CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Salemme e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 4814/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 16 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato chePoste [OSCURATO:SOCIETA]. chiese al Tribunale di Napoli di accertare cheGennaro [OSCURATO:PERSONA] occupava sine titulo un immobile (sito in Napoli, allaNumero registro generale 11233/2023Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 24288/2026Data pubblicazione 31/07/2026discesa [OSCURATO:PERSONA] ai due frati, n. 1), temporaneamente allo stessoconcesso quale dipendente della società, con condanna del convenutoal rilascio del bene ed al pagamento di un’indennità di occupazione;nel resistere, [OSCURATO:PERSONA] dedusse di detenere il cespite in forzadi contratto di locazione stipulato il 30 giugno 1992 con il DopolavoroP.T. di Napoli, ente di diritto privato, contratto mai oggetto di disdettada parte della società attrice, subentrata nel rapporto quale nuovatitolare del diritto di proprietà sul bene;all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Napoli accolse inmaniera integrale le domande attoree;sull’appello interposto dall’originario convenuto, la decisione inepigrafe indicata ha rigettato le domande di rilascio dell’immobile e dirisarcimento del danno;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per un motivo;resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA];ambedue le parti depositano memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato chel’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione«dell’art. 33 del d.m. 19 luglio 1984, previsto dall’art. 9 della legge 10febbraio 192, n. 39, nonché degli artt. 1571 e ss. cod. civ.»;ad avviso di parte ricorrente, il rapporto originariamente sorto conil Dopolavoro P.T. era disciplinato dal regime transitorio stabilito dald.m. 19/07/1984, sicché, in mancanza di un atto costitutivo di unnuovo rapporto, doveva ritenersi terminato alla scadenza del secondotriennio, limite massimo di durata normativamente fissato, ed eracomunque collegato alla durata del rapporto di servizio intercorso conil [OSCURATO:PERSONA], cessato alla data del 30 maggio 2003;il motivo è inammissibile;r.g. n. 11233/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 11233/2023Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 24288/2026Data pubblicazione 31/07/2026la Corte partenopea ha qualificato la scrittura privata del 30 giugno1992, denominata «atto di concessione di locali ad uso alloggio diservizio», come un ordinario contratto di locazione ad uso abitativo (enon come una concessione amministrativa) in ragione della naturaprivatistica dell’ente concedente in godimento l’immobile (il DopolavoroP.T.): ha pertanto ritenuto l’applicabilità della legge 27 luglio 1978, n.392, quanto ai limiti vincolistici di durata, e, stante la sequenza diintervenuti rinnovi taciti, individuato nel 30 giugno 2024 la data finaledi cessazione del rapporto contrattuale;il dictum qui gravato riposa, dunque, sulla ravvisata naturaprivatistica dell’ente Dopolavoro P.T.: argomentazione avverso la qualeil ricorso non svolge alcuna considerazione critica, tampoco nei terminipuntuali e pertinenti richiesti dall’art. 366, primo comma, num. 4, delcodice di rito;la doglianza sollevata, infatti, reitera l’apodittico assunto dellaapplicabilità alla vicenda della disciplina dettata dal d.m. 19/10/1984,senza affrontare la tematica della qualificazione soggettiva dell’enteconcedente, fulcro della sussunzione della vicenda nell’àmbito delcontratto di locazione: essa, in definitiva, non si confronta con la ratiodecidendi della impugnata sentenza;il ricorso è pertanto inammissibile;il regolamento delle spese di legittimità segue la soccombenza, conanticipo resa;presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, commi1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;r.g. n. 11233/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 11233/2023Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 24288/2026Data pubblicazione 31/07/2026p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori,fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore degli Avv.tiAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticiporesa;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 24 giugno 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 11233/2023 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]