CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 16469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza Vista l'istanza per correzione di errore materiale avanzata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 gennaio 2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza n. 2601/2023, emessa da questa Sezione all'udienza del 2 dicembre 2022, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 aprile 2022. Per mero errore materiale - rilevato dall'Ufficio - il nominativo del condannato in essa indicato è Giuseppe e non invece Giovanni, come risulta dalla acquisita certificazione anagrafica, sicchè deve procedersi alla correzione della sentenza nei termini suindicati. 2. E' altresì pervenuta, in data successiva alla decisione, nota del Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 17 luglio 2022, come da certificato del comune di Pagani allegato alla detta nota. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato, e il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez.6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.233636). Stante l'inesistenza giuridica della pronuncia, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, integra un errore di fatto assimilabile ad errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., al procedimento di correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013; Sez.2, n.7632 del 16/11/2017, dep.2018, Zagaria, Rv.272372). Con riferimento specifico al giudizio di legittimità, si è affermato che la sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato, giuridicamente inesistente, deve essere revocata in ragione della intervenuta dissoluzione del rapporto processuale, spettando a tale Giudice la relativa declaratoria (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330). Una più risalente pronuncia ha specificato che l'errore materiale può essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte di cassazione a prescindere dalle condizioni di legittimazione disciplinate dall'art. 625-bis, comma secondo, cod. proc. pen. che parifica, quanto ad iniziativa, quella del Procuratore Generale a quella del condannato che, nella specie, è inesistente (Sez.5, Pezzino, n.5210 del 13/01/2006, Rv.233636 ). Ne consegue che va in questa sede disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza applicativa della pena su richiesta, che era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per morte dell'imputato. 3. Stante la definitiva dissoluzione del rapporto processuale, non può essere assunta alcuna statuizione sulla confisca disposta dal Giudice di primo grado, in ordine alla quale eventuali terzi interessati potranno far valere le loro ragioni mediante incidente di esecuzione. La morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna non consente, difatti, al giudice d'appello o alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, atteso che l'art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato quale presupposto della relativa decisione (Sez. 3, n. 33429 del 04/03/2021, Ubi banca, Rv. 282477 - 02). Anche le Sezioni Unite di questa Corte, in epoca risalente, avevano precisato, sia pure in relazione al procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, che, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità (Sez. U, n. 30 dei 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245). A seguito del proscioglimentmer morte dell'imputato, che abbia disposto la confisca di beni di quest'ultimo, gli eredi dell'imputato, estranei al giudizio e quindi impossibilitati ad esperire qualunque mezzo di impugnazione avverso la decisione, sono legittimati ad agire, mediante incidente di esecuzione, per ottenere la restituzione, fermo restando che saranno in quella sede precluse valutazioni di merito in ordine al reato contestato (Sez. 2, n. 11834 del 30/01/2018, Laudonia, Rv. 272675). 4. Sono demandati alla cancelleria gli adempimenti di competenza. P.Q.M. Previa correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 2601/2023 emessa da questa Sezione in data 2 dicembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui nome deve intendersi "Giovanni", revoca la suddetta sentenza e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza emessa il 14/04/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso, il 01 fe