CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 18401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 07/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 01/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., con la recidiva ex art. 99 comma quarto in relazione al comma secondo nr. 1 e 2 cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tale doglianza, oltre ad essere assolutamente generica ed inconferente, risulta finanche meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte della Corte territoriale, la quale - con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, che hanno saldato ed integrato la motivazione del Tribunale - ha correttamente dedotto l'elemento soggettivo del reato in considerazione del fatto che il ricorrente non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile circa l'eventuale legittima detenzione del telefono cellulare (di provenienza furtiva) rinvenuto nella sua disponibilità, in ossequio peraltro a consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/20