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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 settembre 2026

Cassazione n. 25100/2026

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l legale rappresentante, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica comeper legge- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Raccordi ForgiatiS.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., DecoverS.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Lattegra - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Guala PackS.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.s.a., tutte in persona deirispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rovero, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrenti -Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/2026nonché controMs S.r.l. in Liquidazione - intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 422/2025 depositatail 13/05/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] EuropeaS.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., Mo.tri.dalS.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Lattegra -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:SOCIETA]., , [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] AgriDaf S.s.a., [OSCURATO:PERSONA] + 1 s.p.a., quali interventrici successive, chiesero alTribunale di Torino la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso degli importi allastessa corrisposti a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica.2. [OSCURATO:PERSONA] (in seguito solo [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. resistette in giudizio alledomande.3.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4824 del 14/12/2022,accolse le domande e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso delle sommeincamerate a detto titolo in favore di ciascuna parte attrice, oltre interessidalla domanda al saldo.4. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò la sentenza di prime cure dinanzi alla Corted’appello di Torino.5.

Le appellate si costituirono, resistendo all’impugnazione.6.

La Corte territoriale ha, con la sentenza n. 422 del 13/05/2025,rigettato l’appello.7.

Avverso la pronuncia della Corte di merito propone ricorso percassazione, articolato su tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA]r.g. n. 16630/2025ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/20268.

Le imprese come sopra indicate, con la sola eccezione della MsS.r.l. in liquidazione (che è rimasta intimata), hanno resistito con duedistinti controricorsi, di cui uno proposto da [OSCURATO:PERSONA] + 1 S.p.a. e l’altro dallerestanti.9.

Tutte le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha trattenuto la causa in decisioneriservando il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso sono i seguenti:«1. erronea interpretazione ed applicazione delle norme e dei principidi diritto dell’unione europea in tema di efficacia delle direttive -violazione e falsa applicazione dell’art. 288 Tfue – art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ.2. erronea valutazione in merito alla sussistenza della legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA] mercato – violazione e falsa applicazione del principiodi effettività nel diritto dell’unione europea – violazione e falsaapplicazione dell’art. 14 T.u. accise – primo comma, n. 3 cod. proc.civ.3. erronea valutazione in merito alla illegittimità dell’addizionaleall’accisa sull’energia elettrica – violazione e falsa applicazionedell’art. 6 del d.l. n. 511/1998 (convertito in legge n. 20/1989 edell’art. 1.2 della direttiva n. 2008/118/CE – primo comma, n. 3 cod.proc. civ.; richiesta di sospensione del giudizio.».2.

Non è necessario, giusta quanto si va a esporre, dare contopartitamente delle censure.3.

Il ricorso era stato avviato a trattazione con le forme della propostadi definizione anticipata in considerazione dei numerosi precedenti dimerito, puntualmente elencati nella detta proposta (all’epoca diemanazione della proposta erano richiamate, in quanto giàpubblicate: Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642, 17645,28199, 24929, 28517, 28518, 28525, 28527 del 2025). [OSCURATO:SOCIETA]r.g. n. 16630/2025ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/2026ha chiesto la trattazione in via ordinaria e il ricorso è stato quindi,fissato in adunanza camerale non partecipata, stanti i numerosiprecedenti, anche in pubblica udienza, già resi, quindi in forma disentenza, da questa stessa Corte, in diverse sezioni e collegigiudicanti.4.

La richiesta di trattazione in forma collegiale, di cui all’atto di Irens.p.a. in data 15/12/2025, denominato quale rifiuto della proposta,non è stata supportata da alcun utile argomento idoneo a scalfirel’ormai consolidatosi orientamento di questa Corte, al quale il Collegiointende dare seguito.

Può tralasciarsi ‒ se non come notazionemarginale ‒ che, pur successivamente a detta richiesta di trattazionein via ordinaria [OSCURATO:SOCIETA]. ben avrebbe potuto, nell’ulteriore corso delgiudizio e prima dell’adunanza decisoria, rinunciare autonomamenteal ricorso, ai sensi dell’art. 390 codice di rito civile, affidandosi alladiscrezionalità giudiziale per la compensazione delle spese, posto chela rinuncia al ricorso non è un atto che debba essere accettato dallacontroparte e rimanendo nella discrezionalità giudiziale la decisionesull’applicabilità dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.5.

Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, inconseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dellanorma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass.nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguitegià almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527,28840, 28841, 29055, 31465, 31466 del 2025, o da Cass. 1918, 5480e 5962 del 2026), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente‒ ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. ‒fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportunacorrezione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorsooggi esaminato.

Al riguardo, è qui appena necessario ribadire che«l’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell’art. 6 del d.l. n. 511del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989)r.g. n. 16630/2025ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/2026- già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è statodichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale conla sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025… A seguito dellacaducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale)della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazionedell’effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia diillegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energiaelettrica possono esercitare l’azione di ripetizione dell’indebitodirettamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta,rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell’ordinario terminedecennale di prescrizione.».Da ciò consegue, così se del caso intesa corretta o integrata lamotivazione della qui gravata sentenza (attesa la sostanzialefondatezza dell’originaria domanda di ripetizione, sia pure per unaragione in parte sopravvenuta), l’infondatezza del ricorso.6. [OSCURATO:PERSONA], non da ultimo, esclude che debba essere atteso l’esito dellarimessione alla Corte di Giustizia UE, come da richiamo operato, nellaparte finale del ricorso, da [OSCURATO:SOCIETA]. a un’ordinanza interlocutoria diquesta Corte, in diversa composizione (ordinanza n. 5520 del27/02/2025), in quanto il sindacato della stessa avrebbe a oggettouna norma non più esistente nell’ordinamento interno.

L’ordinanzainterlocutoria sopra richiamata è, infatti, anteriore alla pronuncia diillegittimità costituzionale di cui a Corte Costituzionale n. 43 del 2025.Il ricorso che aveva dato luogo alla detta ordinanza interlocutoria èstato, peraltro, deciso da questa Corte, dopo la richiamata pronunciadella Corte Costituzionale, con rigetto delle prospettazionidell’impresa fornitrice di energia elettrica, che era la stessa Irens.p.a., con ordinanza n. 2725 del 7/02/2026.7.

All’infondatezza del ricorso consegue ogni conseguenza in ordine allespese di lite e - trattandosi di procedimento originariamente trattatomediante proposta di definizione anticipata, basata sugli stessir.g. n. 16630/2025ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/2026argomenti qui posti a base della finale decisione, e stante la mancataadesione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla stessa pur nella consapevolezza dellaoramai costante giurisprudenza di questa Corte sul punto, in quantoil ricorso è stato proposto nel luglio del 2025, ossia allorquando vierano almeno dieci sentenze di legittimità successive alla richiamatapronuncia della Corte Costituzionale del 15/04/2025 e quindi dirigetto delle prospettazioni delle imprese erogatrici di energia elettrica- di applicazione del terzo e del quarto comma di cui all’art. 96 codicedi rito civile, per gli importi, sia a titolo di spese di lite, con riferimentoai due distinti gruppi di controricorrenti, che ai sensi dell’art. 96,commi terzo e quarto, liquidati come in dispositivo (e tenuto contodell’unitaria difesa delle controricorrenti diversi da [OSCURATO:PERSONA] + 1).8.

Nulla per le spese, e conseguentemente ai sensi dell’art. 96, terzocomma, cod. proc. civ., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cheè rimasta intimata.9.

La decisione di rigetto dell’impugnazione comporta, infine, che deve2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida: in Euro 3.082,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] + 1 S.p.a. per compensi,oltre alle spese forfettarie in misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 e agli accessori di legge; in Euro 22.052,00 complessivi percompensi in favore delle restanti controricorrenti unitariamente difese, oltrealle spese forfettarie in misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro200,00 e agli accessori di legge.r.g. n. 16630/2025ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/2026Condanna la ricorrente al pagamento della somma, ai sensi dell’art. 96,comma terzo, cod. proc. civ. di euro 3.082,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] + 1S.p.a. e della somma di euro 22.052,00 complessivi per le restanticontroricorrenti.Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 ai sensidell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di Cassazione in data 2/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 16630/2025ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica comeper legge- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Raccordi ForgiatiS.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., DecoverS.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Lattegra - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., Guala PackS.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.s.a., tutte in persona deirispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rovero, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrenti -Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/2026nonché controMs S.r.l. in Liquidazione - intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 422/2025 depositatail 13/05/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] EuropeaS.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., Mo.tri.dalS.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Lattegra -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:SOCIETA]., , [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] AgriDaf S.s.a., [OSCURATO:PERSONA] + 1 s.p.a., quali interventrici successive, chiesero alTribunale di Torino la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso degli importi allastessa corrisposti a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica.2. [OSCURATO:PERSONA] (in seguito solo [OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. resistette in giudizio alledomande.3. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4824 del 14/12/2022,accolse le domande e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso delle sommeincamerate a detto titolo in favore di ciascuna parte attrice, oltre interessidalla domanda al saldo.4. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò la sentenza di prime cure dinanzi alla Corted’appello di Torino.5. Le appellate si costituirono, resistendo all’impugnazione.6. La Corte territoriale ha, con la sentenza n. 422 del 13/05/2025,rigettato l’appello.7. Avverso la pronuncia della Corte di merito propone ricorso percassazione, articolato su tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA]r.g. n. 16630/2025ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/20268. Le imprese come sopra indicate, con la sola eccezione della MsS.r.l. in liquidazione (che è rimasta intimata), hanno resistito con duedistinti controricorsi, di cui uno proposto da [OSCURATO:PERSONA] + 1 S.p.a. e l’altro dallerestanti.9. Tutte le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha trattenuto la causa in decisioneriservando il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso sono i seguenti:«1. erronea interpretazione ed applicazione delle norme e dei principidi diritto dell’unione europea in tema di efficacia delle direttive -violazione e falsa applicazione dell’art. 288 Tfue – art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ.2. erronea valutazione in merito alla sussistenza della legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA] mercato – violazione e falsa applicazione del principiodi effettività nel diritto dell’unione europea – violazione e falsaapplicazione dell’art. 14 T.u. accise – primo comma, n. 3 cod. proc.civ.3. erronea valutazione in merito alla illegittimità dell’addizionaleall’accisa sull’energia elettrica – violazione e falsa applicazionedell’art. 6 del d.l. n. 511/1998 (convertito in legge n. 20/1989 edell’art. 1.2 della direttiva n. 2008/118/CE – primo comma, n. 3 cod.proc. civ.; richiesta di sospensione del giudizio.».2. Non è necessario, giusta quanto si va a esporre, dare contopartitamente delle censure.3. Il ricorso era stato avviato a trattazione con le forme della propostadi definizione anticipata in considerazione dei numerosi precedenti dimerito, puntualmente elencati nella detta proposta (all’epoca diemanazione della proposta erano richiamate, in quanto giàpubblicate: Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642, 17645,28199, 24929, 28517, 28518, 28525, 28527 del 2025). [OSCURATO:SOCIETA]r.g. n. 16630/2025ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/2026ha chiesto la trattazione in via ordinaria e il ricorso è stato quindi,fissato in adunanza camerale non partecipata, stanti i numerosiprecedenti, anche in pubblica udienza, già resi, quindi in forma disentenza, da questa stessa Corte, in diverse sezioni e collegigiudicanti.4. La richiesta di trattazione in forma collegiale, di cui all’atto di Irens.p.a. in data 15/12/2025, denominato quale rifiuto della proposta,non è stata supportata da alcun utile argomento idoneo a scalfirel’ormai consolidatosi orientamento di questa Corte, al quale il Collegiointende dare seguito. Può tralasciarsi ‒ se non come notazionemarginale ‒ che, pur successivamente a detta richiesta di trattazionein via ordinaria [OSCURATO:SOCIETA]. ben avrebbe potuto, nell’ulteriore corso delgiudizio e prima dell’adunanza decisoria, rinunciare autonomamenteal ricorso, ai sensi dell’art. 390 codice di rito civile, affidandosi alladiscrezionalità giudiziale per la compensazione delle spese, posto chela rinuncia al ricorso non è un atto che debba essere accettato dallacontroparte e rimanendo nella discrezionalità giudiziale la decisionesull’applicabilità dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.5. Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, inconseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dellanorma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass.nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguitegià almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527,28840, 28841, 29055, 31465, 31466 del 2025, o da Cass. 1918, 5480e 5962 del 2026), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente‒ ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. ‒fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportunacorrezione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorsooggi esaminato. Al riguardo, è qui appena necessario ribadire che«l’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell’art. 6 del d.l. n. 511del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989)r.g. n. 16630/2025ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/2026- già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è statodichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale conla sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025… A seguito dellacaducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale)della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazionedell’effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia diillegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energiaelettrica possono esercitare l’azione di ripetizione dell’indebitodirettamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta,rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell’ordinario terminedecennale di prescrizione.».Da ciò consegue, così se del caso intesa corretta o integrata lamotivazione della qui gravata sentenza (attesa la sostanzialefondatezza dell’originaria domanda di ripetizione, sia pure per unaragione in parte sopravvenuta), l’infondatezza del ricorso.6. [OSCURATO:PERSONA], non da ultimo, esclude che debba essere atteso l’esito dellarimessione alla Corte di Giustizia UE, come da richiamo operato, nellaparte finale del ricorso, da [OSCURATO:SOCIETA]. a un’ordinanza interlocutoria diquesta Corte, in diversa composizione (ordinanza n. 5520 del27/02/2025), in quanto il sindacato della stessa avrebbe a oggettouna norma non più esistente nell’ordinamento interno. L’ordinanzainterlocutoria sopra richiamata è, infatti, anteriore alla pronuncia diillegittimità costituzionale di cui a Corte Costituzionale n. 43 del 2025.Il ricorso che aveva dato luogo alla detta ordinanza interlocutoria èstato, peraltro, deciso da questa Corte, dopo la richiamata pronunciadella Corte Costituzionale, con rigetto delle prospettazionidell’impresa fornitrice di energia elettrica, che era la stessa Irens.p.a., con ordinanza n. 2725 del 7/02/2026.7. All’infondatezza del ricorso consegue ogni conseguenza in ordine allespese di lite e - trattandosi di procedimento originariamente trattatomediante proposta di definizione anticipata, basata sugli stessir.g. n. 16630/2025ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/2026argomenti qui posti a base della finale decisione, e stante la mancataadesione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla stessa pur nella consapevolezza dellaoramai costante giurisprudenza di questa Corte sul punto, in quantoil ricorso è stato proposto nel luglio del 2025, ossia allorquando vierano almeno dieci sentenze di legittimità successive alla richiamatapronuncia della Corte Costituzionale del 15/04/2025 e quindi dirigetto delle prospettazioni delle imprese erogatrici di energia elettrica- di applicazione del terzo e del quarto comma di cui all’art. 96 codicedi rito civile, per gli importi, sia a titolo di spese di lite, con riferimentoai due distinti gruppi di controricorrenti, che ai sensi dell’art. 96,commi terzo e quarto, liquidati come in dispositivo (e tenuto contodell’unitaria difesa delle controricorrenti diversi da [OSCURATO:PERSONA] + 1).8. Nulla per le spese, e conseguentemente ai sensi dell’art. 96, terzocomma, cod. proc. civ., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cheè rimasta intimata.9. La decisione di rigetto dell’impugnazione comporta, infine, che deve2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida: in Euro 3.082,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] + 1 S.p.a. per compensi,oltre alle spese forfettarie in misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 e agli accessori di legge; in Euro 22.052,00 complessivi percompensi in favore delle restanti controricorrenti unitariamente difese, oltrealle spese forfettarie in misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro200,00 e agli accessori di legge.r.g. n. 16630/2025ad. 2/07/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 16630/2025Numero sezionale 2165/2026Numero di raccolta generale 25100/2026Data pubblicazione 07/09/2026Condanna la ricorrente al pagamento della somma, ai sensi dell’art. 96,comma terzo, cod. proc. civ. di euro 3.082,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] + 1S.p.a. e della somma di euro 22.052,00 complessivi per le restanticontroricorrenti.Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 ai sensidell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di Cassazione in data 2/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 16630/2025ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 7 di 7
Sentenza Cassazione n. 25100/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris