CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06433/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. (in luogo dell'art. 612 cod. pen.), è manifestamente infondato e generico in quanto ripetitivo, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 629 cod. pen., in considerazione della raggiunta prova degli elementi costituivi del delitto di estorsione tanto sul piano oggettivo quanto sul versante psicologico, costituiti dalle condotte violente e minatorie del Busuito verso i propri genitori e determinanti negli stessi uno stato di coazione tale da assecondare le richieste del figlio, con ingiusto profitto per quest'ultimo e relativo danno alle pp.00.); che, peraltro, tali doglianze - oltre ad essere reiterative - sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec