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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29325/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 5503/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale delle Milizie, n. 9; –ricorrente – contro Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri; –resistente – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. [OSCURATO:PERSONA] civili — Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione 18023/2020, pubblicata il 28agosto 20 2 0 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1° ottobre 20 24 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Alcunimedici, fra i quali l’odierno ricorrente, convennero davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Minister o dell'Economia e delle Finanze , chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1990/91.

Con sentenza n. 575 del 201 6 il Tribunale accolse le domande di alcuni e rigettò quelle degli altri, e tra queste anche quella del Poli, per intervenuta prescrizione, rilevando ─ quanto al predetto ─ che risultava l'interruzione della stessa solamente nel 2011, in data successivaal suo maturare.

La Corte di appello confermò tale decisione, escludendo che risultasse prova di spedizione e ricezione della diffidache l’appellante aveva dedotto essere statainoltrata nel 2006.

2. Il ricorso per cassazione proposto dal Poli avverso tale decisione ─ con denuncia di omesso esame di un fatto decisivo ediscusso ( perché la Corte di appello avrebbe omesso di constatare che già nel primo grado, con l'allegato n. 14 del fascicolo attoreo, era stata prodotta provadocumentale della diffida inoltrata e ricevuta dalla Presidenza del Consiglio, oltre che dal Rettorato dell'Università interessata ) e di violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. ─ è stato dichiarato inammissibile dalla S.C. con ordinanza n. 18023/2020, pubblicata il 28 agosto 2020, sulla scorta della motivazione che di seguito si trascrive nei passaggi salienti, per quanto rileva in questa sede:«in primo luogo, non si trascrive e sintetizza il contenuto dei documenti in parola (diffida, attestato di spedizione e ricezione), sicché non è possibile apprezzarne la potenziale decisività quale assunta dalla parte, con conseguente inammissibilità per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; inoltre, neppure è indicato, in ricorso, come e dove quei documenti sarebbero stati sottoposti al giudice di appello e sarebbero localizzati nell'incarto processuale (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, al fine di rispettare la prescrizione normativa appena evocata, ha l'onere di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, non potendo limitarsi alla mera produzione (Cass., 21/05/2019, n. 13625, Cass., 28/09/2016, n. 19048); l'inammissibilità sussiste dunque al di là delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza di questa Corte a mente della quale il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso; se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo - ovvero abbia errato percettivamente su profilo negativo che, come tale, non risulti controverso ossia discusso specificatamente dalle parti -può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass., 11/06/2018, n. 15043); a quanto rilevato si aggiunge, quanto alla prima censura, la previsione dell'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (Cass., 11/05/2018, n. 11439): trattandosi di doppio rigetto, da parte dei giudici di merito, fondato sulle medesime ragioni (o che non siano dimostrate diverse dal ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26774), è inammissibile la censura formulataa norma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.;…».

3. Tale ordinanza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per revocazione, in relazione alla prima parte delle sopra trascritta motivazione (v. supra, parte in corsivo, primi tre capoversi).

L’intimata non ha svolto difese in questa sede, ma ha depositato c.d. atto di costituzione per la partecipazione all’udienza di discussione (nel presente procedimento non tenuta, essendo stata per esso fissata la trattazione nelle forme camerali di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.).

4. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale, con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. A fondamento della proposta impugnazione il ricorrente, dopo aver trascritto (alle pagg. 7-8), per esteso,un ampio stralcio del ricorso per cassazione(pagg. 6-8), afferma che: ─ «non ci si è limitati alla mera produzione del documento in questione -diffida interruttiva della prescrizione del 21.2.2006 - atteso che nel ricorso veniva specificato che si trattava di una "diffida interruttiva della prescrizione", nonché la data in cui era stata spedita 21/2/2006, nonché la data di ricezione - 24/2/20 0 6 e che era stata indirizzata, tra gli altri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»; ─ pertanto da una lettura di quanto trascritto nel ricorso per cassazione emergevanochiaramente il contenuto e il carattere decisivo di tale diffida.

Soggiunge che «del pari frutto di travisamento dei fatti è l'altra affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui:“neppure è indicato, in ricorso, come e dove quei documenti sarebbero stati sottoposti al giudice di appello e sarebbero localizzati nell'incarto processuale”».

Rileva al riguardo che, «come risulta sempre dal sopra riportato passo dell'originario ricorso per cassazione, oltre a indicarsi il tipo di atto interruttivo diffida interruttiva della prescrizione, del 21.2.2006, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - si riportavano a pag. 6 e 7 di tale ricorso, le pagine 18 e 19, dell'atto di appello, già sopra riportate, in cui il documento in questione la ridetta diffida interruttiva della prescrizione del 2006 - veniva sottoposto al giudice di appello, indicandosi anche l'allegato 14, alla citazione di primo grado, quale allegato contenente il documento in questione».

Sotto altro profilo (par. 3 del ricorso per revocazione) censura il riferimento in sentenza alla preclusione dettata dall’art. 348-ter c.p.c. in quanto carente dei relativi presupposti (e ciò per essere mancata l’istruzione probatoria) e comunque per la dedotta incostituzionalità della norma, per contrasto con l’art. 3 Cost.

Critica, infine , (par. 4 del ricorso per revocazione) l’affermazione secondo cui l’errore dedotto a fondamento del ricorso per cassazione avrebbe dovuto farsi valere con istanza di revocazione della sentenza d’appello, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., rilevando che nella specie tale rimedio non sarebbe stato percorribile, trattandosi di fatto che aveva costituito punto controverso sul quale la sentenza d’appello ebbe a pronunciare.

2. Il ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili.

Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso(v.

Cass. n. 4678 del 14/02/2022, Rv. 664195; n. 24334 del 14/11/2014, Rv. 633319); e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v.

Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018).

3. Nella specie difetta anzitutto -e trattasi di rilievo assorbente- il requisito della decisività dell’asserito errore.

Quand’anche fosse ravvisabile, la decisione resterebbe comunque pienamente giustificata dalle alternative rationes decidendi desumibili con evidenza dalla motivazione sopra riportata ─ vale a dire: a) carattere revocatorio dell’errore denunciato; b) non deducibilità del vizio di omesso esame ex art. 348-ter, quinto comma,c.p.c. ─ riguardo alle quali è appena il caso di aggiungere che le considerazioni critiche svolte in relazione ad esse, prospettando al più degli errori di giudizio, non possono trovare ingresso nel presente giudizio ex art. 391-bis cod. proc. civ..

4. Val la pena aggiungere che, comunque, anche la prospettazione dell’errore di fattorevocatorio è destituita di fondamento .

4.1. L’aver specificato, infatti, nel ricorso per cassazione che si trattava di «diffide interruttiv e della prescrizione , con allega te le ricevute di spedizione e ricezione» non equivale certamente a riportare il contenuto degli atti, in modo minimamente sufficiente, ma vale solo a dare una qualificazione soggettiva della lororilevanza giuridica, il che non è certo ciò che la norma richiede al fine di consentire al giudice di legittimità un primo vaglio della censura, proprio riguardo a quella rilevanza, senza bisogno di andare a ricercarlo nel fascicolo di causa.

In ogni caso, appare chiaro che, sul punto, l’ordinanza impugnata contiene una valutazione [«non si trascrive e sintetizza il contenuto dei documenti in parola (diffida, attestato di spedizione e ricezione), sicché non è possibile apprezzarne la potenziale decisività quale assunta dalla parte»] e dunque un giudizio circa l’idoneità di quella descrizione ad assolvere l’onere processuale in questione, il che la colloca al di fuori del sindacato consentito in sede di revocazione che riguarda solo l’errore di percezione, non quello di valutazione.

4.2. Inoltre, quanto alla localizzazione dei documenti richiamati, le indicazioni presenti in ricorso consentono effettivamente di averne contezza quanto al giudizio di primo grado (all. n. 14 all’atto di citazione) ed a quello di cassazione (doc. n. 2), ma non anche con riferimento al giudizio di appello, cui è specificamente riferita la motivazione dell’ordinanza in questa sede impugnata.Si dice, infatti, nel ricorso per cassazione, che a pag. 18 dell’atto di appello venne richiamato l’allegato 14 del fascicolo di primo grado ma non anche se e dove quell’atto o l’intero fascicolo di parte fosse stato prodotto in appello.

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.Non avendo l’amministrazioneintimata svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 5503/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale delle Milizie, n. 9; –ricorrente – contro Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri; –resistente – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. [OSCURATO:PERSONA] civili — Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione 18023/2020, pubblicata il 28agosto 20 2 0 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1° ottobre 20 24 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alcunimedici, fra i quali l’odierno ricorrente, convennero davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Minister o dell'Economia e delle Finanze , chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1990/91. Con sentenza n. 575 del 201 6 il Tribunale accolse le domande di alcuni e rigettò quelle degli altri, e tra queste anche quella del Poli, per intervenuta prescrizione, rilevando ─ quanto al predetto ─ che risultava l'interruzione della stessa solamente nel 2011, in data successivaal suo maturare. La Corte di appello confermò tale decisione, escludendo che risultasse prova di spedizione e ricezione della diffidache l’appellante aveva dedotto essere statainoltrata nel 2006. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Poli avverso tale decisione ─ con denuncia di omesso esame di un fatto decisivo ediscusso ( perché la Corte di appello avrebbe omesso di constatare che già nel primo grado, con l'allegato n. 14 del fascicolo attoreo, era stata prodotta provadocumentale della diffida inoltrata e ricevuta dalla Presidenza del Consiglio, oltre che dal Rettorato dell'Università interessata ) e di violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. ─ è stato dichiarato inammissibile dalla S.C. con ordinanza n. 18023/2020, pubblicata il 28 agosto 2020, sulla scorta della motivazione che di seguito si trascrive nei passaggi salienti, per quanto rileva in questa sede:«in primo luogo, non si trascrive e sintetizza il contenuto dei documenti in parola (diffida, attestato di spedizione e ricezione), sicché non è possibile apprezzarne la potenziale decisività quale assunta dalla parte, con conseguente inammissibilità per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; inoltre, neppure è indicato, in ricorso, come e dove quei documenti sarebbero stati sottoposti al giudice di appello e sarebbero localizzati nell'incarto processuale (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, al fine di rispettare la prescrizione normativa appena evocata, ha l'onere di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, non potendo limitarsi alla mera produzione (Cass., 21/05/2019, n. 13625, Cass., 28/09/2016, n. 19048); l'inammissibilità sussiste dunque al di là delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza di questa Corte a mente della quale il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso; se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo - ovvero abbia errato percettivamente su profilo negativo che, come tale, non risulti controverso ossia discusso specificatamente dalle parti -può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass., 11/06/2018, n. 15043); a quanto rilevato si aggiunge, quanto alla prima censura, la previsione dell'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (Cass., 11/05/2018, n. 11439): trattandosi di doppio rigetto, da parte dei giudici di merito, fondato sulle medesime ragioni (o che non siano dimostrate diverse dal ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26774), è inammissibile la censura formulataa norma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.;…». 3. Tale ordinanza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per revocazione, in relazione alla prima parte delle sopra trascritta motivazione (v. supra, parte in corsivo, primi tre capoversi). L’intimata non ha svolto difese in questa sede, ma ha depositato c.d. atto di costituzione per la partecipazione all’udienza di discussione (nel presente procedimento non tenuta, essendo stata per esso fissata la trattazione nelle forme camerali di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.). 4. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale, con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. A fondamento della proposta impugnazione il ricorrente, dopo aver trascritto (alle pagg. 7-8), per esteso,un ampio stralcio del ricorso per cassazione(pagg. 6-8), afferma che: ─ «non ci si è limitati alla mera produzione del documento in questione -diffida interruttiva della prescrizione del 21.2.2006 - atteso che nel ricorso veniva specificato che si trattava di una "diffida interruttiva della prescrizione", nonché la data in cui era stata spedita 21/2/2006, nonché la data di ricezione - 24/2/20 0 6 e che era stata indirizzata, tra gli altri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»; ─ pertanto da una lettura di quanto trascritto nel ricorso per cassazione emergevanochiaramente il contenuto e il carattere decisivo di tale diffida. Soggiunge che «del pari frutto di travisamento dei fatti è l'altra affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui:“neppure è indicato, in ricorso, come e dove quei documenti sarebbero stati sottoposti al giudice di appello e sarebbero localizzati nell'incarto processuale”». Rileva al riguardo che, «come risulta sempre dal sopra riportato passo dell'originario ricorso per cassazione, oltre a indicarsi il tipo di atto interruttivo diffida interruttiva della prescrizione, del 21.2.2006, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - si riportavano a pag. 6 e 7 di tale ricorso, le pagine 18 e 19, dell'atto di appello, già sopra riportate, in cui il documento in questione la ridetta diffida interruttiva della prescrizione del 2006 - veniva sottoposto al giudice di appello, indicandosi anche l'allegato 14, alla citazione di primo grado, quale allegato contenente il documento in questione». Sotto altro profilo (par. 3 del ricorso per revocazione) censura il riferimento in sentenza alla preclusione dettata dall’art. 348-ter c.p.c. in quanto carente dei relativi presupposti (e ciò per essere mancata l’istruzione probatoria) e comunque per la dedotta incostituzionalità della norma, per contrasto con l’art. 3 Cost. Critica, infine , (par. 4 del ricorso per revocazione) l’affermazione secondo cui l’errore dedotto a fondamento del ricorso per cassazione avrebbe dovuto farsi valere con istanza di revocazione della sentenza d’appello, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., rilevando che nella specie tale rimedio non sarebbe stato percorribile, trattandosi di fatto che aveva costituito punto controverso sul quale la sentenza d’appello ebbe a pronunciare. 2. Il ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili. Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso(v. Cass. n. 4678 del 14/02/2022, Rv. 664195; n. 24334 del 14/11/2014, Rv. 633319); e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v. Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018). 3. Nella specie difetta anzitutto -e trattasi di rilievo assorbente- il requisito della decisività dell’asserito errore. Quand’anche fosse ravvisabile, la decisione resterebbe comunque pienamente giustificata dalle alternative rationes decidendi desumibili con evidenza dalla motivazione sopra riportata ─ vale a dire: a) carattere revocatorio dell’errore denunciato; b) non deducibilità del vizio di omesso esame ex art. 348-ter, quinto comma,c.p.c. ─ riguardo alle quali è appena il caso di aggiungere che le considerazioni critiche svolte in relazione ad esse, prospettando al più degli errori di giudizio, non possono trovare ingresso nel presente giudizio ex art. 391-bis cod. proc. civ.. 4. Val la pena aggiungere che, comunque, anche la prospettazione dell’errore di fattorevocatorio è destituita di fondamento . 4.1. L’aver specificato, infatti, nel ricorso per cassazione che si trattava di «diffide interruttiv e della prescrizione , con allega te le ricevute di spedizione e ricezione» non equivale certamente a riportare il contenuto degli atti, in modo minimamente sufficiente, ma vale solo a dare una qualificazione soggettiva della lororilevanza giuridica, il che non è certo ciò che la norma richiede al fine di consentire al giudice di legittimità un primo vaglio della censura, proprio riguardo a quella rilevanza, senza bisogno di andare a ricercarlo nel fascicolo di causa. In ogni caso, appare chiaro che, sul punto, l’ordinanza impugnata contiene una valutazione [«non si trascrive e sintetizza il contenuto dei documenti in parola (diffida, attestato di spedizione e ricezione), sicché non è possibile apprezzarne la potenziale decisività quale assunta dalla parte»] e dunque un giudizio circa l’idoneità di quella descrizione ad assolvere l’onere processuale in questione, il che la colloca al di fuori del sindacato consentito in sede di revocazione che riguarda solo l’errore di percezione, non quello di valutazione. 4.2. Inoltre, quanto alla localizzazione dei documenti richiamati, le indicazioni presenti in ricorso consentono effettivamente di averne contezza quanto al giudizio di primo grado (all. n. 14 all’atto di citazione) ed a quello di cassazione (doc. n. 2), ma non anche con riferimento al giudizio di appello, cui è specificamente riferita la motivazione dell’ordinanza in questa sede impugnata.Si dice, infatti, nel ricorso per cassazione, che a pag. 18 dell’atto di appello venne richiamato l’allegato 14 del fascicolo di primo grado ma non anche se e dove quell’atto o l’intero fascicolo di parte fosse stato prodotto in appello. 5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.Non avendo l’amministrazioneintimata svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prev
Sentenza Cassazione n. 29325/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris