CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 40438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 16 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del Tribunale di Torino del 30 aprile 2019 [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni. Con successivo decreto della Corte di appello di Torino del 9 settembre 2020 la durata della misura di prevenzione è stata ridotta ad anni due. Con sentenza n. 34924 emessa dalla Seconda ezione di questa Corte il 7/9/2021 è stato disposto l'annullamento con rinvio del decreto della Corte di appello, limitatamente al punto concernente l'omesso esame del motivo concernente la revoca dell'obbligo di soggiorno. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Torino ha revocato l'obbligo di soggiorno imposto a Cena. Inoltre, in motivazione, per quanto rileva in questa Sede, ha ritenuto inammissibile, in quanto estranea al perimetro del giudizio di rinvio, la richiesta di revoca della misura di prevenzione avanzata da Cena con memoria depositata il 7 febbraio 2023 sulla base della sopravvenuta sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 11 e 28 d.lgs. n. 159 del 2011 rilevando: i) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la competenza a provvedere sulla richiesta di revoca della misura di prevenzione personale spetta alla Corte di appello; ii) che, per effetto dell'annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio poteva, dunque, provvedere ad un nuovo esame dei fatti in quanto investito del medesimo potere che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato; iii) che la giurisprudenza di questa Corte riconosce la rilevanza sul giudizio di pericolosità della sopravvenuta assoluzione del proposto. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in considerazione della formazione progressiva del giudicato, applicabile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione, conseguente alla pronuncia rescindente ed all'autonomia del punto oggetto del successivo giudizio di rinvio (si richiama, tra le altre, Sez. U, Agnese). 4. Il ricorrente ha depositato memoria contenente un motivo nuovo con il quale ha illustrato ulteriormente le ragioni poste a fondamento del ricorso. In particolare, ha insistito sulla proponibilità ed ammissibilità della richiesta di revoca della misura di prevenzione nell'ambito del giudizio di rinvio. Ha, inoltre, rilevato che nel giudizio rescindente la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto laddove, nel valutare l'inammissibilità del motivo di ricorso concernente il giudizio di pericolosità fondato sulla responsabilità del Cena per il furto in abitazione, ha affermato che in relazione a tale reato il Cena è stato condannato con sentenza irrevocabile, mentre, in realtà, era pendente il giudizio di appello. Ha, infine, aggiunto che, nonostante tale erronea motivazione, il dispositivo della sentenza rescindente non contiene alcuna statuizione di inammissibilità del motivo in questione, essendosi la Corte limitata all'annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad esaminare la richiesta di revoca, posto che, peraltro, in materia di prevenzione, non è consentito il ricorso straordinario per errore di fatto. In alternativa, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe potuto disporre lo stralcio dell'istanza e la separazione dal giudizio di rinvio. ricorrente ha, infine, depositato memoria di replica in cui, nell'insistere nell'accoglimento del ricorso, ha dedotto l'irrilevanza dell'istituto del giudicato progressivo nella fattispecie in esame dovendosi accordare prevalenza all'esigenza di un costante aggiornamento del giudizio di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale, escludendo dal perimetro del giudizio di rinvio l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non è incorsa nella dedotta violazione di legge. Va, infatti, considerato che nel giudizio rescindente il Cena aveva dedotto due motivi: 1) con il primo motivo censurava la sua individuazione quale autore del furto di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, valutata ai fini del giudizio di pericolosità; 2) con il secondo motivo lamentava, invece, la carenza di motivazione da parte della Corte di appello sulla questione relativa alla mancata revoca dell'obbligo di soggiorno in quanto incompatibile con il suo impegno lavorativo. Con la sentenza di annullamento, la Seconda ezione di questa Corte ha accolto („( tale ultimo motivo ed ha ritenuto inammissibile il primo, in quanto di carattere rivalutativo, sollecitando una diversa ricostruzione in fatto di un furto per il quale egli aveva riportato condanna definitiva. Il ricorrente, nel sottolineare l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte allorché ha affermato che il Cena era stato condannato in via definitiva per detto furto, mentre, in realtà, era pendente il relativo giudizio di appello, ha fatto leva su tale errore e sulla non esperibilità da parte del sottoposto a misura di prevenzione del rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, per sostenere la deducibilità nel giudizio di rinvio della sopravvenuta assoluzione dal reato di furto e, conseguentemente, l'ammissibilità in detto giudizio dell'istanza di revoca della misura di prevenzione personale. 2.1 La tesi difensiva non è condivisibile. Occorre, innanzitutto, considerare che, come rilevato dalle Sezioni Unite, il giudicato di prevenzione, sebbene connotato da una stabilità inferiore rispetto a quella del giudizio di cognizione, determina degli 'effetti preclusivi di maggiore o minore intensità a secondq della natura della misura applicata. Si è, infatti, affermato che in relazione alla decisione applicativa della misura di prevenzione personale, il giudicato ha una connotazione "debole" ed opera rebus sic stantibus. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, che riprende pressoché alla lettera il testo dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, è consentita in ogni tempo la revoca o la modifica della misura quando siano cessate o mutate le cause che l'hanno giustificata (cfr. Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. U, Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474, in motivazione). Diversamente, con riferimento alle misure di prevenzione reale, si è sostenuta la tendenziale stabilità del giudicato correlata alla introduzione, con l'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, del rimedio della revocazione della confisca e dei casi specifici in cui l'interessato può dedurre una anomalia genetica del provvedimento ablatorio (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). 2.2 Ad avviso del Collegio, siffatto effetto preclusivo può operare anche nell'ipotesi in cui, per effetto di una sentenza di annullamento parziale del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, emessa dalla Corte di cassazione, si determini un restringimento dei limiti oggettivi del giudizio ai punti specifici interessati dalla pronuncia rescindente. In tal caso, infatti, la cognizione del giudice del rinvio è limitata, oltre che alla decisione della questione in relazione alla quale è stata emessa la sentenza rescindente, anche alla decisione delle questioni che presentino con la prima uno stretto vincolo di interdipendenza logico-giuridica, sussistente allorché la valutazione della questione oggetto del giudizio di rinvio implica necessariamente il riesame delle questioni alla prima sostanzialmente connesse. Applicando tale criterio ermeneutico alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che poiché il giudizio di rinvio era limitato alla questione relativa alla omessa motivazione sulla richiesta di revoca dell'obbligo di soggiorno per la sua incompatibilità con l'attività lavorativa del Cena, la questione relativa all'eventuale vizio genetico del giudizio di pericolosità è stata legittimamente considerata inammissibile dalla Corte territoriale, trattandosi di questione priva di alcuna connessione sostanziale con quella oggetto dell'annullamento parziale e, dunque, preclusa nel giudizio di rinvio. Tale conclusione non priva di tutela il ricorrente il quale, sussistendone i presupposti, potrà attivare un autonomo procedimento di revoca della misura di prevenzione personale applicatagli ai sensi dell'art. 11 d. Igs. n. 159 del 2011. 2.3 Sotto altro profilo, rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile in quanto omette di confrontarsi criticamente con l'ulteriore piano argomentativo del decreto impugnato, avendo la Corte territoriale ritenuto non influente sul giudizio di pericolosità la sopravvenuta assoluzione definitiva dal reato di furto in quanto detto giudizio sarebbe fondato anche su altri elementi significativi della pericolosità attuale del ricorrente. Rileva, al riguardo, il Collegio che il ricorso appare silente rispetto a tale argomentazione, non deducendo alcuna censura al riguardo. 2.4 Alla luce delle considerazioni sopra esposte va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: in tema di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione in relazione al solo punto concernente la mancanza di motivazione sull'istanza di revoca dell'obbligo di soggiorno, nel giudizio di rinvio sono precluse le questioni diverse da quella cui si riferisce la sentenza rescindente e che non presentino con questa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il r