CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina impropria, è fondato su argomenti aspecifici, in quanto ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva, è inammissibile perché volto a contestare valutazioni di merito espresse senza vizi logici dalla Corte territoriale, laddove ha evidenziato l'insussistenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle predette circostanze, nemmeno dedotti in questa sede, e l'incremento di pericolosità del ricorrente, dedotto dallo stile di vita del ricorrente, dichiarato delinquente abituale; ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare non si confronta con le valutazioni del giudice di merito, che senza incorrere in vizi logici ha espresso una prognosi negativa in ordine al rispetto della misura sostitutiva invocata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 d