Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:533
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
26 novembre 2008
Causa T‑284/07 P
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Ricevibilità – Invalidità – Domanda diretta alla convocazione di una commissione di invalidità – Competenza vincolata dell’APN»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione)
22 maggio 2007, causa F‑97/06, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato
alle spese.
Massime
1.
Impugnazione – Ricevibilità – Valutazione con riferimento alla controversia oggetto della causa – Parte rimasta parzialmente
o totalmente soccombente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9)
2.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Sindacato del Tribunale di primo grado sulla determinazione dell’oggetto del ricorso operata
dal Tribunale della funzione pubblica
[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]
3.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale di primo grado
sulla valutazione degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)
4.
Funzionari – Invalidità – Avvio del procedimento di invalidità
(Statuto dei funzionari, art. 78, primo comma; allegato VIII, art. 13, n. 1)
5.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)
6.
Funzionari – Invalidità – Avvio del procedimento di invalidità – Presupposti – Avvio su domanda dell’interessato – Competenza
vincolata dell’amministrazione
(Statuto dei funzionari, art. 78, primo comma; allegato VIII, art. 13, n. 1)
1.
Dato che le condizioni di ricevibilità delle impugnazioni fissate dall’art. 9, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto
della Corte di giustizia si valutano unicamente con riferimento alla controversia oggetto della causa, una parte è legittimata
ad impugnare una sentenza del Tribunale della funzione pubblica che si basa su principi formulati da un’altra sentenza divenuta
definitiva, e ciò anche se, nella sentenza oggetto dell’impugnazione, il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato questioni
di diritto analoghe. Infatti, la circostanza che la motivazione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica divenuta
definitiva accolga un motivo non vieta all’autore di un’impugnazione ricevibile di contestare, in un’altra controversia, la
valutazione del Tribunale della funzione pubblica su un motivo analogo a quello esaminato nella sentenza divenuta definitiva.
Risulta inoltre dall’art. 9, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte che ad una parte basta essere rimasta
parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni per essere legittimata a proporre un’impugnazione dinanzi al Tribunale
di primo grado.
(v. punti 23-26)
Riferimento: Corte 5 ottobre 2000, cause riunite C‑432/98 P e C‑433/98 P, Consiglio/Chvatal e a. (Racc. pag. I‑8535, punti
22 e 24), e Tribunale della funzione pubblica 16 gennaio 2007, causa F‑119/05, Gesner/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta)
2.
La determinazione dell’oggetto del ricorso in una sentenza emanata dal Tribunale della funzione pubblica costituisce una questione
di diritto che può essere sottoposta alla valutazione del Tribunale di primo grado nell’ambito di un’impugnazione. Il ricorso
costituisce, al riguardo, l’atto introduttivo del giudizio nel quale le parti hanno l’obbligo di definire l’oggetto della
controversia.
(v. punti 33 e 34)
Riferimento: Corte 8 novembre 2007, causa C‑242/07 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑9757, punto 41), e Corte 18 dicembre
2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. I‑12041, punti 51‑57)
3.
Il giudice di primo grado, nella fattispecie il Tribunale della funzione pubblica, è il solo competente, da una parte, ad
accertare i fatti, eccetto nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo
che gli sono stati sottoposti, e, dall’altra, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo
il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto sottoposta, come
tale, al sindacato del Tribunale di primo grado, in quanto giudice dell’impugnazione. Un siffatto snaturamento deve risultare
in maniera manifesta dai documenti agli atti, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle
prove.
(v. punti 46 e 47)
Riferimento: Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(Racc. pag. I‑4429, punto 85); Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I‑8935, punti
107 e 108), e Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑252/06 P, Beau/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 45‑47)
4.
Il Tribunale della funzione pubblica non commette alcun errore di diritto fondandosi sull’art. 78, primo comma, dello Statuto
e sull’art. 13, n. 1, dell’allegato VIII dello Statuto per valutare la legittimità della domanda di un funzionario diretta
ad ottenere la convocazione di una commissione di invalidità. Infatti, dal tenore di tali disposizioni discende che un funzionario
di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura diritti a pensione, sia considerato dalla commissione di invalidità
colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale tale da rendergli impossibile esercitare funzioni corrispondenti
ad un impiego della sua carriera e che sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso le Comunità ha diritto, per
tutto il periodo d’inabilità, ad una indennità di invalidità. Al fine di garantire il carattere effettivo di tale diritto,
che può essere riconosciuto solo al termine del procedimento di invalidità, occorre considerare che esso comporta necessariamente,
per tale funzionario, il diritto di chiedere all’autorità che ha il potere di nomina l’avvio di detto procedimento.
(v. punti 65-67)
Riferimento: Corte 17 maggio 1984, causa 12/83, Bähr/Commissione (Racc. pag. 2155, punti 12 e 13), e Tribunale 26 febbraio
2003, causa T‑59/01, Nardone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑323, punti 31 e 32)
5.
Dato che, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza del Tribunale di primo grado è limitata alla valutazione della soluzione
giuridica data ai motivi discussi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, un argomento sollevato in un’impugnazione
che non sia stato fatto valere nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dev’essere respinto
in quanto irricevibile.
(v. punti 72 e 73)
Riferimento: Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 59); Corte
7 novembre 2002, cause riunite C‑24/01 P e C‑25/01 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. I‑10119, punto
62), e Corte 28 settembre 2006, causa C‑104/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI e Pucci (non pubblicata nella Raccolta, punto 40)
6.
L’autorità che ha il potere di nomina, una volta investita della domanda di un funzionario diretta ad ottenere l’avvio di
un procedimento di invalidità, è in linea di principio tenuta, conformemente alle disposizioni dell’art. 78 dello Statuto,
quali precisate dall’art. 13, n. 1, dell’allegato VIII dello Statuto, ad avviare il detto procedimento. Tali disposizioni
attribuiscono alla detta autorità una competenza vincolata, nel senso che essa è tenuta ad avviare il procedimento di invalidità
qualora accerti che ricorrono le condizioni previste da tali disposizioni. A questo proposito, ammettere che l’adizione della
commissione di invalidità sia una mera facoltà per l’amministrazione sarebbe in contrasto con le dette disposizioni, dato
che siffatte condizioni di adizione avrebbero l’effetto di privare di effettività il diritto riconosciuto al funzionario da
tali disposizioni. Di conseguenza, la detta autorità, che non è competente ad effettuare valutazioni di ordine medico, può
legittimamente respingere una domanda diretta ad ottenere la convocazione di una commissione di invalidità solo nel caso in
cui essa disponga di elementi obiettivi e non contestati tali da escludere che ricorrano le condizioni di fondo delle dette
disposizioni.
D’altro canto, non è contraddittorio constatare che l’autorità che ha il potere di nomina esercita una competenza vincolata
in materia di convocazione di una commissione di invalidità pur riconoscendo nel contempo che possono intervenire elementi
di valutazione nell’esercizio della stessa. Infatti, la detta autorità può legittimamente controllare se una delle condizioni
per l’esercizio della sua competenza vincolata non è soddisfatta, senza per questo disporre di un margine discrezionale.
(v. punti 78-82)