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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03826/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03LFVN8 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Roma che lo ha condannato ala pena di nove mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e porto illecito di strumenti atti ad offendere, previsto dall'art. 4 L. 110/75.

2. Considerato che il motivo di ricorso unico proposto denuncia il vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con argomenti meramente reiterativi della doglianza già proposta in sede di gravame, adeguatamente disattesa: il giudice di merito ha motivato la propria prognosi sfavorevole in merito alla concedibilità del beneficio valorizzando il dato di fatto dell'essersi l'imputato sottratto ad una misura cautelare emessa nei suoi confronti, oltre che la personalità non affidabile complessivamente evincibile dagli elementi noti sul suo stile di vita.

Tale valutazione appare scevra da aporie logiche e legata ad un'analisi degli aspetti concreti rilevanti, che, per essere priva di iati argomentativi o di travisamenti, neppure denunciati, è sottratta al sindacato di legittimità.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03LFVN8 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Roma che lo ha condannato ala pena di nove mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e porto illecito di strumenti atti ad offendere, previsto dall'art. 4 L. 110/75. 2. Considerato che il motivo di ricorso unico proposto denuncia il vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con argomenti meramente reiterativi della doglianza già proposta in sede di gravame, adeguatamente disattesa: il giudice di merito ha motivato la propria prognosi sfavorevole in merito alla concedibilità del beneficio valorizzando il dato di fatto dell'essersi l'imputato sottratto ad una misura cautelare emessa nei suoi confronti, oltre che la personalità non affidabile complessivamente evincibile dagli elementi noti sul suo stile di vita. Tale valutazione appare scevra da aporie logiche e legata ad un'analisi degli aspetti concreti rilevanti, che, per essere priva di iati argomentativi o di travisamenti, neppure denunciati, è sottratta al sindacato di legittimità. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 03826/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris