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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09769/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa con la quale [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano stati condannati per plurime violazioni di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, a mezzo del loro difensore, e ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e al giudizio di penale responsabilità (tutti), al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. (Hacham e Nichifor) al diniego di riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Qantar). [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili perché diretti a chiedere un terzo grado di merito e a prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove non consentita in questa sede.

L'inammissibilità deriva altresì dalla mera ripetizione delle medesime censure già devolute al giudice del merito e da quel giudice disattese con motivazione immune da rilievi sindacabili in questa sede.

La sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, è pervenuta all'affermazione della responsabilità penale degli attuali ricorrenti per le singole contestazioni di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti cocaina e marijuana e hashish sulla scorta del contenuto chiaro, e qui non rivisitabile, delle conversazioni telefoniche intercettate, da sequestri di droga, da servizi di osservazione, da arresti in flagranza e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti, compendio probatorio che ora i ricorrenti contestano chiedendo una sua rivalutazione.

Quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio che non era stata devoluta al giudice dell'impugnazione e non può essere devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678).

Quanto al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 esso è stato argomentato in ragione del quantitativo e della serialità delle condotte contestate, le modalità della condotta indicative di una fiorente attività di spaccio, da cui la corte territoriale ha tratto il convincimento che il fatto non fosse di minima offensività.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018.

M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

La motivazione della corte territoriale è congrua ed è corretta in diritto.

Anche il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi è stato correttamente motivato (pag. 33).

Né, peraltro, il ricorrente evidenzia quali elementi positivi di valutazione sarebbe sussistenti ai fini del riconoscimento delle menzionate attenuanti.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa con la quale [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano stati condannati per plurime violazioni di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, a mezzo del loro difensore, e ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e al giudizio di penale responsabilità (tutti), al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. (Hacham e Nichifor) al diniego di riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Qantar). [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili perché diretti a chiedere un terzo grado di merito e a prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove non consentita in questa sede. L'inammissibilità deriva altresì dalla mera ripetizione delle medesime censure già devolute al giudice del merito e da quel giudice disattese con motivazione immune da rilievi sindacabili in questa sede. La sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, è pervenuta all'affermazione della responsabilità penale degli attuali ricorrenti per le singole contestazioni di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti cocaina e marijuana e hashish sulla scorta del contenuto chiaro, e qui non rivisitabile, delle conversazioni telefoniche intercettate, da sequestri di droga, da servizi di osservazione, da arresti in flagranza e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti, compendio probatorio che ora i ricorrenti contestano chiedendo una sua rivalutazione. Quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio che non era stata devoluta al giudice dell'impugnazione e non può essere devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678). Quanto al diniego di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 esso è stato argomentato in ragione del quantitativo e della serialità delle condotte contestate, le modalità della condotta indicative di una fiorente attività di spaccio, da cui la corte territoriale ha tratto il convincimento che il fatto non fosse di minima offensività. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». La motivazione della corte territoriale è congrua ed è corretta in diritto. Anche il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi è stato correttamente motivato (pag. 33). Né, peraltro, il ricorrente evidenzia quali elementi positivi di valutazione sarebbe sussistenti ai fini del riconoscimento delle menzionate attenuanti. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gen
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