CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2021
Cassazione n. 04653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del PG FULv ID flLo c, e E Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 aprile 2021 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta (depositata via PEC il 26.3.2021) di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2020, definitiva il 2 febbraio 2021, con la quale Ylli era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente aveva chiesto la previa correzione dell'errore materiale ex art.130 cod. proc. pen. della parte dispositiva della sopra citata sentenza nella parte in cui non era stato indicato alcun termine per il deposito della motivazione, mentre nella parte motiva del provvedimento era stato indicato il termine di giorni novanta. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il dispositivo doveva prevalere sulla parte motiva, in quanto doveva considerarsi l'atto con il quale giudice aveva estrinsecato la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione aveva svolto solo una funzione esplicativa della decisione adottata; che, pertanto, il fatto che nella parte motiva della sentenza era stato indicato il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione doveva considerarsi un mero refuso di stampa; che, in ogni caso, la difesa non aveva allegato alcuna causa di forza maggiore o di caso fortuito, che avrebbe determinato il mancato rispetto del termine per impugnare la sentenza di condanna; che, inoltre, la richiesta di remissione in termini appariva inammissibile, in quanto tardiva. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che non poteva essere applicato automaticamente il principio secondo il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, dovesse attribuirsi prevalenza al primo, posto che tale principio doveva essere contemperato con la concreta situazione di fatto. Nel caso di specie, il giudice della cognizione aveva fornito nella parte motiva della sentenza una idonea giustificazione circa il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, evidenziando la mole di lavoro dell'ufficio. Il ricorrente, quindi, (rri ritiene che tale valutazione non poteva essere superata dal fatto che nella parte dispositiva della sentenza non fosse stato indicato alcun termine. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente evidenziato che la richiesta di rimessione in termini fosse tardiva, senza considerare che il dies a quo dal quale far decorrere il termine di giorni dieci di cui all'art. 175 cod. proc. pen. non poteva considerarsi il giorno in cui, su richiesta della difesa, la cancelleria aveva trasmesso la sentenza di condanna, ma il giorno in cui era stato notificato l'ordine di esecuzione all'imputato, posto che solo in tale momento lo stesso si era reso conto dell'errore contenuto nel dispositivo della sentenza. In ogni caso, la difesa aveva argomentato e specificato le motivazioni che legittimamente l'avevano tratta in errore rispetto all'osservanza dei termini per l'impugnazione, posto che aveva allegato il fatto che la nomina a difensore di fiducia era intervenuta successivamente all'emissione della sentenza, che vi era stata l'impossibilità di accedere personalmente e fisicamente al fascicolo (anche in forza della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19) e che la sentenza aveva indicato nella parte motiva, fornendo sul punto una valida giustificazione, il termine di deposito di novanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di doglianza è privo di fondamento perché l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza (qualora la seconda non sia redatta, e letta, contestualmente al primo ex art. 544 comma 1 cod.proc.pen.) deve risolversi nella logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6 n. 7980 del 1/02/2017, Rv. 269375). Nel caso di specie, il dispositivo della sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non conteneva l'indicazione di alcun termine per il deposito della motivazione, con conseguente applicazione della regola di cui al comma 2 dell'art. 544 del codice di rito per cui la motivazione doveva essere depositata entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia, termine che risulta puntualmente rispettato il 23.12.2020, con conseguente scadenza del termine di trenta giorni per proporre impugnazione al 10 febbraio 2021 (essendo festivo il 31 gennaio). Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di correzione del preteso, inesistente, errore materiale del dispositivo, che sarebbe consistito nella mancata indicazione di un termine diverso e più lungo di quello ordinariamente fissato nell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen. 3. Anche il secondo motivo di doglianza, che censura l'omesso accoglimento dell'istanza del condannato di restituzione nel termine per l'impugnazione è infondato. In modo ineccepibile, l'ordinanza impugnata ha rilevato che l'istanza ex art.175 cod. proc. pen. era stata presentata soltanto il 26.3.2021, mentre lo stesso ricorrente ha dato atto di aver avuto conoscenza della sentenza (dalla cui motivazione risultava palese l'indicazione di un termine di deposito di 90 giorni, in contrasto col dispositivo) in data 11 gennaio 2021, ampiamente entro il termine - che si è visto essere quello del 1° febbraio 2021 - per presentare una tempestiva impugnazione. In realtà, il ricorso non allega, a supporto dell'istanza di restituzione nel termine per l'appello, alcun caso fortuito o ragione di forza maggiore impeditivi della proposizione di una tempestiva impugnazione, ma un errore di diritto nella individuazione del termine per proporre l'impugnazione stessa alla stregua di una corretta ricognizione giuridica della fattispecie concreta (che rendeva irrilevante l'indicazione del termine di deposito contenuto nella motivazione): ma tale errore non è idoneo a realizzare alcuna delle ipotesi previste dall'art. 175 comma 1 cod.proc.pen. (Sez. 4 n. 55106 del 18/10/2017, Rv. 271660, secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo; in argomento vedi anche, da ultima, Sez. 2, n. 13803 del 10/03/2021, Rv. 281033). 4. Al rigetto del ricorso deve seguire, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process