CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 12252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22366-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 1674, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 26/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, l'O in, depositata il)22111/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che le parti contribuenti ricorrono avverso la sentenza della CTR per la Valle d'Aosta che ha confermato la pronuncia della CTP di Aosta, ove erano rigettate le loro ragioni in tema di società non operative; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione art. 12, comma settimo, 1. n. 212/2000, mancanza di contraddittorio in tema di tributi armonizzati (IVA); che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che l'art. 12, comma 7 della 1. n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, hanno chiarito che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente Ric. 2020 n. 22366 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943). Nella fattispecie, pur trattandosi (anche) di tributi armonizzati, tale prova non è stata fornita dalle parti contribuenti in sede contenziosa; che con il secondo motivo si prospetta censura ex 360 n. 3 c.p.c., per violazione art. 30 1. n. 724/1994, come vigente ratione temporis, nella sostanza lamentando che non sia stato consentito dimostrare in giudizio la reale operatività di una società che non ha presentato né A gppello disapplicativo, né esposto in dichiarazione la sussistenza di condizioni oggettive per il mancato superamento delle soglie di reddito minimo, ove questa Corte ha anche di recente ribadito che l'esercizio dei rimedi procedimentali resta una facoltà e non è condizione di procedibilità dell'azione giurisdizionale, dove la società contribuente può sempre difendersi dimostrando la propria reale operatività in disparte il risultato d'esercizio conseguito (cfr. Cass. V. n. 28251/2021; n. 4946/2021); che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 22366 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Valle d'Aosta in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del present