CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale dii Palermo, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi otto di reclusione ed euro 203 di multa in relazione a ipotesi di cui all'art.624 bis cod.proc.pen., con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al bilanciamento tra circostanze attenuanti e la recidiva sul presupposto che non erano stati esplicitati gli argomenti in base ai quali la stessa fosse stata ricono- sciuta. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione e non indicante i punti sottoposti a censura. La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, laddove ha rappresentato come l'episodio in contestazione costituivi?. momento non trascurabile dell'escala- tion criminale del prevenuto, già condannato per plurimi episodi di furto e ricetta- zione e che anche nella fattispecie aveva palesato una elevato grado di spregiudi- catezza e di propensione a delinquere, in termini del tutto coerenti con la costante giurisprudenza di legittimità in materia (sez. U, n.35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838; sez.2, n.10988 del 7/12/2022, Antignano, Rv.284425). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere