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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38296/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che le due ragioni di ricorso proposte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] - volte a sostenere vizi della motivazione del provvedimento impugnato, che determinerebbero la necessità di assolvere la ricorrente, o, quanto meno, di rivalutare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti del reato di furto di energia elettrica contestatole e di ritenerlo prevalente - sono entrambe inammissibili perchè genericamente formulate, carenti del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e strutturate secondo ragioni che esLlano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione.

Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che le due ragioni di ricorso proposte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] - volte a sostenere vizi della motivazione del provvedimento impugnato, che determinerebbero la necessità di assolvere la ricorrente, o, quanto meno, di rivalutare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti del reato di furto di energia elettrica contestatole e di ritenerlo prevalente - sono entrambe inammissibili perchè genericamente formulate, carenti del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e strutturate secondo ragioni che esLlano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione. Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembr
Sentenza Cassazione n. 38296/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris