CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a due reati (furto e furto in abitazione), separatamente giudicati in sede di cognizione. Secondo il predetto giudice, nonostante la sostanziale identità del bene giuridico protetto, le condotte apparirebbero autonome per modalità di realizzazione e tali, dunque, da non potersi riportare ad una anticipata unitaria deliberazione, essendo viceversa espressione di una generale propensione al crimine. 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo - mediante unico motivo - vizio della motivazione. La valutazione del giudice a quo sarebbe illogica, a cospetto di indicatori (alla sostanziale identità del bene giuridico protetto andrebbe aggiunta la contiguità spazio-temporale delle condotte) di per sé più che adeguati al riconoscimento dell'identità di disegno criminoso. Le modalità di consumazione sarebbero altresì similari, essendo i furti avvenuti entrambi in aree delimitate e incustodite (rispettivamente, un cantiere edile e una casa di abitazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Il riscontro della serie di elementi rilevanti, al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da motivazione non implausibile né travisata (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). 2. Ciò posto, l'ordinanza impugnata non incorre in questi ultimi vizi. Essa ha esaminato i titoli di condanna e ha rilevato l'assenza di elementi concreti, pur alla luce delle indicazioni difensive (omogeneità delle violazioni e loro carattere ravvicinato), per affermare che, al momento della ideazione del primo delitto, l'interessato avesse già - sia pure per linee generali - pianificato la commissione del successivo. Si è a cospetto di una valutazione di fatto, logica e argomentata, che supera dunque il vaglio di legittimità. 3. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. Il ricorrente deve essere per l'effetto condannato, aí sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s