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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11411/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20587/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimati – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 20587/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1028 /20 21 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 31marzo 20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che Equitalia giustizia S.p.A. ricorre per cassazione, articolando due motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata che, in sede di appello, ha (parzialmente) accolto l’opposizione dispiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella esattoriale per la riscossione di crediti per spese di giustizia, all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio anche con Agenzia delle Entrate Riscossione e Ministero della Giustizia; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che avverso la medesima sentenza qui impugnata è stato proposto dal Ministero della Giustizia e da Agenzia delle Entrate Riscossione altro ricorso per cassazione, separatamente iscritto al numero 20225 del R.G. dell’anno 2021; è doverosa, nella vicenda illustrata, la riunione delle impugnazioni, praticabile anche su iniziativa officiosa, giusta il disposto dell’art. 335 del codice di rito; p.q.m.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20587/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimati – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 20587/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1028 /20 21 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 31marzo 20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che Equitalia giustizia S.p.A. ricorre per cassazione, articolando due motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata che, in sede di appello, ha (parzialmente) accolto l’opposizione dispiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella esattoriale per la riscossione di crediti per spese di giustizia, all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio anche con Agenzia delle Entrate Riscossione e Ministero della Giustizia; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che avverso la medesima sentenza qui impugnata è stato proposto dal Ministero della Giustizia e da Agenzia delle Entrate Riscossione altro ricorso per cassazione, separatamente iscritto al numero 20225 del R.G. dell’anno 2021; è doverosa, nella vicenda illustrata, la riunione delle impugnazioni, praticabile anche su iniziativa officiosa, giusta il disposto dell’art. 335 del codice di rito; p.q.m. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di C
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