CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06146/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023, con riferimento all’ordinanza n. 26347 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 7.09.2022nel giudizio proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del29 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. il sig. [OSCURATO:PERSONA] con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] premetteva che; - con provvedimento del 10.08.2023, la Corte Suprema di Cassazione aveva comunicatola fissazione per l’adunanza in camera Oggetto: Correzione errore materiale di consiglio del giorno 29.11.2023, invitando i difensori delle parti a depositare in via telematica delle sintetiche memorie illustrative non oltre 10 giorni prima dell’adunanza; - che, invero, nessun ricorso avverso l’ordinanza n. 26347 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 7.09.2022, è stato iscritto a ruolo al n. 5343/2023 R.G. dal procuratore del dott. [OSCURATO:PERSONA]; -che, dunque, probabilmente per un mero errore, la cancelleria ha iscritto a ruolo il ricorso presentato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e già definito con la citata ordinanza; -chiedeva, pertanto di voler procedere alla cancellazione dal ruolo del predetto ricorso iscritto al n. 5343/2023 R.G. 2.La procura generale di Catania il 4.2.2023 ha segnalato, invece, che: -con ordinanza n. 26347, depositata il 7 settembre 2022, la prima sezione civile di questa Corte ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte di Appello di Catania n. 2150 /2019 , condannando, tra l'altro, il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità; - la controricorrente era stata ammessa al patrocini o a spese dello Stato in vista del giudizio di legittimità con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati diCatania del 28 gennaio 2020; - l a Corte di Appello di Catania, con decreto trasmess o a questo Ufficio per il visto in data 2 febbraio 2023, ha liquidato le spese in favore del procuratore dellacontroricorrente; - l 'ordinanza della Suprema Corte avrebbe dovuto prevedere, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, che il pagamento delle spese poste a carico del soccombente sia eseguito a favore dello Stato, e la relativa omissione integraun'ipotesi di errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Cass. 9 marzo 2018, n. 5824).[OSCURATO:PERSONA] 3.Considerato che il ricorso dell a procura generale di Catania per correzione deve essere accolto, in quanto ilprovvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio pubblicopostula per legge (art. 133 d.P.R. n. 115/2012) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e in tali casil'omissione integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c . (v. Cass. , n. 11416/2012, Cass., n. 1639 /20 11 ; Cass., n.5824/2018 ; Cass. , n. 15817/2019; Cass., n.14688/2023). Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., n. 26566/2023; Cass. , n. 12184/2020)). P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 26347/2022 sia corretto con l'aggiunta, dopo la locuzione" di cui € 200 per spese", delle seguenti parole: "Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato a favoredello Stato". Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassa