Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:256
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0062 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 26 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 98/6/CE – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “prezzo di vendita” – Vendita online – Spese forfettarie di trattamento in caso di un ordine totale di valore inferiore a un importo minimo – Esclusione di tali spese dal prezzo di vendita del prodotto interessato» Nella causa C‑62/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 23 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V. contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e N. Fenger, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V., da P. Wassermann, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, da J. Möller e P. Wagner, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e B.-R.

Killmann, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori ( GU 1998, L 80, pag. 27 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V. (Unione federale delle centrali e delle associazioni dei consumatori, Germania) (in prosieguo: il «BV») e JZ, che gestisce un negozio online, relativamente all’obbligo eventuale di includere, nel prezzo di vendita delle merci proposte sul sito Internet di quest’ultimo, delle spese forfettarie di trattamento dovute in caso di un ordine di valore inferiore a un importo minimo.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 2, 6 e 12 della direttiva 98/6 enunciano quanto segue: «(2) (…) la necessità di garantire ai consumatori un alto livello di protezione e l’obbligo per la Comunità [europea] di contribuirvi mediante azioni specifiche che forniscano sostegno ed integrino la politica perseguita dagli Stati membri ai fini di un’informazione precisa, trasparente e univoca dei consumatori in merito ai prezzi dei prodotti loro offerti; (…) (6) (…) l’obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura contribuisce in modo notevole al miglioramento dell’informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici; (…) (12) (…) una normativa comunitaria permette di assicurare un’informazione omogenea e trasparente a profitto dell’insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno (…)». 4 L’articolo 1 di tale direttiva è così formulato: «La presente direttiva ha lo scopo di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi». 5 L’articolo 2 di detta direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: a) “prezzo di vendita”: il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’[imposta sul valore aggiunto (IVA)] e di ogni altra imposta; (…)». 6 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva: «Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere non equivoci, agevolmente identificabili e facilmente leggibili. (…)».

Diritto tedesco 7 L’articolo 2, punto 3, della Preisangabenverordnung (regolamento sull’indicazione dei prezzi), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «PAngV»), così prevede: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…)

3. “prezzo complessivo”: il prezzo, compresa l’imposta sulla cifra d’affari e altri elementi del prezzo, che deve essere pagato per un prodotto o una prestazione». 8 L’articolo 3, paragrafo 1, della PAngV è così formulato: «Chi, in veste di imprenditore, propone ai consumatori beni o servizi oppure, in qualità di fornitore di beni o di servizi, li pubblicizza presso i consumatori indicandone il prezzo, deve indicare i prezzi complessivi». 9 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della PAngV: «(1) Chi, in veste di imprenditore, propone ai consumatori beni o servizi ai fini della conclusione di un contratto a distanza, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, deve indicare:

1. che i prezzi richiesti per i beni o i servizi includono l’[IVA] e altri elementi del prezzo, e

2. se sono dovute spese di trasporto, di consegna o di spedizione o altre spese supplementari. (2) Se sono dovute spese di trasporto, di consegna o di spedizione o altre spese supplementari, il loro importo deve essere indicato nei limiti in cui queste ultime possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 JZ commercializza, tramite il sito Internet www.staubsaugerservice.de, materiali di consumo, accessori e pezzi di ricambio per aspirapolvere.

Il 1 o giugno 2022 egli proponeva su tale sito sacchetti filtranti per aspirapolvere al prezzo di EUR 14,90, riportando le diciture «consegna gratuita in 24 ore in tutta la Germania» e «spedizione gratuita» nell’intestazione della pagina Internet. 11 A destra dell’indicazione del prezzo figurava un asterisco.

Spostando il cursore su quest’ultimo, appariva la seguente dicitura: «IVA inclusa più costi accessori».

L’indicazione del prezzo in quanto tale rimaneva invariata.

Cliccando sull’asterisco, il cliente veniva indirizzato verso una sottopagina del sito Internet contenente le seguenti informazioni: «Costi accessori (…) In funzione del valore delle merci, potrà essere addebitato un contributo forfettario per spese di gestione non rimborsabile di importo compreso tra EUR 3,95 (a partire da EUR 11 di valore delle merci) ed EUR 9 (al di sotto di EUR 11 di valore delle merci).

A partire da un valore delle merci pari ad EUR 29, tale contributo forfettario per spese di gestione/sovrapprezzo non si applica più in nessun caso». 12 Dopo aver aggiunto il prodotto nel suo carrello, il cliente vedeva apparire, quando consultava il contenuto di tale carrello, l’indicazione di un prezzo pari a EUR 14,90, nonché un importo di EUR 3,95, accompagnato dalla dicitura «Maggiorazione/riduzione: sovrapprezzo per piccole quantità (non applicabile a partire da un valore di acquisto di EUR 29)». 13 Ritenendo che tale indicazione di prezzo fosse sleale, il BV ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), volto, in particolare, a condannare JZ a cessare di proporre merci su Internet con indicazione dei prezzi nei quali non è incluso un contributo forfettario per spese di gestione.

Detto giudice ha accolto tale ricorso. 14 Su appello interposto da JZ, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) ha respinto il ricorso del BV, dichiarando che il contributo forfettario per spese di gestione, richiesto unicamente quando il valore complessivo dell’ordine, comprendente il prodotto di cui trattasi ed eventualmente altri prodotti, è inferiore a un determinato importo, deve essere indicato in modo separato, in quanto non costituisce un elemento del prezzo complessivo del prodotto di cui trattasi. 15 Il BV ha proposto ricorso per cassazione ( Revision ) avverso tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio.

Secondo tale giudice, la risposta alla questione se un contributo forfettario per spese di gestione, da cui il cliente è esentato unicamente se il valore del suo ordine supera un determinato importo, debba essere incluso nel prezzo di vendita di un’unità di prodotto, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, non risulta chiaramente dal tenore letterale di tale disposizione, che definisce il prezzo di vendita come il «prezzo finale per un’unità di prodotto», ma anche per «una determinata quantità del prodotto». 16 Richiamando la giurisprudenza della Corte secondo cui il prezzo di vendita di un prodotto deve comprendere necessariamente gli elementi inevitabili e prevedibili del prezzo, i quali sono obbligatoriamente a carico del consumatore e costituiscono la controprestazione pecuniaria per l’acquisto di tale prodotto, detto giudice si interroga, più precisamente, sul carattere inevitabile e prevedibile per il consumatore del contributo forfettario per spese di gestione di cui trattasi.

Esso tende a ritenere che tale contributo non debba essere incluso nel prezzo di vendita, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6.

Secondo detto giudice, il modo migliore per evitare che il consumatore sia indotto in errore consiste, da un lato, nell’indicare il prezzo di vendita, senza contributo forfettario per spese di gestione, e, dall’altro, nell’avvisare il consumatore che tale contributo è dovuto al di sotto di una certa soglia di ordine indicando il relativo importo. 17 In tali circostanze il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se nel prezzo di vendita da indicare per un’unità del prodotto, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva [98/6], debba essere incluso un contributo forfettario per spese di gestione, il quale viene meno solo nel caso in cui il valore complessivo dell’ordine superi un importo minimo».

Sulla questione pregiudiziale 18 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo di vendita» debba includere spese forfettarie di trattamento che, da un lato, variano a seconda dell’importo totale dell’ordine effettuato dall’acquirente del prodotto di cui trattasi nonché, eventualmente, di altri prodotti, e che, dall’altro, sono dovute unicamente se il valore complessivo di tale ordine è inferiore a un importo minimo. 19 Il prezzo di vendita è definito, conformemente all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, come il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta. 20 In quanto prezzo finale, il prezzo di vendita deve necessariamente comprendere gli elementi inevitabili e prevedibili di tale prezzo, che sono obbligatoriamente a carico del consumatore e che costituiscono la controprestazione pecuniaria per l’acquisto del prodotto interessato [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Contenitori a rendere), C‑543/21 , EU:C:2023:527 , punto 19 e giurisprudenza citata]. 21 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, da un lato, che vengono applicate spese forfettarie di trattamento nel solo caso in cui l’importo totale dei prodotti acquistati sia inferiore a un valore minimo.

Dall’altro, quando tali spese forfettarie sono dovute, il loro importo varia in funzione dell’importo totale dei prodotti acquistati. 22 Sebbene le spese forfettarie di trattamento siano comprese nella controprestazione pecuniaria connessa all’acquisto del prodotto di cui trattasi, esse non possono tuttavia essere considerate «obbligatoriamente» a carico del consumatore.

Infatti, quest’ultimo può evitare il pagamento di tali spese acquistando più prodotti, anche diversi, in modo da raggiungere il valore minimo richiesto.

Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se tale possibilità di evitare il pagamento delle spese forfettarie di trattamento sia reale, in considerazione in particolare dell’importo di tale valore minimo. 23 L’inclusione di tali spese nel «prezzo di vendita», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, potrebbe quindi compromettere il carattere definitivo di tale prezzo, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 20 della presente sentenza.

Pertanto, esse non devono essere incluse in tale nozione di «prezzo di vendita». 24 Tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 98/6, enunciati all’articolo 1 di quest’ultima, letto alla luce del considerando 6 di tale direttiva, vale a dire migliorare l’informazione dei consumatori e agevolare il raffronto dei prezzi di vendita dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di permettere a questi ultimi di procedere a scelte consapevoli.

A tal riguardo, il considerando 12 di detta direttiva precisa che quest’ultima mira ad assicurare un’informazione omogenea e trasparente a profitto dell’insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno. 25 Inoltre, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, letto alla luce del considerando 2 di quest’ultima, il prezzo di vendita dei prodotti offerti ai consumatori deve essere non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile, affinché l’informazione dei consumatori sia precisa, trasparente e univoca. 26 Nel caso di specie, da un lato, solo taluni acquisti del prodotto di cui trattasi sono soggetti a spese forfettarie di trattamento, ossia quando l’importo totale dell’ordine è inferiore a un importo minimo.

Dall’altro lato, possono essere applicate spese forfettarie di trattamento diverse in funzione dell’importo complessivo dell’acquisto.

In tali circostanze, l’inclusione dell’importo di tali spese nel prezzo di vendita del prodotto, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, esporrebbe i consumatori al rischio di effettuare confronti inesatti [v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Contenitori a rendere), C‑543/21 , EU:C:2023:527 , punto 26 ]. 27 Per contro, come rileva correttamente il giudice del rinvio, l’indicazione chiara dell’importo delle spese forfettarie di trattamento eventualmente applicabili, in modo separato e in aggiunta al prezzo di vendita del prodotto interessato, consente ai consumatori di valutare e di confrontare i prezzi di un prodotto e di procedere a scelte consapevoli sulla base di raffronti semplici, conformemente agli scopi perseguiti dalla direttiva 98/6, richiamati al punto 24 della presente sentenza, nonché nel rispetto del requisito di trasparenza e di univocità di tali prezzi, enunciato al considerando 2 di tale direttiva [v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Contenitori a rendere), C‑543/21 , EU:C:2023:527 , punto 27 ]. 28 In tale contesto, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, è in grado di sommare il prezzo del prodotto e l’importo delle spese forfettarie eventuali per determinare l’importo totale che è tenuto a pagare al momento dell’acquisto [v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Contenitori a rendere), C‑543/21 , EU:C:2023:527 , punto 28 ]. 29 In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo di vendita» non deve includere spese forfettarie di trattamento che, da un lato, variano a seconda dell’importo totale dell’ordine effettuato dall’acquirente del prodotto di cui trattasi nonché, eventualmente, di altri prodotti, e che, dall’altro, sono dovute unicamente se il valore complessivo di tale ordine è inferiore a un importo minimo stabilito dal venditore, purché tali spese siano chiaramente indicate e tale importo non sia fissato in modo da rendere in pratica inevitabile il pagamento di dette spese.

Sulle spese 30 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «prezzo di vendita» non deve includere spese forfettarie di trattamento che, da un lato, variano a seconda dell’importo totale dell’ordine effettuato dall’acquirente del prodotto di cui trattasi nonché, eventualmente, di altri prodotti, e che, dall’altro, sono dovute unicamente se il valore complessivo di tale ordine è inferiore a un importo minimo stabilito dal venditore, purché tali spese siano chiaramente indicate e tale importo non sia fissato in modo da rendere in pratica inevitabile il pagamento di dette spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0062 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 26 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 98/6/CE – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “prezzo di vendita” – Vendita online – Spese forfettarie di trattamento in caso di un ordine totale di valore inferiore a un importo minimo – Esclusione di tali spese dal prezzo di vendita del prodotto interessato» Nella causa C‑62/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 23 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V. contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e N. Fenger, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V., da P. Wassermann, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, da J. Möller e P. Wagner, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori ( GU 1998, L 80, pag. 27 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V. (Unione federale delle centrali e delle associazioni dei consumatori, Germania) (in prosieguo: il «BV») e JZ, che gestisce un negozio online, relativamente all’obbligo eventuale di includere, nel prezzo di vendita delle merci proposte sul sito Internet di quest’ultimo, delle spese forfettarie di trattamento dovute in caso di un ordine di valore inferiore a un importo minimo. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 2, 6 e 12 della direttiva 98/6 enunciano quanto segue: «(2) (…) la necessità di garantire ai consumatori un alto livello di protezione e l’obbligo per la Comunità [europea] di contribuirvi mediante azioni specifiche che forniscano sostegno ed integrino la politica perseguita dagli Stati membri ai fini di un’informazione precisa, trasparente e univoca dei consumatori in merito ai prezzi dei prodotti loro offerti; (…) (6) (…) l’obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura contribuisce in modo notevole al miglioramento dell’informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici; (…) (12) (…) una normativa comunitaria permette di assicurare un’informazione omogenea e trasparente a profitto dell’insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno (…)». 4 L’articolo 1 di tale direttiva è così formulato: «La presente direttiva ha lo scopo di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi». 5 L’articolo 2 di detta direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: a) “prezzo di vendita”: il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’[imposta sul valore aggiunto (IVA)] e di ogni altra imposta; (…)». 6 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva: «Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere non equivoci, agevolmente identificabili e facilmente leggibili. (…)». Diritto tedesco 7 L’articolo 2, punto 3, della Preisangabenverordnung (regolamento sull’indicazione dei prezzi), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «PAngV»), così prevede: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) 3.   “prezzo complessivo”: il prezzo, compresa l’imposta sulla cifra d’affari e altri elementi del prezzo, che deve essere pagato per un prodotto o una prestazione». 8 L’articolo 3, paragrafo 1, della PAngV è così formulato: «Chi, in veste di imprenditore, propone ai consumatori beni o servizi oppure, in qualità di fornitore di beni o di servizi, li pubblicizza presso i consumatori indicandone il prezzo, deve indicare i prezzi complessivi». 9 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della PAngV: «(1)   Chi, in veste di imprenditore, propone ai consumatori beni o servizi ai fini della conclusione di un contratto a distanza, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, deve indicare: 1. che i prezzi richiesti per i beni o i servizi includono l’[IVA] e altri elementi del prezzo, e 2. se sono dovute spese di trasporto, di consegna o di spedizione o altre spese supplementari. (2)   Se sono dovute spese di trasporto, di consegna o di spedizione o altre spese supplementari, il loro importo deve essere indicato nei limiti in cui queste ultime possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo». Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 JZ commercializza, tramite il sito Internet www.staubsaugerservice.de, materiali di consumo, accessori e pezzi di ricambio per aspirapolvere. Il 1 o giugno 2022 egli proponeva su tale sito sacchetti filtranti per aspirapolvere al prezzo di EUR 14,90, riportando le diciture «consegna gratuita in 24 ore in tutta la Germania» e «spedizione gratuita» nell’intestazione della pagina Internet. 11 A destra dell’indicazione del prezzo figurava un asterisco. Spostando il cursore su quest’ultimo, appariva la seguente dicitura: «IVA inclusa più costi accessori». L’indicazione del prezzo in quanto tale rimaneva invariata. Cliccando sull’asterisco, il cliente veniva indirizzato verso una sottopagina del sito Internet contenente le seguenti informazioni: «Costi accessori (…) In funzione del valore delle merci, potrà essere addebitato un contributo forfettario per spese di gestione non rimborsabile di importo compreso tra EUR 3,95 (a partire da EUR 11 di valore delle merci) ed EUR 9 (al di sotto di EUR 11 di valore delle merci). A partire da un valore delle merci pari ad EUR 29, tale contributo forfettario per spese di gestione/sovrapprezzo non si applica più in nessun caso». 12 Dopo aver aggiunto il prodotto nel suo carrello, il cliente vedeva apparire, quando consultava il contenuto di tale carrello, l’indicazione di un prezzo pari a EUR 14,90, nonché un importo di EUR 3,95, accompagnato dalla dicitura «Maggiorazione/riduzione: sovrapprezzo per piccole quantità (non applicabile a partire da un valore di acquisto di EUR 29)». 13 Ritenendo che tale indicazione di prezzo fosse sleale, il BV ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), volto, in particolare, a condannare JZ a cessare di proporre merci su Internet con indicazione dei prezzi nei quali non è incluso un contributo forfettario per spese di gestione. Detto giudice ha accolto tale ricorso. 14 Su appello interposto da JZ, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) ha respinto il ricorso del BV, dichiarando che il contributo forfettario per spese di gestione, richiesto unicamente quando il valore complessivo dell’ordine, comprendente il prodotto di cui trattasi ed eventualmente altri prodotti, è inferiore a un determinato importo, deve essere indicato in modo separato, in quanto non costituisce un elemento del prezzo complessivo del prodotto di cui trattasi. 15 Il BV ha proposto ricorso per cassazione ( Revision ) avverso tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio. Secondo tale giudice, la risposta alla questione se un contributo forfettario per spese di gestione, da cui il cliente è esentato unicamente se il valore del suo ordine supera un determinato importo, debba essere incluso nel prezzo di vendita di un’unità di prodotto, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, non risulta chiaramente dal tenore letterale di tale disposizione, che definisce il prezzo di vendita come il «prezzo finale per un’unità di prodotto», ma anche per «una determinata quantità del prodotto». 16 Richiamando la giurisprudenza della Corte secondo cui il prezzo di vendita di un prodotto deve comprendere necessariamente gli elementi inevitabili e prevedibili del prezzo, i quali sono obbligatoriamente a carico del consumatore e costituiscono la controprestazione pecuniaria per l’acquisto di tale prodotto, detto giudice si interroga, più precisamente, sul carattere inevitabile e prevedibile per il consumatore del contributo forfettario per spese di gestione di cui trattasi. Esso tende a ritenere che tale contributo non debba essere incluso nel prezzo di vendita, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6. Secondo detto giudice, il modo migliore per evitare che il consumatore sia indotto in errore consiste, da un lato, nell’indicare il prezzo di vendita, senza contributo forfettario per spese di gestione, e, dall’altro, nell’avvisare il consumatore che tale contributo è dovuto al di sotto di una certa soglia di ordine indicando il relativo importo. 17 In tali circostanze il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se nel prezzo di vendita da indicare per un’unità del prodotto, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva [98/6], debba essere incluso un contributo forfettario per spese di gestione, il quale viene meno solo nel caso in cui il valore complessivo dell’ordine superi un importo minimo». Sulla questione pregiudiziale 18 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo di vendita» debba includere spese forfettarie di trattamento che, da un lato, variano a seconda dell’importo totale dell’ordine effettuato dall’acquirente del prodotto di cui trattasi nonché, eventualmente, di altri prodotti, e che, dall’altro, sono dovute unicamente se il valore complessivo di tale ordine è inferiore a un importo minimo. 19 Il prezzo di vendita è definito, conformemente all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, come il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta. 20 In quanto prezzo finale, il prezzo di vendita deve necessariamente comprendere gli elementi inevitabili e prevedibili di tale prezzo, che sono obbligatoriamente a carico del consumatore e che costituiscono la controprestazione pecuniaria per l’acquisto del prodotto interessato [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Contenitori a rendere), C‑543/21 , EU:C:2023:527 , punto 19 e giurisprudenza citata]. 21 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, da un lato, che vengono applicate spese forfettarie di trattamento nel solo caso in cui l’importo totale dei prodotti acquistati sia inferiore a un valore minimo. Dall’altro, quando tali spese forfettarie sono dovute, il loro importo varia in funzione dell’importo totale dei prodotti acquistati. 22 Sebbene le spese forfettarie di trattamento siano comprese nella controprestazione pecuniaria connessa all’acquisto del prodotto di cui trattasi, esse non possono tuttavia essere considerate «obbligatoriamente» a carico del consumatore. Infatti, quest’ultimo può evitare il pagamento di tali spese acquistando più prodotti, anche diversi, in modo da raggiungere il valore minimo richiesto. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se tale possibilità di evitare il pagamento delle spese forfettarie di trattamento sia reale, in considerazione in particolare dell’importo di tale valore minimo. 23 L’inclusione di tali spese nel «prezzo di vendita», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, potrebbe quindi compromettere il carattere definitivo di tale prezzo, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 20 della presente sentenza. Pertanto, esse non devono essere incluse in tale nozione di «prezzo di vendita». 24 Tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 98/6, enunciati all’articolo 1 di quest’ultima, letto alla luce del considerando 6 di tale direttiva, vale a dire migliorare l’informazione dei consumatori e agevolare il raffronto dei prezzi di vendita dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di permettere a questi ultimi di procedere a scelte consapevoli. A tal riguardo, il considerando 12 di detta direttiva precisa che quest’ultima mira ad assicurare un’informazione omogenea e trasparente a profitto dell’insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno. 25 Inoltre, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, letto alla luce del considerando 2 di quest’ultima, il prezzo di vendita dei prodotti offerti ai consumatori deve essere non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile, affinché l’informazione dei consumatori sia precisa, trasparente e univoca. 26 Nel caso di specie, da un lato, solo taluni acquisti del prodotto di cui trattasi sono soggetti a spese forfettarie di trattamento, ossia quando l’importo totale dell’ordine è inferiore a un importo minimo. Dall’altro lato, possono essere applicate spese forfettarie di trattamento diverse in funzione dell’importo complessivo dell’acquisto. In tali circostanze, l’inclusione dell’importo di tali spese nel prezzo di vendita del prodotto, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, esporrebbe i consumatori al rischio di effettuare confronti inesatti [v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Contenitori a rendere), C‑543/21 , EU:C:2023:527 , punto 26 ]. 27 Per contro, come rileva correttamente il giudice del rinvio, l’indicazione chiara dell’importo delle spese forfettarie di trattamento eventualmente applicabili, in modo separato e in aggiunta al prezzo di vendita del prodotto interessato, consente ai consumatori di valutare e di confrontare i prezzi di un prodotto e di procedere a scelte consapevoli sulla base di raffronti semplici, conformemente agli scopi perseguiti dalla direttiva 98/6, richiamati al punto 24 della presente sentenza, nonché nel rispetto del requisito di trasparenza e di univocità di tali prezzi, enunciato al considerando 2 di tale direttiva [v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Contenitori a rendere), C‑543/21 , EU:C:2023:527 , punto 27 ]. 28 In tale contesto, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, è in grado di sommare il prezzo del prodotto e l’importo delle spese forfettarie eventuali per determinare l’importo totale che è tenuto a pagare al momento dell’acquisto [v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Contenitori a rendere), C‑543/21 , EU:C:2023:527 , punto 28 ]. 29 In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo di vendita» non deve includere spese forfettarie di trattamento che, da un lato, variano a seconda dell’importo totale dell’ordine effettuato dall’acquirente del prodotto di cui trattasi nonché, eventualmente, di altri prodotti, e che, dall’altro, sono dovute unicamente se il valore complessivo di tale ordine è inferiore a un importo minimo stabilito dal venditore, purché tali spese siano chiaramente indicate e tale importo non sia fissato in modo da rendere in pratica inevitabile il pagamento di dette spese. Sulle spese 30 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «prezzo di vendita» non deve includere spese forfettarie di trattamento che, da un lato, variano a seconda dell’importo totale dell’ordine effettuato dall’acquirente del prodotto di cui trattasi nonché, eventualmente, di altri prodotti, e che, dall’altro, sono dovute unicamente se il valore complessivo di tale ordine è inferiore a un importo minimo stabilito dal venditore, purché tali spese siano chiaramente indicate e tale importo non sia fissato in modo da rendere in pratica inevitabile il pagamento di dette spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris