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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 41426/2025

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ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si richiama il vizio della motivazione quanto al parametro di cui all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., senza specificare tuttavia in che modo (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) si ritenga viziata la motivazione resa in tema di affermazione della responsabilità per i delitti ascritti, oltre che invocare contestualmente una violazione di legge non specificata pur richiamando il parametro di cui all’art. 606, lett. e) cod, proc. pen., è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi sia pur minimo elemento in diritto e in fatto, chiaro e logicamente articolato, da poter ritenere ricorrente un effettivo confronto con la decisione impugnata, essendosi il ricorrente limitato a contestare la decisione della Corte di appello, ritenuta apoditticamente erronea senza apportare alcun effettivo elemento di reale critica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si richiama il vizio della motivazione quanto al parametro di cui all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., senza specificare tuttavia in che modo (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) si ritenga viziata la motivazione resa in tema di affermazione della responsabilità per i delitti ascritti, oltre che invocare contestualmente una violazione di legge non specificata pur richiamando il parametro di cui all’art. 606, lett. e) cod, proc. pen., è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi sia pur minimo elemento in diritto e in fatto, chiaro e logicamente articolato, da poter ritenere ricorrente un effettivo confronto con la decisione impugnata, essendosi il ricorrente limitato a contestare la decisione della Corte di appello, ritenuta apoditticamente erronea senza apportare alcun effettivo elemento di reale critica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 41426/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris