CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2000
Cassazione n. 31192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0506D22) nato il 07/11/2000 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 4740/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato le modalità della condotta, là dove l'imputato aveva violato la custodia detentiva portando con sé un coltello dotato di una lama di cm. 8; Ritenuto, infine, che le firLertunty censure relative alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio sono aspecifiche, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con cui il ricorrente non mostra di confrontarsi. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il rico P.Q.M