CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 27395/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21465/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Avignonesi n. 5, presso lo studio Soprano, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1124/08/15, depositata il 06/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -IVA - Cessione di oro -Regime applicabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1124/08/15 del 06/02/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP) n. 477/03/11, che aveva accolto il ricorso di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, IP) avverso un atto di irrogazione sanzioni, con il quale veniva contestata alla società contribuente la omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura infedele per operazioni a fini IVA relative all’anno d’imposta 2007; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del regime IVA applicabile alla cessione di rottami d’oro destinati alla fusione, scontando secondo AE il regime ordinario e non già quello della cd. inversione contabile (reverse charge); 1.2. la CTR respingeva l’appello di AE osservando, tra l’altro, che: a) la società contribuente era in possesso di ogni requisito o autorizzazione di legge; b) non risultava in atti «elemento di prova contraria, in ordine agli acquisti effettuati, che gli stessi fossero di materiali e/o oggetti diversi da quelli per i quali viene ammesso il regime del reverse charge», sicché «voler modificare l’applicazione del detto regime fiscale in quello dell’IVA ordinaria non trova giustificazione plausibile alcuna da parte dell’Ufficio»; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. IP resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione dell’art.2700 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di considerare che non sarebbe contestato tra le parti che le cessioni abbiano ad oggetto in misura marginale rottami d’oro, ma soprattutto oro usato e semilavorati, con conseguente necessaria applicazione della disciplina IVA ordinaria; 1.1. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente invertito l’onere probatorio, ponendolo a carico di AE; 1.2. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 17, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendo stato provato che gli oggetti di oro usati per i quali v’è stata cessione siano equivalenti al materiale d’oro o ai semilavorati contemplati dalla disposizione citata; 2. i tre motivi possono essere unitariamente considerati, involgendo l’esame di problematiche similari, e sono complessivamente fondati nei termini di cui appresso si dirà; 2.1. ai sensi dell’art. 17, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, «(…) per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato»; 2.2. orbene, secondo unarecente sentenza di questa Corte, «il regime dell'inversione contabile previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, trova fondamento, secondo la disciplina unionale cui quella interna è conformata, nell'esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore dell'oro che forma oggetto della fornitura; pertanto, ai fini dell'applicabilità del predetto regime, in luogo di quello diverso del margine concernente il commercio degli oggetti di occasione, è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo, che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma» (Cass. n. 11927 del 06/05/2021; conf. Cass. n. 11106 del 06/04/2022); 2.2.1. in buona sostanza, come chiarisce la motivazione di Cass. n. 11927 del 2021, cit., ciò che rileva ai fini dell’applicazione del regime del reverse charge è che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma; in caso contrario, trova applicazione il diverso regime del margine; 2.3. nel caso di specie, non è contestato che oggetto di cessione siano soprattutto semilavorati e oggetti di oro usati, tuttavia la CTR non ha accertato l’effettiva esistenza dei richiesti requisiti di purezza dell’oro e nemmeno se i menzionati preziosi siano o meno (in tutto o in parte) direttamente funzionali al consumo ovvero debbano essere adoperati per la fusione e realizzazione di altri prodotti; 2.4. inoltre, il giudice di appello ha erroneamente invertito l’onere probatorio, ponendolo in capo all’Amministrazione finanziaria piuttosto che alla società contribuente, la quale sostiene l’applicabilità del regime speciale del reverse charge, diverso da quello ordinario; 3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria re