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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 38999/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Li visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come le frasi minacciose rivolte ad entrambi i pubblici ufficiali, lungi dal costituire una condotta deprecabile sotto l'aspetto civico, costituisse una minaccia finalizzata ad impedire che costoro precedessero alla doverosa attività di accertamento delle riscontrate violazioni (guida di ciclomotore senza indossare il casco protettivo e senza patente per non averla mai conseguita); che manifestamente infondata risulta la censura rivolta alla parte delle decisione che ha ritenuto integrato il concorso formale di reati della condotta oppositiva nei confronti di due pubblici ufficiali, deponendo in tal senso ormai consolidata giurisprudenza (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione (primo motivo) essendo il termine perento (8 marzo 2023) solo successivamente alla decisione di secondo grado (12 dicembre 2022) e che l'inammissibilità dell'impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Li visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come le frasi minacciose rivolte ad entrambi i pubblici ufficiali, lungi dal costituire una condotta deprecabile sotto l'aspetto civico, costituisse una minaccia finalizzata ad impedire che costoro precedessero alla doverosa attività di accertamento delle riscontrate violazioni (guida di ciclomotore senza indossare il casco protettivo e senza patente per non averla mai conseguita); che manifestamente infondata risulta la censura rivolta alla parte delle decisione che ha ritenuto integrato il concorso formale di reati della condotta oppositiva nei confronti di due pubblici ufficiali, deponendo in tal senso ormai consolidata giurisprudenza (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione (primo motivo) essendo il termine perento (8 marzo 2023) solo successivamente alla decisione di secondo grado (12 dicembre 2022) e che l'inammissibilità dell'impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 38999/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris