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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 34186/2026

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g da: SavanellipaveriO.)[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/02/2026 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva; COAVisti gli atti e il provvedimento impugnato con il quale la Corte di appello di Catania - Sezione Misure di prevenzione, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Catania che ha applicato a Stefano SavanelICS la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi, con l'obbligo di versamento della cauzione; letti il ricorso e la memoria; rilevato che: con l'unico motivo di censura si lamenta l'illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato in relazione a specifici punti reputati qualificanti ai fini della descrizione della pericolosità sociale del proposto; nella sostanza, pertanto, si denunciano vizi di motivazione, visto che il ricorso ripercorre alcuni dati ed episodi ritenuti rilevanti nel provvedimento rispetto ai quali viene proposta una alternativa lettura di merito; ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte di appello che pronuncia in sede di impugnazione di merito avverso il provvedimento di primo grado è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge; il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
g da: SavanellipaveriO.)[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/02/2026 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva; COAVisti gli atti e il provvedimento impugnato con il quale la Corte di appello di Catania - Sezione Misure di prevenzione, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Catania che ha applicato a Stefano SavanelICS la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi, con l'obbligo di versamento della cauzione; letti il ricorso e la memoria; rilevato che: con l'unico motivo di censura si lamenta l'illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato in relazione a specifici punti reputati qualificanti ai fini della descrizione della pericolosità sociale del proposto; nella sostanza, pertanto, si denunciano vizi di motivazione, visto che il ricorso ripercorre alcuni dati ed episodi ritenuti rilevanti nel provvedimento rispetto ai quali viene proposta una alternativa lettura di merito; ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte di appello che pronuncia in sede di impugnazione di merito avverso il provvedimento di primo grado è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge; il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M
Decreto Cassazione n. 34186/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris