CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05980/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1970; avverso la sentenza dell'8 giugno 2022 del Giudice di Pace di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Giudice di Pace di Firenze ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di minaccia e tentata diffamazione, entrambi commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e lo ha condannato alla pena di ottocento euro di multa; - che avverso detta sentenza l'imputato ha proposto appello, ma il Tribunale, qualificata l'impugnazione in termini di ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte; - che il ricorso, correttamente qualificato in termini di ricorso per cassazione (attesa la condanna alla sola pena pecuniaria: art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000), è inammissibile in quanto sottoscritto da avvocato non iscritto, al momento del ricorso (unico dato temporale rilevante: Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690), nell'albo degli avvocati cassazionisti; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2