chesufficienti a suffragare la tesi accusatoria; - comprovate dalla denuncia delladonna sono anche le percosse sub d) sferrate con uno schiaffo al volto, a nullarilevando la provocazione riferita dall’imputato consistente in un’aggressioneverbale da parte della suddetta, essendo innegabile, sia per le foto che per loscambio in chat dello stesso giorno, che dallo schiaffo si fosse arrivati alle spintee alla caduta accidentale sullo spigolo; - è un fatto notorio che ammettere diavere subito violenze in ambito familiare da parte di una donna non è facile eciò, nel caso in esame, è desumibile dal tempo di maturazione della denuncia, dicirca due anni; - le titubanze della suddetta, lungi dal significare inattendibilità,sono un elemento tipico delle denunce di violenza domestica; - del resto, ilTribunale ha accuratamente ripercorso con l’aiuto della XXXXX la dinamica ditutti gli episodi e, laddove la stessa donna ha ammesso di non essere sicura dellaintenzionalità del marito, il Collegio ha assolto per insussistenza del dolo (capi e,i, l), non per questo incorrendo in contraddizione, ma anzi confermando lalogicità della decisione.1.4. Inammissibile è il sesto motivo di impugnazione sul trattamentosanzionatorio e sul diniego della continuazione.Su entrambi i profili la Corte militare di appello e ancor prima il Tribunalemilitare motivano congruamente e le censure difensive sono meramenterivalutative e aspecifiche.A fronte, invero, di argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, chegiustificano il mancato accoglimento delle ulteriori richieste sul giudizio dibilanciamento delle circostanze (venendo invocata la prevalenza delle circostanzealla persona offesa, derivante non solo dalle percosse e lesioni in sé ma da tuttoil contesto di vita militare, familiare e processuale che ne è scaturito, nonché suiprecedenti disciplinari dell’imputato per scarso rendimento ed altro, sul fatto chele condotte sono plurime e di particolare gravità visto il contesto familiare in cuisi sono sviluppate, sulla circostanza che il prevenuto non ha mai ammessoneanche un minimo di responsabilità delle proprie azioni e che il comportamentoprocessuale, al di là di un apparente formalismo si è rivelato poco consono ad unuomo delle [OSCURATO:PERSONA] con il grado di [OSCURATO:PERSONA] (si fa riferimento allafrase pronunciata ad alta voce dopo la lettura del dispositivo di appello “civedremo in Cassazione”). E a fronte di un iter motivazionale del tutto logico egiuridicamente corretto sulla continuazione tra i reati, che rileva che non èpossibile riconoscere il vincolo fra i due episodi, di percosse e lesione aggravatesub a) e b) del 2020, e quello di percosse aggravate del 2021, sia per la distanzatemporale che per il fatto che quest’ultimo ha una sua autonoma ragione ed ècollocato temporalmente in occasione di una visita in banca.1.5. Infine, inammissibile è l’ultimo motivo di impugnazione sullaquantificazione del risarcimento dovuto (sul punto la Corte militare di appellorileva che la condanna statuita in forma equitativa «obiettivamente, è ridotta giàdavvero al minimo rispetto alle umiliazioni subite dalla XXXXX nel corso deglianni di convivenza matrimoniale»).In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorsoper cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa,sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamentidiscrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare laliquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, dellagravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì darendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare cherappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, B.,Rv. 288231; conf.: Sez. 3, n. 3912 del 1991, Rv. 186780).2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Considerata la tipologia dei reati, va disposto l’oscuramento dei dati come dadispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.