CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 31437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTOIl Questore di Mantova con provvedimento in data 13/04/2026, notificato il14/04/2026, ore 18:20, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all’art.6 della l. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva laconvalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diMantova con provvedimento depositato in data 16/04/2026, ore 14:10,convalidava il provvedimento del Questore.2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore di fiducia; con un primo motivo lamenta la violazione del diritto di difesaper inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all’interessato o al difensoreper presentare memorie prima della pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari, con palese violazione del diritto di difesa e conseguente nullità diordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen.; con un secondo motivo deducevizio di motivazione in relazione alla memoria difensiva trasmessa via PEC il16/04/20216 alle ore 11:16.Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.2. Costituisce ius receptum che il giudice, chiamato a convalidare ilprovvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autoritàdi P.S., ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario dellamisura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel terminedilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termineentro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentarememorie e deduzioni. Ne consegue che, Il mancato rispetto di tale terminedilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivoesercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità diordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) (ex plurimis, Sez.3, n.2471 del11/12/2007, dep.17/01/2008, Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009,dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3,n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 - 01).Nella specie, il provvedimento di convalida è stato emesso prima dellascadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorileeffettivamente; deve, tuttavia, rilevarsi che il difensore entro il termine inquestione e prima che il gip provvedesse alla convalida aveva depositato memoriadifensiva, così esercitando le sue facoltà difensive.Trova allora applicazione il principio di diritto secondo cui in tema di misureper prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalidadel provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazioneall'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima delloscadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti epresentare memorie; tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato leproprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - aventevalenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare lalegittimità dell'ordinanza di convalida. (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso,Rv. 280796 – 01, fattispecie in cui la Corte ha rilevato che il ricorrente, il qualeprima della convalida aveva fatto pervenire note scritte alla cognizione del giudice,non aveva allegato il concreto pregiudizio derivato dall'inosservanza del termine,con conseguente inammissibilità del ricorso).2.Il secondo motivo di ricorso è fondato.Il ricorrente, come già evidenziato, ha comprovato che risultava inviata econsegnata nell’interesse del Palmiotta una memoria difensiva, a mezzo PEC, indata 16/04/2026 alle ore 11:16 e, dunque, nel rispetto del termine di 48 ore dallanotifica del provvedimento questorile.Tale memoria non veniva valutata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale provvedeva allaconvalida, come già evidenziato, con provvedimento depositato il 16/04/2026, ore14:10, nel quale tale memoria non veniva menzionata nè venivano, comunque,affrontate le questioni sollevate dalla difesa.Il ricorrente aveva contestato con la memoria aspetti rilevanti e decisivi ai finidella ricostruzione dei fatti, aspetti che il [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha esaminato, cosìdeterminando una lesione sostanziale del diritto di difesa che si traduce in viziomotivazionale dl provvedimento.Va ricordato che questa Corte (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199;Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272009; Sez. 2, n. 14975 del16/03/2018, Rv. 272542, Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Rv. 267561)ha, in più occasioni, chiarito che l'omessa valutazione di memorie difensive nondetermina alcuna nullità ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito sianostate espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamenteconsiderate dal giudice cui sono rivolte.Ed è stato precisato che l'omessa trattazione di un argomento può fondare ilvizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività(in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv.267723: “Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentatíva dellasentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essereutilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesiabbiano carattere di decisività").3. La carenza motivazionale rilevata vizia l’ordinanza impugnata che va,dunque, annullata con rinvio perché il [OSCURATO:PERSONA] di merito provveda a sanare lacarenza motivazionale evidenziata; l’annullamento con rinvio determina lasospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuovavalutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esamela memoria pretermessa (Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Rv.247174 – 01.). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Mantova e sospendel'efficacia del provvedimento del Questore di Mantova del 13/4/2026,limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare ilpresente dispositivo al Questore di Mantova.Così deciso il 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]